Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1373 del 19/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/01/2017, (ud. 10/11/2016, dep.19/01/2017), n. 1373
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27984-2015 proposto da:
B.S., titolare dell’impresa PALESTRA BODY FITNESS BY
BU.ME.S, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato GIUSEPPINA
CATERINO giusta procura in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
R.I.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1431/2015 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA
VETERE, emessa e depositata il 20/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. AUGUSTO TATANGELO;
udito l’Avvocato Caterino Giuseppina, per la ricorrente, che si
riporta agli scritti.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la seguente relazione:
“1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da R.I. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sessa Aurunca con la quale era stata rigettata una domanda risarcitoria da questa proposta nei confronti di B.S., compensando le spese di lite.
Ricorre B.S., sulla base di un unico motivo.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimata.
2. Ad avviso del relatore il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere accolto.
Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 24 Cost. e degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c., in quanto il Giudice in sentenza statuiva la compensazione delle spese – difetto di motivazione”.
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in sede di appello, ha giustificato la compensazione delle spese del grado con l’affermazione “sussistono giusti motivi per compensare le spese”, ma non ha in alcun modo indicato tali motivi.
Risulta dagli atti che il giudizio ha avuto inizio in data 10 dicembre 2011.
Si applica dunque nella fattispecie l’art. 92 nella formulazione introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, secondo la quale “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.
In relazione a tale formulazione, è costante nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione del principio di diritto (cui va certamente data continuità) per cui “in tema di spese giudiziali, ai sensi dell’art 92 c.p.c., nella formulazione vigente “ratione temporis”, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, la particolarità della fattispecie), inidonea a consentire il necessario controllo” (si veda ad es. Sez. 6 5, Ordinanza n. 14411 del 14/07/2016, Rv. 640558; in senso sostanzialmente conforme, tra le più recenti: Cass. Sez. 6 – 5, Sentenza n. 11217 del 31/05/2016, Rv. 639907; Sez. 6 – 5, Decreto n. 14546 del 13/07/2015, Rv. 635969; Sez. 3, Sentenza n. 21083 del 19/10/2015, Rv. 637492).
La formula nella specie utilizzata dal giudice è certamente generica, non contiene alcuna specifica indicazione di circostanze o aspetti della controversia decisa, ed è palesemente inidonea a consentire alcun controllo.
La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al capo censurato, con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale giudice di appello, in persona di diverso magistrato, affinchè rivaluti la sola questione relativa alla regolazione delle spese del grado, attenendosi al principio di diritto sopra enunciato.
3. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere accolto”.
La relazione è stata notificata come per legge.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto della relazione.
Il ricorso è pertanto accolto e la sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte:
accoglie il ricorso e cassa in relazione, con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017