Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1373 del 18/01/2019
Cassazione civile sez. II, 18/01/2019, (ud. 25/09/2018, dep. 18/01/2019), n.1373
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3707/2015 proposto da:
IMMOBILIARE LA FERRIERA SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, e V.P.L., elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA GIROLAMO DA CARPI n. 6, presso lo studio dell’avvocato FURIO
TARTAGLIA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
SILVIA NATALI;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n.
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 611/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,
depositata il 23/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/09/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
A seguito di verifiche condotte dalla Guardia di Finanza veniva contestata a Immobiliare La Ferriera Srl e al V.P.L., obbligato in solido, la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2011, art. 53, commi 9 e 11, per aver conferito a Lesina Massimo, dipendente del Comune di Terni, incarichi di consulenza informatica senza previa autorizzazione dell’Amministrazione e per aver omesso la relativa comunicazione nei termini di legge e veniva emessa ordinanza ingiuntiva per la sanzione complessiva di Euro 9.812,00.
Avverso detto atto proponevano opposizione gli ingiunti e il Tribunale di Terni accoglieva la loro domanda annullando l’atto impugnato, sul presupposto che i predetti avessero ignorato senza colpa l’esistenza di un rapporto di pubblico impiego tra il lesina e il Comune di Terni.
Interponeva appello avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate e la Corte di Appello di Perugia, con la decisione impugnata n. 611/2014, accoglieva il gravame. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione Immobiliare La Ferriera Srl e al V.P.L. affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. La parte ricorrente ha depositato memoria, con la quale è stato dedotto lo sgravio parziale della sanzione originariamente contestata ai ricorrenti.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, articolato a sua volta in tre diversi profili, la ricorrente lamenta: (1) in primo luogo, la nullità del procedimento per mancata conversione del rito, in violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23,artt. 339,359 e 281 sexies c.p.c., nonchè della L. n. 150 del 2011, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; (2) in secondo luogo, la nullità della sentenza, l’omessa pronuncia e la violazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. n. 689 del 1981, art. 28, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè l’omessa motivazione sulla domanda di accertamento dell’intervenuta prescrizione del diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5; (3) in terzo luogo, la nullità della sentenza, la violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; nonchè la violazione e falsa interpretazione della L. n. 165 del 2001, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
Tra detti profili, va preliminarmente esaminato il secondo, che risulta fondato. Ed invero l’eccezione di intervenuta prescrizione del diritto fatto valere dall’Amministrazione, regolarmente proposta in prime cure, è stata riprodotta nelle difese svolte dagli odierni ricorrenti in seconda istanza: in particolare, alla pag. 22 della comparsa di costituzione e risposta in quel grado. A nulla rileva la circostanza che l’eccezione non sia stata espressamente tradotta in motivo di appello, posto che gli odierni ricorrenti, vittoriosi in prima istanza, non erano onerati di spiegare impugnazione incidentale sul punto. E’ infatti sufficiente la semplice riproposizione della questione per assicurare l’effetto devolutivo in favore della Corte di Appello: quest’ultima, pertanto, era stata investita, inter alia, dell’onere di decidere sul punto, che tuttavia non risulta assolto avendo la sentenza impugnata completamente pretermesso di esaminare, anche in modo indiretto o implicito, la questione della invocata prescrizione della pretesa sanzionatoria. Si impone pertanto la cassazione della decisione impugnata sul punto specifico, che comporta l’assorbimento tanto degli altri profili dedotti con il primo motivo di ricorso, quanto degli ulteriori motivi dedotti dai ricorrenti.
In definitiva, va accolto in parte il primo motivo e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Perugia, altra sezione, anche per le spese del presente giudizio.
PQM
la Corte accoglie in parte il primo motivo del ricorso, nei limiti di cui in motivazione; dichiara assorbite tutte le altre censure; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte di Appello di Perugia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione n. 3 Civile, il 25 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2019