Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13729 del 31/05/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 13729 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge Ricorrente
Contro
Intimata
Bracco e C. s.n.c.
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 26/3/2010
depositata il 28/5/2010
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 8/5/2013
dal Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Ceniccola
Svolgimento del processo
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.
.1.30e
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Data pubblicazione: 31/05/2013
La controversia promossa da Bracco e C. s.n.c.
contro l’Agenzia delle Entrate è
stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto
dalla Agenzia
contro la sentenza della CTP di Savona n. 200/5/2007 che aveva
accolto il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento n.
Nessuna attività ha svolto la contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art.
380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso . Il presidente ha fissato
l’udienza del 8/5/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G.
ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Con unico motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 9 bis della L. 282/2002
laddove la CTR ha affermato che la definizione ex art. 9 bis è perfezionata con il solo
pagamento della prima rata.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte ( Cass.
20745/2010; Sez. 5, Sentenza n. 19546 del 23/09/2011) secondo cui il condono previsto all’art. 9 bis della legge n. 289 del 2002, relativo alla possibilità di definire gli
omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi od, in caso
di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di
condono clemenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie
regolate dagli artt. 7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le quali attribuiscono al
contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione ex
art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai
sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato
dall’integrale pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la defini-
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1030000015380872007 per iva . Il ricorso proposto si articola in unico motivo.
zione della lite pendente solo se integrale, essendo insufficiente il solo pagamento
della prima rata cui non segua l’adempimento delle successive.
Quanto sopra ha effetto assorbente sugli ulteriori motivi. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va riget-
1030000015380872007.
L’esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese del merito e la condanna
della società alla rifusione, in favore dell’Amministrazione finanziaria, delle spese
del giudizio di cassazione liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre spese prenotate a
debito
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito,
rigetta il ricorso della contribuente avverso cartella di pagamento n.
1030000015380872007 per iva; compensa tra le parti le spese del merito e condanna la società alla rifusione, in favore dell’Amministrazione finanziaria, delle spese
del giudizio di cassazione liquidate in complessivi E 1.000,00 oltre spese prenotate a
debito.
Così deciso in Roma, 8/5/2013
DEPOSITATO IN CANC,EILERIA
tato il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento n.