Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13729 del 22/06/2011

Cassazione civile sez. III, 22/06/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 22/06/2011), n.13729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

FRANCHI & C. SNC (OMISSIS) in persona del suo amministratore e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato BONACCORSO

DOMENICO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SORBO

MASSIMO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

OTTO MARZO SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL BABUINO 51,

presso lo studio dell’avvocato RIDOLA MARIO G., che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati MENCHINI SERGIO, GATTAI JOHN, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

T.V., T.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CALABRIA 25, presso lo studio dell’avv. SILVANA FAIS,

rappresentati e difesi dall’avv. ANDREA BRINI, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1640/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

19.11.08, depositata il 05/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito per la ricorrente l’Avvocato Domenico Bonaccorso (per delega

avv. Massimo Sorbo) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 5/12/2008 la Corte d’Appello di Firenze respingeva il gravame interposto dalla società Franchi & c. s.n.c. nei confronti della pronunzia Trib. Lucca 26/6/2007 di condanna al rilascio dell’immobile locato ad uso albergo sito in (OMISSIS), in favore della società Otto Marzo s.r.l. e dei sigg.ri T.V. e G..

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Franchi & C. s.n.c. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo con il quale denunzìa violazione degli artt. 27, 28, 29 L. n. 392 del 1978, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, art. 366 bis e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366 bis c.p.c. dispone che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo deve a pena di inammissibilità concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede allora che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia -tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108)-, e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 11/1/2001, n. 15949).

Orbene, il quesito recato dal ricorso è formulato in modo invero difforme rispetto allo schema sopra delineato, non recando invero la sintetica indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui il giudice li ha decisi, nè l’espressione della diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso avrebbe dovuto essere viceversa risolto, contemplando termini generici che lo connotano come privo di decisività e inidoneo a consentire di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata, di precisare i termini della contestazione (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), e di circoscrivere la pronuncia nei limiti di un relativo accoglimento o rigetto. A fortiori in presenza di motivo come nella specie altresì carente di autosufficienza (cfr. in particolare Cass., 23/6/2008, n. 17064).

E’ d’altro canto da escludersi la configurabilità di una formulazione del quesito di diritto implicita nella formulazione dei motivi di ricorso, avendo Cass., Sez. Un., 26/3/2007, n. 7258 precisato che una siffatta interpretazione si risolverebbe invero nell’abrogazione tacita della norma.

Il motivo si palesa pertanto privo dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2 006) di entrata in vigore del medesimo”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che le parti hanno presentato memoria;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il Collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, non infirmate dalle osservazioni dalla ricorrente esposte nella memoria, risolvendosi nella deduzione della idoneità del formulato quesito, dovendo ribadirsi che, come indicato nella relazione, esso risulta invero formulato in modo difforme rispetto allo schema ivi delineato, non recando invero la sintetica indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui il giudice li ha decisi, nè l’espressione della diversa regolai di diritto sulla cui base il punto controverso avrebbe dovuto essere viceversa risolto, contemplando termini generici che lo connotano come privo di decisività e inidoneo a consentire di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata, di precisare i termini della contestazione, ma in realtà sostanziandosi nella propria tesi difensiva;

ritenuto che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;

considerato che le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.000,00, di cui Euro 4.800,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2011

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