Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13729 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 20/05/2021), n.13729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10739-2020 proposto da:

F.T.H., domiciliato presso la cancelleria della CORTE

DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’avvocato CARMELA GRILLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PERUGIA, depositato il

17/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola

Vella.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il sig. F.T.H., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS), ha proposto un motivo di ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il Tribunale di Perugia gli ha negato le forme di protezione internazionale o umanitaria invocate;

1.1. il Ministero intimato non ha svolto difese, depositando un “atto di costituzione” per la eventuale partecipazione alla pubblica udienza;

1.2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. preliminarmente all’esame del motivo – rubricato “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 14, lett. c)” – si rileva l’inammissibilità del ricorso poichè privo dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali di causa richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 3);

2.1. si tratta invero di un requisito essenziale, poichè l’esposizione sommaria dei fatti non solo processuali (nella specie presente) ma anche sostanziali della vicenda è funzionale alla comprensione dei motivi e alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass. 10072/2018, 7025/2020);

2.2. è stato altresì precisato che la mancanza di detto requisito “non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, nè attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione” (Cass. Sez. U, 11308/2014); più in generale, con riguardo all’analogo requisito di ammissibilità di contenuto-forma previsto dall’art. 366 c.p.c., n. 6), si è osservato che “non contrasta con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, sancito dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la disciplina del ricorso per cassazione”, i cui requisiti “sono individuati in modo chiaro (tanto da doversi escludere che il ricorrente in cassazione, tramite la difesa tecnica, non sia in grado di percepirne il significato e le implicazioni) ed in armonia con il principio della idoneità dell’atto processuale al raggiungimento dello scopo, sicchè risultano coerenti con la natura di impugnazione a critica limitata propria del ricorso per tassazione e con la strutturazione del giudizio di legittimità quale processo sostanzialmente privo di momenti di istruzione” (Cass. 27/2020);

3. il superiore rilievo assorbe il difetto di specificità del motivo;

4. l’assenza di difese del Ministero intimato esclude la pronuncia sulle spese, mentre ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater (Cass. Sez. U, 4315/2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

 

 

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