Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13729 del 08/06/2010

Cassazione civile sez. II, 08/06/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 08/06/2010), n.13729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI MILANO, in persona

del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso, per legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

B.V.G.;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma in data 9 novembre

2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, che ha concluso

per l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, conclusioni

alle quali si è riportato, in Camera di consiglio, il Sostituto

Procuratore Generale Dott. Giampaolo Leccisi.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che B.V.G. ha proposto opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 1462/PAT/02, emessa dal Prefetto di Milano in data 2 dicembre 2004, conseguente al verbale di contestazione n. (OMISSIS) del 23 luglio 2002 elevato dalla Polizia municipale di Milano per violazione del codice della strada;

che, nella resistenza dell’Amministrazione convenuta, l’adito Giudice di pace di Milano, con sentenza depositata il 9 novembre 2005, ha accolto l’opposizione ed annullato l’ordinanza-ingiunzione opposta, in quanto adottata tardivamente, a distanza di due anni e cinque mesi dalla contestazione del verbale, in violazione dell’art. 204 C.d.S.;

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il Prefetto di Milano ha interposto ricorso, con atto notificato a mezzo opposta il 23 dicembre 2006, sulla base di un unico mezzo;

che l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., e che, in difetto di costituzione dell’intimato, il ricorrente non ha prodotto l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un., 14 gennaio 2008, n. 627), la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio; ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto (fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero) fino all’adunanza della corte in Camera di consiglio di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2; in caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.;

che, in applicazione di detto principio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010

 

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