Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13729 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. I, 03/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 03/07/2020), n.13729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13986/2019 proposto da:

C.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Daniela Gasparin, ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da procura

speciale allegata al ricorso per cassazione.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di MILANO n. 4689/2018,

pubblicata in data 29 ottobre 2018.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.M., nato il (OMISSIS), ha formulato domanda di protezione internazionale alla Commissione territoriale competente, che è stata rigettata con provvedimento del 4 gennaio 2017.

2. Il richiedente ha riferito di essere cittadino senegalese, di appartenere al gruppo etnico (OMISSIS) e di professare la religione musulmana; di avere lasciato il Senegal nel (OMISSIS), poichè, mentre si trovava nei campi con il padre e con il fratello minore, erano stati attaccati da un gruppo di persone, identificate come ribelli, che avevano ferito il fratello e sequestrato il padre; che il padre, una volta libero, gli aveva consigliato di lasciare il Paese perchè i ribelli lo avrebbero nuovamente attaccato per impossessarsi del campo della famiglia; che era arrivato in Italia nel dicembre del 2015 e di temere il ritorno nel Paese di origine a causa della presenza dei ribelli.

3. Il Tribunale di Milano, adito con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., non ha riconosciuto la chiesta protezione internazionale nelle forme della protezione sussidiaria e la protezione umanitaria e, con ordinanza del 21 novembre 2017, ha confermato il provvedimento di diniego della Commissione.

4. Avverso tale provvedimento C.M. ha proposto gravame e la Corte territoriale ha rigettato l’appello negando la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

5. C.M. ricorre in cassazione con tre motivi.

6. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese e ha depositato atto di costituzione ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo C.M. lamenta la violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,4,5,6,7,17; D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27; artt. 2 e 3 CEDU, nonchè l’omesso esame di fatti decisivi e assenza di motivazione e la violazione dei parametri normativi relativi agli atti di persecuzione subiti ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, affermando che la Corte di appello non aveva considerato che le persecuzioni erano state reali ed effettive e che proprio la regione di provenienza del richiedente doveva indurre a considerare la storia reale e verosimile, non avendo la Corte evidenziato motivi di implausibilità o contraddizioni e avendo omesso l’esame di un fatto decisivo rappresentato dalle dichiarazioni del ricorrente.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dei parametri normativi relativi alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente fissati nel D.Lgs. n. 251 del 2007; art. 3, comma 5, lett. c), in violazione degli obblighi di cooperazione istruttoria incombenti sull’autorità giurisdizionale; l’omesso esame di fatti decisivi; la violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,14; D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27; artt. 2 e 3 CEDU; la violazione dei parametri normativi per la definizione di un danno grave; la violazione di legge in riferimento agli artt. 6 e 13 della Convenzione EDU, all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e all’art. 46 della direttiva Europea n. 210/32, esponendo che la Corte di appello avrebbe dovuto attivarsi per acquisire d’ufficio le informazioni sul contesto socio-politico del Paese di origine del richiedente in correlazione con i motivi di persecuzione o di pericolo dedotti.

2.1 I motivi, che in quanto connessi vanno trattati unitariamente, sono inammissibili.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice del merito, nel valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, secondo i parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), deve attenersi anche a comuni canoni di ragionevolezza e a criteri generali di ordine presuntivo, non essendo di per sè solo sufficiente a fondare il giudizio di credibilità il fatto che la vicenda narrata sia circostanziata.

L’art. 3 citato, infatti, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (Cass., 7 agosto 2019, n. 21142).

La suddetta verifica è sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha vagliato la credibilità del racconto del ricorrente, che ha analiticamente considerato, nel rispetto dei principi di diritto suesposti e, contrariamente a quanto affermato dal richiedente, ha evidenziato motivi di implausibilità e di contraddizioni.

In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto il racconto poco credibile in quanto generico, stereotipato con riferimento ai rapimenti dei ribelli nella zona della Casamance e inverosimile in relazione al ritorno incolume del padre dopo due giorni dal rapimento senza riscatto; contraddittorio con riferimento alle ragioni dell’aggressione e non credibile in relazione all’affermata espropriazione da parte dei ribelli di campi coltivati senza pretendere nel contempo lo svolgimento del lavoro di coltivazione.

Inoltre, richiamando specifiche fonti internazionali, a pag. 10 e 11 del provvedimento impugnato, ha escluso l’esistenza di situazioni di guerra civile nell’area della Casamance, dove sussiste, piuttosto, una situazione di tregua tra le forze statali e quelle indipendenti, con la ricerca di una soluzione diplomatica tuttora in atto.

Una volta esclusa dai Giudici di merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede e con motivazione idonea ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la credibilità delle vicende personali narrate, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e lett. b), in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (Cass. 20 giugno 2018, n. 16275).

Non vi è, infatti, ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se questi sono finalizzati alla verifica di fatti o situazioni di carattere generale che, in ragione della non credibilità della narrazione del richiedente, non è possibile poi rapportare alla vicenda personale di questo.

E difatti, un’indagine nel senso indicato si manifesta inutile proprio in quanto il rischio prospettato dall’istante, siccome riferito a fatti non dimostrati, difetterebbe comunque di concretezza e non potrebbe mai presentare il richiesto grado di personalizzazione (Cass. 23 gennaio 2020, n. 1510).

Peraltro, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass., 12 giugno 2019, n. 15794). Non si può, quindi, dire omessa alcuna attività da parte del giudice di merito, nè il ricorrente ha indicato il contenuto delle allegazioni da verificare, quand’anche in via ufficiosa.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2 e art. 10 Cost., comma 3, la motivazione apparente in relazione alla domanda di protezione umanitaria e alla valutazione di assenza di specifica vulnerabilità; l’omesso esame di fatti decisivi circa la sussistenza dei requisiti di quest’ultima, violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1 e del D.Lgs. n. 251 del 2006, artt. 3, 4, 7, 14, 16, 17; D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10,32; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; art. 10 Cost.; l’omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione ai presupposti della protezione umanitaria; la mancanza e quantomeno l’apparenza della motivazione e la nullità della sentenza per violazione di varie disposizioni artt. 112,132 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2; art. 111 Cost., comma 6, rilevando che la Corte di appello non aveva indicato perchè il racconto non era credibile se non per genericità e non era stato indicato un passo di contraddizione o inverosimiglianza concreta della storia; non aveva considerato che il richiedente parla e comprende la lingua italiana, ha un lavoro, è in Italia da diversi anni e ha una radicata rete di amicizie e affetti e non aveva cooperato nell’accertamento dei fatti rilevanti.

3.1 Il motivo è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio (Cass. 15 maggio 2019, n. 13079).

Mentre il parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può assumere rilevanza non quale fattore esclusivo, bensì quale circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale da tutelare mediante il riconoscimento di un titolo di soggiorno (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455).

Ed infatti, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza e, tuttavia, non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Cass., 28 giugno 2018, n. 17072; Cass., Sez. U., 13 novembre 2019, n. 29459).

Con specifico riferimento all’onere di cooperazione istruttoria, va precisato, che, così come per il giudizio di riconoscimento dello status di rifugiato politico e della protezione sussidiaria, incombe sul giudice il dovere di cooperazione istruttoria officiosa, come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine anche in ordine alla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria (Cass., 23 febbraio 2018, n. 4455).

Anche di recente, questa Corte ha affermato che nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte (Cass., 22 maggio 2019, n. 13897), ribadendo, pertanto, che il potere di integrazione istruttoria officiosa richiede come condizione preliminare che il richiedente soddisfi l’onere di allegazione, produzione o deduzione degli elementi posti a fondamento della domanda.

Nella specie il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte dei giudici di merito, che hanno escluso l’esistenza di fattori particolari di vulnerabilità con idonea motivazione, affermando che il ricorrente non aveva dedotto specifici profili di vulnerabilità; l’assenza di un percorso di integrazione dopo quasi tre anni di permanenza nel Paese e che la giovane età e le condizioni di salute erano tali da permettergli di svolgere attività lavorativa, ciò tenuto conto anche della mancanza di prova degli elementi di una situazione oggettiva con riferimento alla regione di provenienza del richiedente e soggettiva per la mancanza di credibilità del ricorrente.

Nel caso di specie, poi, il ricorrente non ha mai assolto, nell’intero ricorso, l’onere di allegare e descrivere quali sarebbero le circostanze di fatto, personali e peculiari, anche diverse da quelle poste a fondamento delle altre ed infondate domande di protezione, che costituiscono riscontro della sussistenza della condizione di grave violazione dei diritti umani e, per ciò solo, giustificative della richiesta di protezione umanitaria.

3. Il ricorso va, conclusivamente, dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese per la mancata attività difensiva da parte dell’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della h sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020

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