Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13728 del 31/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 31/05/2017, (ud. 28/10/2016, dep.31/05/2017),  n. 13728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28890-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI B.G.S., B.O.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 176/2010 della COMM. TRIB. REG. della Liguria,

depositata il 07/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/10/2016 dal Consigliere Dott. GRECO ANTONIO;

udito per il ricorrente l’Avvocato PISANA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con tre motivi nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che, accogliendone parzialmente l’appello, nel giudizio introdotto dallo Studio Associato di Architettura B.G.S. con l’impugnazione del silenzio rifiuto formatosi sulla istanza di rimborso dell’IRAP per gli anni 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, mentre con riguardo a quanto versato per i periodi d’imposta 2000, 2001 e 2002 ha ritenuto essersi resa definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione, per essersi avvalso il contribuente della definizione automatica ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, con implicita rinuncia al diritto al rimborso, ha invece ravvisato la non ricorrenza dei presupposti per l’applicazione dell’imposta per gli anni 2003 e 2004, riconoscendo il diritto al rimborso in tale limitata misura.

Il contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente denuncia la nullità della sentenza per extrapetizione, per avere la Commissione regionale rigettato l’appello dell’ufficio sul presupposto dell’insussistenza del presupposto impositivo, quando invece l’allegazione della parte concerneva la problematica in punto di illegittimità o meno del tributo alla luce della normativa comunitaria; con il secondo motivo si duole della violazione del principio dell’onere della prova, per essersi limitato il contribuente a mere allegazioni in ordine all’insussistenza dell’autonoma organizzazione, laddove questa avrebbe dovuto essere provata, sia pure sulla base di regole empiriche che facilitano l’onere probatorio, come l’esame della dichiarazione dei redditi, del registro dei cespiti ammortizzabili o del registro dei pagamenti; con il terzo motivo lamenta l’insufficiente motivazione della sentenza in ordine ai requisiti integranti l’autonoma organizzazione quali emergenti dalla documentazione da esso ufficio prodotta.

Il secondo motivo del ricorso, il cui esame logicamente deve precedere, è fondato nei termini di seguito precisati.

Componendo il contrasto di giurisprudenza manifestato in materia, le sezioni unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui “presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi; ma quando l’attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell’imposta a norma del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, – comprese quindi Le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni – essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d’imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione” (Cass. sezioni unite, 14 aprile 2016, n. 7371, in motivazione; nello stesso senso era Cass. n. 25313 del 2014).

Il motivo deve essere in tali termini accolto, assorbito l’esame del primo e del terzo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo dello studio associato contribuente.

Le spese dell’intero processo devono essere compensate fra le parti, in considerazione dell’epoca in cui si è consolidato l’indirizzo giurisprudenziale di riferimento.

PQM

 

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Dichiara compensate fra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA