Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13728 del 08/06/2010

Cassazione civile sez. II, 08/06/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 08/06/2010), n.13728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. VAGLIO Mauro, elettivamente

domiciliato nel suo studio in Roma, via Dardanelli, n. 21;

– ricorrente –

contro

COMUNE di ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso dall’Avv. AVENATI Fabrizio, elettivamente domiciliato nei

locali dell’Avvocatura comunale in Roma, Via del Tempio di Giove, n.

21;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma in data 18 novembre

2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo, che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza in

relazione al secondo motivo, conclusioni alle quali si è riportato,

in camera di consiglio, il medesimo Sostituto Procuratore Generale.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che M.M. ha proposto opposizione alla cartella esattoriale notificatagli in data 14 marzo 2005, con cui gli era stato intimato il pagamento della sanzione amministrativa dovuta a seguito del verbale di accertamento di infrazione al codice della strada in data 18 luglio 2001 (verbale n. (OMISSIS) – 8XTTP art. 7/1 via del Tritone), lamentando che detto verbale non era mai stato notificato ad esso ricorrente e che, pertanto, la cartella impugnata doveva essere annullata poichè, decorso il termine di 150 giorni dalla violazione senza regolare notifica dell’accertamento, si era estinto il diritto dell’amministrazione di riscuotere le somme eventualmente dovute;

che, nella resistenza del Comune, l’adito Giudice di pace di Roma, con sentenza depositata il 18 novembre 2005, ha rigettato il ricorso, rilevando che il verbale era stato tempestivamente notificato al ricorrente a mezzo del servizio postale in data 10 novembre 2001 mediante consegna alla madre convivente a (OMISSIS), e che la residenza del M., risultante dalla certificazione anagrafica, in (OMISSIS), dal (OMISSIS) non escludeva l’esistenza di una dimora di fatto presso l’abitazione della madre;

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il M. ha proposto ricorso, con atto notificato il 29 dicembre 2006, sulla base di quattro motivi;

che l’intimato Comune ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo mezzo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 44 cod. civ., nonchè dell’art. 139 cod. proc. civ. e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, rilevando che, siccome il ricorrente al momento della notificazione del verbale di accertamento dell’infrazione e da oltre un anno aveva la residenza anagrafica e abitava in luogo differente in quello in cui l’atto è stato consegnato, il giudice di merito non poteva ritenere superata la presunzione che il destinatario avesse la propria dimora abituale nel luogo risultante dai registri anagrafici, ritenendo prevalente a tali attestazioni la presunzione semplice di coabitazione, conseguente alla sola dichiarazione resa dal consegnatario;

che il motivo è infondato;

che, per costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1^, 19 aprile 2002, n. 5713; Sez. 3^, 25 luglio 2003, n. 11562; Sez. 5^, 13 giugno 2008, n. 15938), ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora della persona destinataria della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all’apprezzamento del giudice di merito, e potendo prevalere, sulle risultanze anagrafiche, la dichiarazione e il comportamento del consegnatario della copia dell’atto;

che il secondo motivo lamenta, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla mancata ammissione della prova testimoniale, dedotta dal ricorrente all’udienza del 27 ottobre 2005, tendente a dimostrare l’inesistenza della dimora di fatto del M. presso l’abitazione, nella quale avvenne la notifica, ove si trovava la di lui madre;

che il motivo è fondato;

che risulta dal testo del ricorso che nel corso del giudizio di primo grado, all’udienza del 27 ottobre 2005, il difensore del M. capitolò una prova testimoniale diretta a provare che il proprio assistito non abitava nè dimorava in Via dello (OMISSIS);

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2^, 11 aprile 1996, n. 3403), non tutte le attestazioni contenute nella relata di notifica dell’ufficiale giudiziario o nella cartolina di ritorno riempita dall’agente postale sono destinate a far fede fino a querela di falso, ma soltanto quelle riguardanti attività svolte da costoro o fatti avvenuti in loro presenza o dichiarazioni ad essi rese, limitatamente al loro contenuto estrinseco, mentre non sono assistite da pubblica fede tutte le altre circostanze che non sono frutto di diretta percezione del pubblico ufficiale, ma piuttosto di indicazioni da altri fornitegli o di semplici informazioni assunte;

che, in particolare, non è assistita da pubblica fede la dichiarazione del consegnatario di essere convivente col destinatario, tale attestazione essendo assistita da presunzione di veridicità che può essere superata con prova contraria (Cass., Sez. 3^, 11 aprile 2000, n. 4590);

che l’omessa motivazione del Giudice di pace sulla mancata ammissione della dedotta prova testimoniale attiene ad un punto decisivo della controversia;

che l’accoglimento del secondo mezzo determina l’assorbimento dell’esame del terzo e del quarto motivo, con cui, denunciandosi la violazione degli artt. 203 e 206 C.d.S., della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 27, nonchè vizio di motivazione, si censura la legittimità dell’applicazione della ed. maggiorazione, pari al 50% della sanzione pecuniaria;

che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alla censura accolta;

che la causa deve essere rinviata al Giudice di pace di Roma, che la deciderà in persona di diverso giudicante;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo ricorso, rigettato il primo ed assorbiti il terzo ed il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese, al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010

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