Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13726 del 22/06/2011

Cassazione civile sez. II, 22/06/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 22/06/2011), n.13726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.G., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Bonon Ferdinando e Andrea

Manzi, elettivamente domiciliato nello studio di quest’ultimo in

Roma, via A. Confalonieri, n. 5;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI PADOVA, in persona del Prefetto pro tempore, e

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentati e difesi, per legge, dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso gli Uffici di questa domiciliati in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Venezia n. 799 in

data 23 marzo 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15 aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito l’Avv. Federica Manzi, per delega dell’Avv. Andrea Manzi;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso: “nulla

osserva”.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che il consigliere designato ha depositato, in data 1 febbraio 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: ” C.G. ha proposto opposizione avverso l’ordinanza emessa dalla Prefettura di Padova con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di euro 51.292 per emissione di assegni senza provvista o senza autorizzazione, in violazione della L. 15 dicembre 1990, n. 386, artt. 1 e 2. Il Giudice di pace di Padova ha accolto in parte l’opposizione, annullando l’ordinanza-ingiunzione nella parte in cui aveva accertato la violazione sub prot. n. 766 del 2001, confermando nel resto il provvedimento impugnato.

Ha proposto appello l’ingiunto.

Il Tribunale di Venezia, con sentenza depositata il 23 marzo 2009, ha rigettato l’appello.

Per la cassazione della sentenza del Tribunale il C. ha proposto ricorso, sulla base di cinque motivi. Hanno resistito con controricorso gli intimati Prefettura di Padova e Ministero dell’interno.

Il primo motivo (violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione alla L. n. 689 del 1981, art. 28) chiede “se l’iter argomentativo espresso nella decisione oggetto di ricorso sia conforme alla corretta applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 28”.

Il terzo mezzo chiede se il giudice d’appello “abbia sufficientemente valutato il motivo di doglianza relativo all’inosservanza del termine di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14 e se il dies a quo per il computo di detto termine sia correttamente individuato, in conformità al disposto dell’articolo, in quello del rapporto del pubblico ufficiale levante il protesto, con conseguente estinzione dell’obbligazione”.

Il quinto mezzo (violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione alla L. n. 689 del 1981, art. 8) pone il quesito “se la conferma della sentenza di primo grado, nella parte in cui non ha ritenuto applicabile la L. n. 689 del 1981, art. 8, non sia in contrasto con la corretta applicazione e interpretazione dell’articolo stesso”.

Tutti e tre i motivi sono inammissibili per inidoneità dei quesiti che li accompagnano.

I quesiti proposti si risolvono infatti nella generica richiesta di valutazione dell’operato del Tribunale, ma non enunciano nè quale sarebbe il principio di diritto violato, nè la diversa regula inris di cui si chiede l’affermazione.

II secondo mezzo pone la questione se il verbale di contestazione dell’infrazione si possa considerare atto interruttivo della prescrizione o se, viceversa, conformemente al dettato dell’art. 28, ultimo comma, della L. n. 689 del 1981 e, quindi, dell’art. 2943 cod. civ., non si debba considerare tale solo la notifica dell’ordinanza- ingiunzione di pagamento.

Il motivo è infondato. In tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l’accertamento della violazione e per l’irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell’Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell’art. 2943 cod. civ.. Ne consegue che tale idoneità va riconosciuta alla notifica al trasgressore del processo verbale di accertamento della infrazione (Cass., Sez. 1^, 25 febbraio 2005, n. 4088; Cass., Sez. 2^, 23 gennaio 2007, n. 1393).

Il quarto mezzo (violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione alla L. n. 689 del 1981, art. 18 e alla L. n. 386 del 1990, art. 8 bis) pone il quesito “se l’emanazione dell’ordinanza- ingiunzione senza la previa audizione dell’interessato, che pure era stata richiesta, sia conforme alla corretta applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 18 e L. n. 386 del 1990, art. 8 bis o se, viceversa, violi il combinato disposto di detti articoli”. Il motivo è privo di fondamento. In tema di ordinanza-ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204, ovvero, come nella specie, a conclusione del procedimento amministrativo L. n. 689 del 1981, ex art. 18. – la mancata audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l’atto, gli argomenti a proprio favore che l’interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all’autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2010, n. 1786).

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici specifici;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 2.000 per onorari, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA