Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13726 del 08/06/2010

Cassazione civile sez. II, 08/06/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 08/06/2010), n.13726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del

ricorso, dall’Avv. FREGA Davide, elettivamente domiciliato in Roma,

Via G.G. Porro, n. 8, presso lo studio degli Avv. Zimatore-Abbamonte;

– ricorrente –

contro

C.R.;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Torre Annunziata in data

22 novembre 2005.

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha

concluso per il rinvio della trattazione del ricorso in pubblica

udienza, conclusioni alle quali si è riportato, in Camera di

consiglio, il Sostituto Procuratore Generale Dott. Giampaolo Leccisi.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Giudice di pace di Torre Annunziata, con sentenza depositata il 22 novembre 2005, ha accolto la domanda di ripetizione di indebito proposta da C.R. con atto di citazione notificato il 9 giugno 2005 contro il Comune di Torre Annunziata e, dichiarata l’illegittimità incidenter tantum dell’accertamento di infrazione al codice della strada n. PH 5773/03 elevato a carico del predetta e notificato in data 21 ottobre 2003, ha condannato il Comune al pagamento in favore dell’attore della somma di Euro 75,89, pari all’importo dal medesimo pagato a titolo di sanzione amministrativa, oltre che al rimborso delle spese processuali;

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il Comune ha proposto ricorso, con atto notificato il 29 dicembre 2006, sulla base di quattro motivi;

che l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con i primi tre motivi il Comune ricorrente censura: “violazione delle norme procedimentali di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23 e agli artt. 203, 204 e 204 bis C.d.S.; omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia” (primo motivo); “disapplicazione dell’atto amministrativo, con l’effetto concreto della disapplicazione della legge processuale e sostanziale;

falsa applicazione di norme di diritto (L. 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 4 e 5, all. E). Insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia” (secondo motivo); “sull’effetto preclusivo del pagamento della sanzione;

insufficiente motivazione in relazione a un punto decisivo della controversia; violazione e falsa applicazione di norme di diritto” (terzo motivo); e si duole che il Giudice di pace abbia giudicato fondata nel merito l’azione di ripetizione d’indebito, nonostante essa fosse stata preceduta dal pagamento della sanzione in misura ridotta e nonostante il verbale di accertamento dell’infrazione non fosse stato impugnato in termini dall’interessato;

che i motivi quali, stante la loro intima connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono manifestamente fondati;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 2^, 19 marzo 2007, n. 6382; Cass., Sez. 2^, 8 giugno 2009, n. 13104), che il Collegio condivide ed alla quale intende dare continuità, in materia di violazioni al codice della strada, il c.d. “pagamento in misura ridotta” di cui all’art. 202 C.d.S., corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legge, da parte di colui che è indicato nel processo verbale di contestazione come autore della violazione, implica necessariamente l’accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche ai fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale, quest’ultima esperibile immediatamente anche avverso il suddetto verbale ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S., qualora non sia stato effettuato il suddetto pagamento;

che l’intervenuta acquiescenza da parte del contravventore conseguente a tale sopravvenuto rituale pagamento preclude, inoltre, allo stesso l’esercizio di eventuali pretese civilistiche, quali la condictio indebiti e l’actio damni riconducibili all’avvenuta contestazione delle violazioni al codice della strada per le quali si sia proceduto a siffatto pagamento con effetto estintivo della correlata pretesa sanzionatoria amministrativa;

che l’accoglimento dei primi tre motivi determina l’assorbimento dell’esame del quarto mezzo, attinente alle spese;

che, cassata la sentenza impugnata, la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto;

che, in applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, la domanda di ripetizione di indebito promossa dal C. deve essere respinta;

che le spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del C.. Condanna l’intimato al pagamento delle spese del doppio grado sostenute dal Comune di Torre Annunziata, che liquida, per la fase di merito, in complessivi Euro 381,56 (di cui Euro 35,23 per spese, Euro 156,10 per diritti ed Euro 190,23 per onorari), e, per la fase di legittimità, in Euro 600,00 (di cui Euro 400,00 per onorari), oltre a spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010

 

 

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