Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13726 del 06/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/07/2016, (ud. 30/04/2016, dep. 06/07/2016), n.13726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20477/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

V.C., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

MARZIO 3, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE IZZO,

rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA SARDI delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 56/2010 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 17/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/04/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO;

preliminarmente il Pres. Dott. CAPPABIANCA causa incompatibilità nel

presente ricorso è sostituito dal Cons. Dott. VIRGILIO che subentra

nel Collegio nella veste di Presidente;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE SOCIO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’avvocato SARDI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrato con successiva memoria, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ha confermato il riconoscimento del diritto di V.C., ingegnere, al rimborso dell’IRAF per l’anno 2004 perchè indebitamente versata.

Il giudice d’appello ha infatti osservato che “in base alla dettagliata documentazione risultante in atti (copia della dichiarazione dei redditi, dell’IRAP e dei modelli F24), il contribuente, esercente l’attività di ingegnere, non avendo sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente e svolgendo la propria attività senza un’organizzazione di capitali o di lavoro altrui, ma con beni strumentali strettamente necessari per l’espletamento della propria professione, ha prodotto redditi non assoggettabili ad IRAP, ed in punto nulla obietta fondatamente e documentalmente l’Agenzia delle entrate”.

Il contribuente resiste con controricorso, illustrato con successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunciando “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 1”, l’amministrazione ricorrente censura la sentenza in quanto, posto che il rimborso richiesto concerne l’anno d’imposta 2004, “l’istanza però è stata presentata in data 7 luglio 2008, e quindi ben oltre il termine decadenziale di 48 mesi dal giorno del pagamento”.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che “il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso delle imposte sui redditi in caso di versamenti diretti, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 (concernente tutte le ipotesi di contestazione riguardanti questi ultime), decorre, nell’ipotesi di effettuazione di versamenti in acconto, dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un’eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all’ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell'”an” e del “quantum” dell’obbligazione fiscale, mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, già all’atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poichè in questa ipotesi l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin da tale momento” (Cass. n. 5653 del 2014).

Nella specie, come rilevato nel controricorso, nell’eccepire la decadenza dal rimborso l’Agenzia delle entrate ha omesso di individuare quale sia il termine a quo, ovverosia il momento dal quale il termine inizia a decorrere”, vale a dire le date di ciascuno dei versamenti effettuati, le quali non risultano dalla sentenza impugnata.

Essendo quindi preclusa la rilevabilità d’ufficio della decadenza, il motivo si appalesa come inammissibile, per mancanza di specificità.

Con il secondo motivo l’amministrazione denuncia la violazione del principio dell’onere della prova, sostenendo che, in ordine alla insussistenza dell’autonoma organizzazione il contribuente si sarebbe limitato nel caso in esame a mere allegazioni, senza fornirne la prova.

Il motivo è infondato, in quanto, come si legge nella motivazione della sentenza impugnata, riportata supra, in atti era presente una “dettagliata documentazione”, comprendente “copia della dichiarazione dei redditi, dell’IRAP e dei modelli F24”.

Con il terzo motivo l’amministrazione denuncia insufficiente motivazione in ordine alla sussistenza o remi dei presupposti impositivi dell’imposta.

Il motivo è del pari infondato, essendo l’accertamento compiuto dal giudice di merito – in estrema sintesi. riportato supra -, e quindi la motivazione della sentenza sul punto, del tutto adeguata e conforme all’orientamento di questa Corte, secondo cui “a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007).

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 324 c.p.c., in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 e art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, censurando l’errore della CPR nel ritenere che sulle spese la condanna dell’ufficio derivasse dal giudicato formatosi, a suo dire, in relazione al decisum del primo giudice.

Il motivo è inammissibile, atteso che “in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi” (Cass. n. 5386 del 2003, n. 15217 del 2013).

In conclusione, il primo ed il quarto motivo del ricorso vanno dichiarati inammissibili, mentre il secondo ed il terzo motivo devono essere rigettati.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano care in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibili il primo ed il quarto motivo del ricorso e rigetta il secondo ed il terzo motivo.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 3.000 oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016

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