Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13725 del 31/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/05/2017, (ud. 01/06/2016, dep.31/05/2017),  n. 13725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è

domiciliata per legge;

– ricorrente –

contro

SPAZIO E SUPERFICI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano

n. 120/11/10, depositata il 22 ottobre 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1

giugno 2016 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito l’Avvocato dello Stato Maria Letizia Guidi;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Del Core Sergio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

SPAZIO E SUPERFICI s.r.l. presentava ricorso avverso il provvedimento di diniego del rimborso IVA per l’anno 1999, adottato per intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

L’adita CTP di Milano rigettava il ricorso.

La contribuente proponeva appello e la CTR di Milano lo accoglieva.

La CTR rilevava che erano pacifiche le seguenti circostanze: l’esistenza del credito; la richiesta del pagamento del credito attraverso la compensazione col debito IVA per l’anno successivo; nell’anno 1999 non era stata presentata dalla contribuente alcuna dichiarazione dei redditi, il che aveva precluso la possibilità di effettuare la compensazione; l’istanza di rimborso era stata presentata il 17 novembre 2006. Riteneva, quindi, che l’Ufficio, nel negare il rimborso, avesse erroneamente invocato il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, avendo la contribuente richiesto di rientrare del credito IVA già con la dichiarazione IVA per l’anno 1998, seppure con la forma della compensazione, sicchè non era prospettabile alcuna decadenza biennale. Nè il credito poteva venire meno per il fatto che la contribuente non aveva redatto il modello VR per il rimborso nell’ambito del biennio, atteso che il mancato adempimento di quella formalità non vanificava il credito e non comportava la decadenza biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, citato art. 21, comma 2. Da ultimo, la CTR rilevava che non era decorso il termine decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., applicabile nella specie.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Spazio e superfici s.r.l. non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo la ricorrente Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, in combinato disposto con gli artt. 2946 e 2933 c.c. (recte: art. 2033 c.c.), dolendosi che la CTR abbia ritenuto non operante l’art. 21, comma 2, citato e abbia invece ritenuto applicabile ai tributi corrisposti in misura eccedente quella dovuta la disciplina privatistica della ripetizione di indebito e il relativo termine di prescrizione, pur in presenza di disposizioni tributarie che per la ripetizione prevedono specifici termini di decadenza.

2. – Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2 e art. 38-bis censurando, in subordine, l’affermazione della CTR secondo cui non sarebbe necessaria l’istanza di rimborso quando il credito fatto valere sia stato indicato nella sola dichiarazione annuale IVA, anche se non accompagnata dalla presentazione del modello VR. Premesso che il citato D.P.R., art. 30, comma 2, consente l’istanza di rimborso nelle sole ipotesi previste dai commi successivi, ma nulla dispone in ordine alle modalità di presentazione della detta istanza, la ricorrente sostiene che, ai sensi dell’art. 38-bis, comma 1, del medesimo D.P.R. non sarebbe sufficiente rappresentare nella dichiarazione IVA l’esistenza dell’eccedenza e del credito, occorrendo invece una inequivoca manifestazione di volontà di chiedere all’amministrazione il rimborso di tale somma, con l’apposita dichiarazione prevista dal medesimo articolo (modello VR); sicchè, in assenza di tale modello, sarebbe impossibile per l’amministrazione verificare se l’eccedenza di imposta evidenziata dal contribuente rientri in una delle tipologie rimborsabili.

3. – Il ricorso, i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, è infondato.

Questa Corte ha affermato che “in tema di IVA, l’esposizione di un credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi fa sì che non occorra, da parte del contribuente, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento, dovendo solo attendere che l’Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte ovvero, ricorrendone i presupposti, attraverso lo strumento della rettifica della dichiarazione. Ne consegue che il relativo credito del contribuente è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale, mentre non è applicabile il termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, in quanto l’istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso” (Cass. n. 20678 del 2014). In tema di IVA, infatti, la domanda di rimborso relativa all’eccedenza di imposta risultata alla cessazione dell’attività di impresa è regolata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, comma 2, con la conseguenza che è esaustiva la manifestazione di una volontà diretta all’ottenimento del rimborso, ancorchè non accompagnata dalla presentazione del modello ministeriale “VR”, che costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis solo un presupposto per l’esigibilità del credito, ed è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale, e non a quello di decadenza biennale, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 21, comma 2, applicabile solo in via sussidiaria e residuale (Cass. n. 9941 del 2005).

In tal senso si è altresì affermato che la domanda di rimborso dell’IVA o di restituzione del credito d’imposta maturato dal contribuente deve ritenersi già presentata con la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro relativo al credito, analogamente a quanto avviene in materia d’imposte dirette, ed in linea con la Sesta Direttiva CEE, per la quale il diritto al ristoro dell’IVA versata “a monte” è principio basilare del sistema comunitario, per effetto del principio di neutralità, mentre la presentazione del modello di rimborso costituisce esclusivamente presupposto per l’esigibilità del credito e, quindi, adempimento necessario solo per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso. Ne consegue che, una volta manifestata in dichiarazione la volontà di recuperare il credito d’imposta, il diritto al rimborso, pure in difetto dell’apposita, ulteriore domanda, non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dal D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16 e, oggi, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c. (Cass. n. 19682 del 2015; Cass. n. 15229 del 2012). Sicchè, ai fini del rimborso dell’eccedenza d’imposta, è sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione nella dichiarazione annuale del quadro “RX4”, anche se non accompagnata dalla presentazione del modello “VR”, che costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis, comma 1, solo un presupposto per l’esigibilità del credito; ne consegue che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso con la compilazione del predetto quadro “RX4”, la presentazione del modello “VR” non può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ma solo a quello ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. (Cass. n. 20255 del 2015).

4. – Nella specie, la CTR della Lombardia si è attenuta ai richiamati principi, rilevando, da un lato, che la contribuente aveva fatto tempestiva richiesta di rimborso per l’anno 1998 con la dichiarazione IVA per l’anno successivo e, dall’altro, che la esposizione del credito in tal modo effettuata esentasse la contribuente dalla necessaria proposizione di una richiesta attraverso il modello VR nell’ambito del biennio e che legittimasse la successiva richiesta nell’ambito del termine decennale di prescrizione di cui all’art. 2946 cod. civ..

Il ricorso va quindi respinto.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 1 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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