Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13725 del 22/06/2011

Cassazione civile sez. II, 22/06/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 22/06/2011), n.13725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.G., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dagli Avv. D’Acunti Carlo Mario e

Antonella Mastrocola, elettivamente domiciliato nel loro studio in

Roma, viale delle Milizie;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA-CONSOB, in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in

forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv.

Bigianti Fabio, Maria Letizia Ermetes, Annunziata Palombella e

Antonella Valente, elettivamente domiciliata presso di loro in Roma,

via G.B. Martini, n. 3;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Roma

depositato il 6 aprile 2009.

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentiti gli Avv. Carlo Mario D’Acunti e Maria Letizia Ermetes;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso: “nulla

osserva”.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che il consigliere designato ha depositato, in data 1 febbraio 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 38 bis cod. proc. civ.: “Con decreto in data 6 aprile 2009, la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’opposizione ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 195, proposta da G.G. avverso la delibera n. 16651 della CONSOB, con la quale era stata ingiunto alla Banca Italease s.p.a. il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie, con obbligo di regresso nei confronti degli autori materiali delle infrazioni, tra cui il G.. A sostegno dell’inammissibilità, il primo giudice ha “rilevato che la Suprema Corte ha costantemente ritenuto il difetto di legittimazione attiva dei responsabili nell’ipotesi di sanzione diretta esclusivamente nei confronti della società”.

Per la cassazione del decreto della Corte d’appello il G. ha proposto ricorso, con atto notificato il 4 maggio 2010, sulla base di tre motivi. La CONSOB ha resistito con controricorso.

I primi due motivi – con i quali si deduce violazione di legge per carenza assoluta di motivazione e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – sono infondati, in quanto soddisfa l’obbligo di motivazione il decreto del giudice di merito che, come nella specie, in punto di diritto e sulla questione discussa e decisa, abbia fatto riferimento all’orientamento della giurisprudenza di legittimità (consolidato al momento della intervenuta decisione).

Il terzo motivo – con cui si deduce violazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 195, comma 9, art. 1292 cod. civ., artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 6, 18 e 22, per aver la Corte d’appello dichiarato il G. privo della legittimazione a proporre l’opposizione – è fondato.

Va fatta applicazione del principio di diritto recentemente enunciato dalle Sezioni Unite (sentenza 30 settembre 2009, n. 20929), le quali – superando l’orientamento precedente (al quale si era attenuta la Corte territoriale) – hanno statuito che, in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l’obbligatorietà dell’azione di regresso prevista dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 195, comma 9, nei confronti del responsabile, comporta, anche in ragione dell’efficacia che nel relativo giudizio è destinata a spiegare la sentenza emessa nei confronti della società o dell’ente cui appartiene, che, anche qualora l’ingiunzione di pagamento sia emessa soltanto nei confronti della persona giuridica, alla persona fisica autrice della violazione deve essere riconosciuta un’autonoma legittimazione ad opponendola, che le consenta di proporre separatamente opposizione. Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Letta la memoria della CONSOB controricorrente.

Considerato che la Corte condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra;

che le critiche rivolte alla sentenza delle Sezioni Unite nella memoria della controricorrente non sono ritenute persuasive dal Collegio, dovendosi osservare che il principio di diritto recentemente enunciato dal più alto organo della nomofilachia ha trovato conforme applicazione anche nella successiva giurisprudenza delle Sezioni semplici (ad esempio, Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2010, n. 14406);

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto, relativamente al terzo motivo;

che la causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Roma;

che il giudice del rinvio provvederà sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due;

cassa, il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2011

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