Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13725 del 08/06/2010

Cassazione civile sez. II, 08/06/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 08/06/2010), n.13725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6602/2007 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO E MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI in persona dei rispettivi Ministri pro tempore

e della PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CUNEO in

persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

li rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrenti –

contro

M.I.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 333/2005 del GIUDICE DI PACE di BORGO SAN

DALMAZZO (CN) del 20.12.05, depositata il 31/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che il sig. M.I. propose opposizione a verbali di contestazione di violazioni del codice della strada e di conseguente sequestro del veicolo, elevati nei suoi confronti dal Corpo Forestale dello Stato;

che l’adito Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo, in accoglimento di uno dei motivi di opposizione, ha annullato i verbali perchè negli stessi non era menzionata “la possibilità di immediata impugnazione”, con conseguente “omissione delle indicazioni relative alla procedura anche solenne da seguire per l’inoltro con deposito nella cancelleria e delle condizioni di ammissibilità conseguenti al previo pagamento della sanzione in misura ridotta e del previo ricorso al prefetto”;

che le amministrazioni dell’Interno e delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali hanno quindi proposto ricorso per cassazione, cui l’intimato non ha resistito;

che, avviata la procedura camerale ai sensi dell’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per la manifesta fondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, in accoglimento dell’unico motivo di ricorso, manifestamente fondato, con cui si denuncia violazione di norme di diritto, deve: a) per un verso ribadirsi che la mancata osservanza della norma dettata dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4, che impone di indicare “in ogni atto notificato al destinatario” l’autorità a cui è possibile ricorrere contro l’atto stesso e il relativo termine, non comporta la nullità dell’atto, ma può, se del caso, e cioè in concorso con le altre circostanze della fattispecie concreta, comportare la scusabilità dell’errore eventualmente commesso dall’interessato, il quale, tuttavia, ha l’onere di specificare il contenuto della relativa eccezione, sì da mettere il giudice in condizione di valutarne l’effettiva capacità “liberatoria” (Cass. 1401/2004 e successive conformi); b) per altro verso, negarsi che le ulteriori indicazioni menzionate nei passi della sentenza impugnata sopra testualmente trascritti (procedura da seguire per l’inoltro e il deposito dell’atto di impugnazione; inammissibilità conseguente al previo pagamento della sanzione in misura ridotta e al previo ricorso al prefetto) rientrino nel contenuto obbligatorio del verbale di accertamento di violazioni del codice della strada;

che la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà ai principi di diritto appena enunciati e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo in persona di altro giudicante.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010

 

 

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