Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13725 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. I, 03/07/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 03/07/2020), n.13725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 5794/2019 proposto da:

A.T., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avvocato Daniela Vigliotti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 676/2018 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 26/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/1/2020 dal Cons. Dott. PAZZI ALBERTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., del 19 luglio 2017, rigettava il ricorso presentato da A.T., cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento di diniego emesso dalla locale Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento della protezione internazionale.

2. La Corte d’appello di Caltanissetta, a seguito dell’impugnazione presentata da A.T.: i) rilevava come nessuna censura congruente fosse stata presentata rispetto al rilievo del giudice di primo grado secondo cui il racconto del migrante appariva confusionario e pieno di contraddizioni; ii) riteneva che la condizione del Punjab, ancorchè connotata da un elevato grado di violenza e innegabili criticità, non integrasse quella condizione di guerra o violenza indiscriminata che avrebbe potuto giustificare l’accoglimento dell’istanza di protezione sussidiaria; iii) reputava infine che la vicenda personale dell’appellante non presentasse profili meritevoli di tutela umanitaria, in ragione dell’assenza di particolari condizioni di vulnerabilità, poichè il reinserimento nel contesto del Punjab non avrebbe comportato una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali inviolabili del migrante.

Sulla scorta di simili argomenti la Corte distrettuale, con sentenza del 26 ottobre 2018, respingeva l’impugnazione proposta dal richiedente asilo.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Toseef A. prospettando tre motivi di doglianza.

L’amministrazione intimata si è costituita al di fuori dei termini previsti dall’art. 360 c.p.c., al fine di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in quanto la Corte d’appello, con affermazioni generiche e all’esito di informazioni altrettanto generiche, non avrebbe riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del richiedente asilo in ragione della generale situazione socio-politica del Paese di provenienza, a dispetto delle informazioni reperibili consultando le fonti internazionali.

4.2 Il secondo mezzo lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, in quanto la Corte d’appello non avrebbe assolto l’onere di cooperazione istruttoria che su di lei incombeva, limitandosi a una valutazione sommaria e superficiale della situazione attuale del Pakistan.

4.3 Con il terzo motivo la sentenza impugnata è censurata, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 e art. 19 T.U.I., perchè la Corte d’appello non avrebbe riconosciuto al migrante la protezione umanitaria pur in presenza di una situazione di grave instabilità nel Paese di provenienza, tale da compromettere i suoi diritti fondamentali, e di una condizione di integrazione e radicamento all’interno del Paese di accoglienza, comprovata dallo svolgimento di attività lavorativa.

5. I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono fondati.

5.1 Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018).

Il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle “fonti informative privilegiate” deve perciò essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. 13449/2019).

A fronte del dovere del richiedente asilo di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche della regione di provenienza del medesimo doveva quindi avvenire, anche mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si disponeva pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione; la corte di merito non poteva invece limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui venivano tratte le conclusioni assunte (Cass. 13897/2019).

La corte distrettuale non si è ispirata a simili criteri quando ha rappresentato che nel Punjab (“ancorchè connotato “da un elevato grado di violenza” e pur in presenza di “innegabili criticità dovute ad un sistema che ricorre massicciamente alla pena di morte nonchè alla verificazione di attacchi terroristici”) “difetta nello specifico, tuttavia, quella condizione di guerra o di violenza indiscriminata che potrebbe giustificare l’accoglimento dell’istanza di protezione sussidiaria”, in quanto una simile valutazione, di tenore del tutto generico, è stata compiuta in maniera apodittica, senza la citazione di alcuna fonte internazionale di riferimento, onde consentire alla parti di controllare il loro specifico contenuto e la loro effettiva attualità.

5.2 Il mancato assolvimento in termini puntuali del dovere di cooperazione istruttoria si riverbera non solo sull’apprezzamento delle condizioni oggettive necessarie per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), ma, giocoforza, anche sulla valutazione della domanda di protezione umanitaria.

In vero, posto che l’obbligo di esame alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente asilo previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, vale rispetto all’intera domanda presentata dal richiedente asilo e dunque anche in relazione alla richiesta di protezione umanitaria (Cass. 28990/2018), nel caso in cui il giudice di merito si impegni a verificare se il migrante si sia allontanato da una condizione di vulnerabilità reale, sotto il profilo specifico della violazione o dell’impedimento all’esercizio dei diritti umani inalienabili, in una prospettiva comparativa con la sua condizione di inserimento sociale e lavorativo in Italia (Cass., Sez. U., 29459/2019, Cass. 4455/2018), tale valutazione della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine deve necessariamente fondarsi, per essere effettiva, su una verifica delle condizioni socio-politiche del Paese di origine compiuta attraverso specifiche informazioni di carattere attuale.

Ne consegue che l’analisi comparativa fondata su una valutazione delle condizioni del Punjab del tenore sopra descritto rimane allo stesso modo minata dal carattere generico e inattuale delle informazioni assunte.

6. La sentenza impugnata andrà dunque cassata, con rinvio della causa alla corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Caltanissetta in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020

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