Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13724 del 31/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 31/05/2017, (ud. 01/06/2016, dep.31/05/2017),  n. 13724

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è

domiciliata per legge;

– ricorrente –

contro

KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a., in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce

al controricorso, dall’Avvocato Bruno Sassani, elettivamente

domiciliata in Roma, via delle Quattro Fontane n. 31, presso lo

studio dell’Avvocato Francesco Fratini;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli

n. 96/49/11, depositata il 9 maggio 2011.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1

giugno 2016 dal Consigliere relatore Dott. PETITTI Stefano;

sentiti, per la ricorrente, l’Avvocato Caputi Iambrenghi Anna Lidia

e, per la controricorrente, l’Avvocato Bruno Sassani;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.

Del Core Sergio, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.1

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. impugnava il diniego, da parte dell’Agenzia delle Dogane, del rimborso dell’accisa di Euro 1.757.539,22, assolta per la fornitura di prodotti petroliferi all’Arma dei Carabinieri.

La società deduceva di avere fornito nei mesi di aprile e maggio 2001 prodotti petroliferi che, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. c), del TUA dovevano ritenersi esenti da accisa, e precisava che solo nell’ottobre del 2003 aveva ricevuto dall’Arma dei Carabinieri la prescritta attestazione dei rifornimenti petroliferi ricevuti, sicchè aveva potuto inoltrare la domanda di rimborso, dopo vari scambi epistolari, nel maggio 2005; deduceva che l’Agenzia delle Dogane aveva rigettato l’istanza per decorrenza del termine biennale dal pagamento dell’accisa.

Nella resistenza dell’Agenzia delle dogane, la CTP di Napoli accoglieva il ricorso rilevando che il termine biennale di decadenza era inapplicabile nel caso di specie, atteso che il rilascio dell’attestazione non sottostava ad alcun termine, non era nella disponibilità della società istante, sulla quale non poteva ricadere il ritardo dell’ente; in sostanza, doveva ritenersi che il termine biennale decorresse dalla data del rilascio dell’attestazione e non dalla data del pagamento dell’accisa.

Avverso questa sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Dogane, Ufficio di Napoli (OMISSIS).

Ricostituitosi il contraddittorio, la CTR di Napoli rigettava il gravame. Richiamata la normativa in materia di rimborso delle accise nonchè il telescritto ministeriale del 1996, la CTR riteneva che il termine biennale per la presentazione della istanza di rimborso dovesse decorrere dalla data di rilascio della necessaria attestazione dell’ente militare, essendo incolpevole il comportamento della società e inapplicabile, nel caso di specie, la decorrenza dalla data di pagamento dell’accisa o dalla fornitura del prodotto petrolifero all’Arma dei Carabinieri.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo la ricorrente Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14, comma 2, e art. 17, comma 1, lett. c), nonchè dell’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile e dei principi di ermeneutica legislativa, dolendosi che la CTR abbia distinto tra diritto al rimborso, sottoposto a prescrizione, ed esercizio di tale diritto, sottoposto al termine di decadenza decorrente non dal pagamento, come previsto dalla legge, ma da un momento successivo. Erronea sarebbe poi l’affermazione della CTR secondo cui le disposizioni in tema di rimborso delle accise troverebbero applicazione unicamente nel caso di accise indebitamente pagate, non essendo desumibile dalla lettera della legge una simile distinzione.

2. – Il ricorso è fondato, alla luce del principio, affermato da questa Corte, per cui “in tema di imposte sul consumo dell’energia elettrica, il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 14, comma 2, (T.U. delle imposte sulla produzione e sui consumi), ha introdotto una regola generale per la quale il rimborso dell’accisa indebitamente pagata deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento, a prescindere dalle cause per le quali il pagamento non è dovuto. Ne consegue che detto termine trova applicazione anche nel caso in cui l’accisa sia stata debitamente pagata, e sia sopravvenuta una causa di non debenza del tributo” (Cass. n. 23515 del 2008; Cass. n. 24056 del 2011; Cass. n. 3363 del 2012; Cass. n. 9283 del 2013).

2.1. – Dalla sentenza impugnata emerge che la fornitura in relazione alla quale è stato richiesto il rimborso delle accise è avvenuta nei mesi di aprile – maggio 2001; che la prima richiesta rivolta all’Agenzia delle dogane risale al dicembre 2003 e la seconda al maggio 2005.

La CTR ha ritenuto che la richiesta del 2005 fosse tempestiva perchè effettuata nei due anni dal ricevimento, da parte della società resistente, dell’attestazione dell’Arma dei Carabinieri relativamente ai quantitativi di prodotti petroliferi destinati ad uso militare e quindi esenti dall’accisa. La CTR ha, in particolare, ricostruito il sistema individuando un termine di prescrizione, decorrente dal pagamento, e un termine di decadenza decorrente non dal pagamento ma dal successivo momento a far data dal quale la contribuente aveva ottenuto la possibilità di quantificare l’accisa della quale si chiedeva il rimborso per effetto della attestazione dell’Arma dei Carabinieri.

2.2. – Tali argomentazioni non possono essere condivise.

Come affermato nella citata sentenza n. 24056 del 2011, non può revocarsi in dubbio che la decadenza del contribuente dal diritto di ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di imposta, interessi o accessori, per decorso del termine di due anni dal pagamento, già sancita – sul piano generale – dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. g) e art. 21, comma 2, trovi un’espressa conferma nelle disposizioni particolari che disciplinano il settore delle imposte sulla produzione e sui consumi.

Ed invero, il D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14, comma 2, – recuperando un termine perentorio già previsto, in relazione all’imposta di fabbricazione sugli oli minerali, dal R.D. n. 334 del 1939, art. 20, – ha introdotto, nella specifica materia, la regola generale secondo cui il rimborso dell’accisa indebitamente pagata deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento, a prescindere dalle cause per le quali il pagamento non è dovuto (Cass. n. 16121 del 2004; Cass. n. 12045 del 2008; Cass. n. 23515 del 2008).

E’ dunque di chiara evidenza l’erroneità dell’assunto del giudice di appello, laddove ha ritenuto che la decorrenza del predetto termine biennale possa essere spostata in avanti, per effetto del ritardo con il quale l’Arma dei Carabinieri ha rilasciato la prescritta attestazione.

Tale conclusione, invero, non è autorizzata in alcun modo dall’univoco disposto delle norme suindicate, laddove indicano nel pagamento il momento dal quale deve indefettibilmente decorrere il termine di decadenza biennale per l’esercizio del diritto al rimborso dell’imposta non dovuta. Ed essendosi, indubitabilmente, in presenza di termini di decadenza dettati per finalità di interesse pubblico, non disponibili neppure dalla stessa pubblica amministrazione (Cass. 1605 del 2008; Cass. n. 791 del 2011), la relativa disciplina legale non avrebbe potuto essere derogata neanche dall’accordo delle parti, ostandovi il disposto dell’art. 2968 c.c..

Ne discende, pertanto, che nel caso di specie, essendo stato il pagamento dell’accisa fatto nei mesi di aprile e maggio 2001 ed essendo stata la restituzione delle somme indebitamente corrisposte richiesta solo in data 16 dicembre 2003 e 12 maggio 2005, deve ritenersi che la decadenza biennale dal diritto alla restituzione del tributo e degli accessori si sia maturata, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello.

2.3. – Si deve solo aggiungere che rispetto a tale interpretazione delle disposizioni indicate la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla controricorrente appare manifestamente infondata. Premesso, infatti, che la disciplina in tema di accise si presenta con caratteri di specificità rispetto alla generale disposizione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, risulta decisivo il rilievo, ribadito anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, per cui “il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, e decorrente dalla “data del versamento” o da quella in cui “la ritenuta è stata operata”, opera anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale – incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche” (Cass., S.U., n. 13676 del 2014).

Del resto, non può non evidenziarsi che il termine entro il quale la richiesta di rimborso deve essere effettuata non è certamente tale da rendere eccessivamente difficoltoso l’esercizio del diritto, potendo essere esperiti nel detto periodo successivo al pagamento tutte le più opportune sollecitazioni all’amministrazione che ha usufruito della fornitura, e dalle indicazioni della quale dipende la possibilità di determinare negli esatti termini quantitativi l’entità delle accise non dovute. Con la precisazione che, nella specie, l’attivazione di interventi sollecitatori risulta meramente evocata a pagina 3 del ricorso, ma non documentata attraverso il riferimento a specifici atti acquisiti al fascicolo della causa.

3. – L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, nell’esercizio del potere di decisione nel merito di cui all’art. 384 c.p.c., comma 2, rigetta il ricorso introduttivo proposto dal contribuente.

La parziale novità delle questioni giuridiche trattate, in relazione alla particolarità della fattispecie, legittima la compensazione tra le parti delle spese di lite relative all’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo la causa nel merito rigetta il ricorso originario di Kuwait Petroleum Italia s.p.a.; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 1 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA