Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13724 del 31/05/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 13724 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Di Noia Maria, elett.te dom.to in Roma, alla via S. Maria Ausiliatrice 63, presso
Marra/ Arbia, rapp.to e difeso dall’avv. Maria Antonietta D’Errico , giusta procura in
atti
Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n. 126/2010/1 depositata il 30/4/2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 8/5/2013
dal Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– RG. n. 8888/11
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CM: eco edl ;
Ordinanza pag. 1
Data pubblicazione: 31/05/2013
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Di Noia Maria
contro l’Agenzia delle Entrate è
stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla Agenzia
contro la sentenza della CTP di Matera n. 126/1/10 che
aveva respinto il ricorso avverso l’avviso di recupero n. 889CRBB00183/04
delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il
rigetto del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 8/5/2013 per l’adunanza
della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione dell’art. 7 della L.388/2000. La censura è inammissibile in quanto priva di specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme
regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità ( Sez. 1, Sentenza n. 5353 del 08/03/2007)
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla
rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si
liquidano in complessivi E 1.600,00, oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore
dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi E 1.600,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, 8/5/2013
dott.
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia