Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13724 del 22/06/2011

Cassazione civile sez. II, 22/06/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 22/06/2011), n.13724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.S., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Aliffi Silvio,

elettivamente domiciliato in Roma, via Mauriac, n. 16, presso Alessio

Cannizzo;

– ricorrente –

contro

CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE SERIT SICILIA s.p.a., in persona del

legale rappresentante pro tempore, e COMUNE DI ROMA, in persona del

Sindaco pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Giudice di pace di Roma n. 21865

depositata in data 18 febbraio 2009.

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che il consigliere designato ha depositato, in data 1 febbraio 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “Il Giudice di pace di Roma, con sentenza n. 21865 del 18 febbraio 2009 all’esito di un procedimento ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, respingeva l’opposizione proposta da C.S. nei confronti del Comune di Roma e del Concessionario della Riscossione SERIT Sicilia s.p.a. avverso la cartella esattoriale n. 298-2006-0015592165, con la quale era stato chiesto il pagamento della somma di Euro 443,04 a titolo di sanzione amministrativa.

Per la cassazione di tale sentenza il C. ha proposto ricorso.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è inammissibile, giacchè alla specie è applicabile ratione temporis la novella di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, per effetto della quale (v. art. 26) le sentenze emesse dal giudice di pace in cause di opposizione a sanzione amministrativa non sono più direttamente ricorribili in cassazione, ma sono soggette ad appello, essendo stato abrogato la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, u.c.. Pertanto la sentenza doveva essere impugnata con il rimedio dell’appello ex art. 339 cod. proc. civ., restando inammissibile l’impugnazione qui proposta (Cass., Sez. 2^, 24 aprile 2010, n. 9850).

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2011

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