Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13724 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 20/05/2021), n.13724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30541-2019 proposto da:

M.V., elettivamente domiciliato presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e

difeso dagli Avvocati ALESSANDRA CARLIN, ROBERTA PEDROTTI;

– ricorrente –

e contro

G.L.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 165/2019 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 04/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Trento, con sentenza n. 165/2019, depositata in data 4/7/2019, ha sostanzialmente confermato la decisione di primo grado che, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra M.V. e G.L.M., in data (OMISSIS), ha fissato un assegno mensile, a carico dell’ex marito di Euro 450,00. In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame principale, hanno sostenuto che, rispetto all’epoca della separazione consensuale omologata tra i coniugi, nel 2013, con la quale si era fissato in Euro 450 mensili l’assegno di mantenimento della moglie, persisteva la significativa disparità economica, malgrado una diminuzione del reddito per il M. (a causa della cessazione dell’attività investigativa svolta, percependo lo stesso però un congruo assegno pensionistico, quale ex appartenente alle forze dell’ordine, ed essendo proprietario della casa già adibita a residenza famigliare, ove egli vive), comunque meno importante di quella subito dalla G. (dipendente part-time), ed era giustificato, alla luce dell’ultimo orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione nella pronuncia n. 18287/2018, il mantenimento dell’assegno di mantenimento, nell’ottica di un intervento perequativo di riequilibrio tra gli ex coniugi, considerato che la G., casalinga, si era esclusivamente dedicata alla famiglia ed all’accudimento del figlio, affetto da grave malattia e deceduto nel marzo 2016, con conseguente sacrificio personale e perdita di occasioni di lavoro.

I giudici dell’appello, pur respingendo anche l’appello incidentale della G. (volto ad un aumento dell’assegno divorzile), specificavano tuttavia che l’importo dell’assegno doveva essere rivalutato a far data dal 2013 ed era soggetto d analoga previsione di indicizzazione annuale per il futuro.

Avverso la suddetta pronuncia, M.V. propone ricorso per cassazione, notificato il 7/10/2019 (verificare consegna notifica via PEC, non in atti), affidato a tre motivi, nei confronti di G.L.M. (che non svolge difese).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5., di fatti decisivi rappresentato dalla consistenza del patrimonio immobiliare della ex moglie, proprietaria di quota dei due terzi di un immobile, ereditato per successione del figlio, costituito da due diverse particelle, solo una delle quali è abitato dalla figlia; con il secondo motivo, si lamenta invece la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 436 del 1978, art. 5, e dell’art. 3 Cost., nella determinazione dell’assegno divorzile, non avendo la Corte di merito valutato la situazione economica dei coniugi, anche in relazione alla consistenza immobiliare dei rispettivi patrimoni; con il terzo motivo, si lamenta poi la mancata statuizione da parte della Corte distrettuale su un motivo di appello, inerente alla nuova liquidazione delle spese di primo grado, compensate per un terzo e poste a carico di esso ricorrente, maggiormente soccombente, per i residui due terzi nella misura di Euro 4.690,00, in misura nettamente maggiore a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 2014.

2. La prima censura è inammissibile, in quanto il fatto allegato (la successione testamentaria pro quota dal figlio A., deceduto a causa dell’aggravamento delle sue risalenti patologie) è stato esaminato dalla Corte di merito, che tuttavia ha ritenuto la circostanza fattuale non decisiva, alla luce della finalità, non solo assistenziale, ma anche perequativa-compensativa dell’assegno divorzile.

3. Il secondo motivo è infondato.

Il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello non abbia vagliato il presupposto del riconoscimento dell’assegno L. n. 898 del 1970, ex art. 5, comma 6, come modificato dalla L. n. 74 del 1987, costituito dalla inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente l’assegno e dall’impossibilità dello stesso di procurarseli per ragioni oggettive.

Questa Corte, a Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 18287/2018, ha chiarito, con riferimento ai dati normativi già esistenti, che: 1) “il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto”; 2) “all’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”; 3) “la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”.

La Corte d’appello ha compiuto una corretta valutazione del presupposto del riconoscimento dell’assegno, dando rilievo all’accertamento compiuto dal giudice di merito in ordine alla disparità reddituale in favore della G., emergente dalle risultanze delle dichiarazioni dei redditi, ed in ordine alla necessità di compensare l’ex coniuge del sacrificio delle proprie aspirazioni professionali per la famiglia, avendo la stessa G., per la durata non breve della convivenza famigliare, provveduto “in assoluta solitudine (cfr. le severe sentenze penali di condanna del padre ex art. 572 c.p.)”, non avendo il M. adempiuto a sentenza di condanna al risarcimento dei danni anche in favore del figlio.

4. Il terzo motivo è fondato nei sensi di cui in motivazione.

Vero che la Corte d’appello non ha provveduto sulla doglianza mossa dal M. in punto di liquidazione delle spese di primo grado.

Tuttavia, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito, allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. 9693/2018; Cass. 16171/2017; Cass. 2313/2010).

Ora, vero che, come chiarito da questa Corte (Cass. 1572/2018; Cass. 26918/2018; conf. Cass. 5820/2016; Cass. 19122/2015), “Nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all’art. 91 c.p.c. dalla L. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l’esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poichè tale condanna è consentita dall’ordinamento solo per l’ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa”.

Ma, nella specie, in primo grado, premesso che la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio era stata chiesta da entrambi i coniugi, il M., che aveva proposto il ricorso, non risultava vittorioso sulla restante domanda, avendo egli agito in giudizio per la riduzione dell’assegno di mantenimento fissato in sede di separazione personale dei coniugi ed avendo il Tribunale, respingendo anche l’opposta richiesta della ex moglie di aumento, fissato l’assegno di divorzile in misura pari alla prestazione di mantenimento concordata in occasione della separazione personale dei coniugi nel 2013.

Il ricorrente si limita poi del tutto genericamente a contestare la violazione dei minimi tariffari, per lo scaglione di riferimento, ai sensi del “D.M. n. 55 del 2014”.

Ora, in tema di liquidazione delle spese processuali sulla base delle tariffe approvate con il D.M. n. 55 del 2014, questa Corte ha chiarito (Cass. 18167/2015) che “ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall’applicazione delle massime percentuali di scostamento, purchè ne dia apposita e specifica motivazione e comunque non al di sotto del 30% del valore medio” (Cass. nn. 11601/2018 e 23978/2019).

Quindi il motivo di appello, su cui la Corte territoriale non ha effettivamente pronunciato, era infondato.

5. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del solo terzo motivo di ricorso, respinti gli altri motivi, va cassata la decisione impugnata, in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, va respinto il motivo di appello del M., in punto di liquidazione delle spese di primo grado. Le spese del giudizio di appello seguono quindi la soccombenza, in ragione della metà, ricorrendo giusti motivi, atteso l’esito del giudizio, per la compensazione della residua metà tra le parti, mentre quelle del presente giudizio di legittimità, atteso l’esito complessivo della lite e le questioni processuali coinvolte, vanno integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il solo terzo motivo di ricorso, respinti gli altri motivi, cassa la decisione impugnata, in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, respinge il motivo di appello del M., in punto di liquidazione delle spese di primo grado; compensa tra le parti le spese del grado di appello per la metà e condanna l’appellante M. al rimborso in favore della G. della restante metà, che liquida in complessivi Euro 1.300,00, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge; dichiara le spese del presente giudizio di legittimità integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

 

 

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