Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13724 del 08/06/2010

Cassazione civile sez. II, 08/06/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 08/06/2010), n.13724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6493/2007 proposto da:

PREFETTO PRO TEMPORE DI CUNEO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

S.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 52/2006 del GIUDICE DI PACE di BORGO SAN

DALMAZZO, del 14/2/06, depositata il 27/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che il sig. S.P. propose opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada elevato dalla Polizia Municipale di Limone Piemonte;

che l’adito Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo, instaurato il contraddittorio nei confronti del Prefetto di Cuneo, che eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva, accolse l’opposizione con la sentenza indicata in epigrafe;

che il nominato Prefetto ha quindi proposto ricorso per cassazione per due motivi, cui non ha resistito l’intimato;

che, avviata la procedura camerale ai sensi dell’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per la manifesta fondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che va accolto, in quanto manifestamente fondato, il primo, assorbente motivo di ricorso, con cui il Prefetto deduce il proprio difetto di legittimazione passiva nel giudizio di merito;

che se è vero, infatti, che, in tema di sanzioni amministrative irrogate per violazione al codice della strada, può essere proposto ricorso giurisdizionale già avverso il verbale di accertamento, non è, tuttavia, men vero che, in tal caso, la legittimazione passiva va riconosciuta alle singole amministrazioni, locali, per i Corpi dalle stesse dipendenti, o centrali, per i Corpi statuali, cui appartengono i vari Corpi autorizzati alla contestazione, e in particolare: per la Polizia Municipale, il Comune in persona del Sindaco; per i Carabinieri, il Ministero della Difesa ed, in alternativa, il Ministero dell’Interno, al quale l’art. 11 C.d.S., attribuisce specifiche competenze in materia di circolazione stradale ed ha il compito di coordinamento dei servizi di vigilanza sulla circolazione stessa, in persona dei rispettivi Ministri; per la Polizia Stradale, il medesimo Ministero dell’Interno, ecc. (e pluribus, Cass. 1.4.04 n. 6364, 4.4.01 n. 4928, 3.12.01 n. 15245, 15.11.01 n. 14319, mentre erroneamente nella sentenza qui impugnata vengono richiamate Cass. 10797/2002 e 387/1999, le quali non affermano affatto la legittimazione passiva del prefetto nel giudizio di opposizione a verbale elevato dalla polizia municipale);

che pertanto nel caso in esame, relativo a verbale redatto dalla Polizia Stradale, doveva essere evocato in giudizio il Comune di Limone Piemonte, in persona del Sindaco in carica, e non il Prefetto di Cuneo;

che l’errore nell’identificazione del soggetto passivo doveva essere rilevato d’ufficio dal giudice di primo grado, in sede d’ordinario dovuto controllo, in limine litis, della regolare costituzione del contraddittorio;

che la violazione dell’art. 101 c.p.c., comporta la nullità di tutti gli atti del giudizio e si riflette sull’impugnata sentenza;

che nella specie neppure ricorrono possibili ipotesi di sanatoria del vizio originario di costituzione del contraddittorio quali ravvisati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella recente sentenza 14.2.06 n. 3117: il giudice a quo non ha, infatti, ravvisato l’irregolarità e non ha disposto la rinnovazione della notifica dell’atto introduttivo al legittimo contraddittore; nel giudizio di merito l’Amministrazione non si è costituita a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, unica abilitata a difenderla ed a determinare la sanatoria dell’irregolarità omettendo di sollevare contestazioni al riguardo;

nella presente fase di legittimità, infine, l’Avvocatura, lungi dal superarla, ha espressamente sollevato la questione con il motivo di ricorso in esame;

che il giudizio di merito è, dunque, nullo, secondo la recente giurisprudenza delle stesse Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 6.10.06 n. 21624), per mancata costituzione del contraddittorio, e ciò implica la nullità della sentenza impugnata ed il rinvio al giudice a quo, il quale dovrà procedere nuovamente agli incombenti di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, ed, in particolare, disporre la notificazione del ricorso al competente Comune di Limone Piemonte, in persona del Sindaco in carica;

che il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo in persona di altro giudicante.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010

 

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