Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13724 del 06/07/2016


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Cassazione civile sez. un., 06/07/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 06/07/2016), n.13724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10951/2015 proposto da:

MARINA VERDE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

RICCARDO MAZZON, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CAORLE, in persona del Commissario Straordinario pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 85,

presso lo studio dell’avvocato TIZIANA AJELLO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato NICOLA SALVADOR, per delega a

margine della comparsa di costituzione;

– resistente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

954/2014 del TRIBUNALE di PORDENONE;

udito l’avvocato Tiziana AJELLO;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Luigi SALVATO, il quale chiede che la Corte dichiari la giurisdizione

del giudice amministrativo a conoscere della controversia de qua.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.- Marina Verde s.r.l., con citazione notificata il 28 febbraio 2014, ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Pordenone il Comune di Caorle, deducendo di avere stipulato con quest’ultimo, in data 29 aprile 2009, una convenzione urbanistica (infra, Convenzione), avente ad oggetto l’attuazione del progetto di riqualificazione denominato “(OMISSIS)” che quantifica in Euro 250.000,00 gli oneri di urbanizzazione. Il Comune, in data 24 marzo 2011 (quindi, successivamente alla stipula di detta convenzione), ha modificato il regolamento edilizio (R.E.) che ora, all’art. 158, prevede l’esenzione dagli oneri di urbanizzazione per gli edifici classificati come Casa Clima “A”.

L’attrice deduce che ha ritenuto di realizzare investimenti al fine di ottenere, come è accaduto, l’attestazione che gli edifici in questione vanno classificati come Casa Clima “A”.

Tuttavia, prosegue Marina Verde, il Comune, in data 10 gennaio 2014, ha chiesto il pagamento della quarta rata a saldo degli oneri di urbanizzazione previsti dalla Convenzione, richiesta che essa ha contestato, reputando applicabile il nuovo testo dell’art. 158 R.E., in virtù del quale non solo non sarebbe dovuto tale saldo, ma risulterebbe anzi un credito per le somme indebitamente già versate a tale titolo, in base alla Convenzione, delle quali ha quindi chiesto la restituzione. Il Comune non ha aderito a tale richiesta, insistendo nella propria richiesta in quanto, a suo avviso, alla fattispecie sarebbe inapplicabile il nuovo testo del citato art. 158.

Marina Verde ha, quindi, convenuto in giudizio il Comune e sulla premessa che:

il ricorso alla Convenzione, alla luce della modifica del R.E., non avrebbe nella specie più “consentito di conseguire quelle utilità proprie dell’esercizio di una funzione pubblica”, così che esso “rischia di poter essere inficiato per vizio della causa”; il nuovo testo del citato art. 158, introdotto in attuazione della L.R. Veneto n. 25 del 2007, stabilisce sconti degli oneri di urbanizzazione per gli edifici realizzati secondo i criteri dell’edilizia sostenibile e sarebbe dunque applicabile nella specie, prevalendo sulla Convenzione, con la conseguenza che non sarebbe più dovuta la somma per oneri di urbanizzazione nella misura da questa prevista;

ha chiesto che l’adito Tribunale: accerti che essa istante “nulla deve, in relazione alla convenzione urbanistica del 29.04.2009, al Comune di Carole (…) a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria; accerti che essa istante “ha versato indebitamente (…) la complessiva somma di Euro 70.000,00” e, quindi, condanni il Comune a pagare detta somma.

L’atto di citazione indica espressamente che lo stesso è stato notificato da Marina Verde anche alla Banca S. Biagio del Veneto orientale Credito Cooperativo, fideiussore per il pagamento degli oneri di urbanizzazione previsti dalla Convenzione, al solo scopo di “diffidarla a non aderire in alcun modo alla eventuale richiesta di escussione” della garanzia da parte del Comune e perchè possa, “qualora lo ritenesse opportuno, intervenire nel presente procedimento ex art. 105 c.p.c.” (pg. 17). In coerenza con tale prospettazione, tale atto si conclude con l’invito formulato esclusivamente nei confronti del Comune a comparire davanti al Tribunale di Pordenone.

Per quanto risulta dagli atti, nel giudizio si è costituito il Comune, eccependo il difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale, ritenendo che la controversia rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Il Giudice istruttore, con ordinanza del 30/10-10/11/2014, ha ritenuto “che la questione di giurisdizione è suscettibile di definire il giudizio” ed ha quindi rinviato all’udienza del 2/4/2015, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ed a quest’ultima udienza ha disposto la sospensione del processo ex art. 367 c.p.c..

Il Comune di Caorle ha depositato “comparsa di costituzione”, formulando riserva di svolgere difese.

2.- Il Procuratore Generale (in persona del Sostituto, Dott. Luigi Salvato) ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., così motivando la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo:

“… va ricordato che, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. f), sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell’uso del territorio”. L’orientamento delle Sezioni Unite, ribadito di recente, tra le altre, dall’ordinanza n. 478 del 2015, si è quindi consolidato nell’ affermare che “spettano al giudice amministrativo tutte le controversie vertenti su un preteso inadempimento delle convenzioni urbanistiche e degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimenti amministrativi, inerenti alla loro formazione, conclusione ed esecuzione” (SS.UU. n. 18192/2013, 12111/2013, n. 1713/2013, n. 3689/2012, n. 3689/2012, n. 2546/2011, n. 20143/2011)” e che “rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia, concernenti tutti gli aspetti dell’uso del territorio, in quanto atti di gestione negoziata della potestà di pianificazione del territorio (Cass. SS. UU. n. 306/2013, n. 20143/2011, n. 28043/2008)”. In applicazione di detti principi, avendo riguardo all’atto introduttivo del giudizio (indispensabile per l’individuazione del criterio discretivo della giurisdizione, costituito dal petitum sostanziale, identificato anche, se non soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio), e dovendo farsi riferimento esclusivamente al contenuto della domanda proposta dall’attore (S.U. n. 12644 del 2014), appare chiaro che la controversia involge l’interpretazione (in riferimento a tale profilo v. anche S.U. n. 774 del 2014) e l’esecuzione della convenzione urbanistica, nonchè il contenuto e l’adempimento degli obblighi dalla stessa derivanti.

Marina Verde, con la citazione, chiede infatti che l’adito giudice accerti che nulla deve in virtù di detta Convenzione, sostenendo che il novellato art. 158 del R.U. inciderebbe sul contenuto degli obblighi assunti con la stessa, peraltro prospettando che tale conclusione si imporrebbe alla luce di una rinnovata valutazione dell’interesse pubblico (cfr. in particolare, pg. 6-16 dell’atto introduttivo). La controversia involge, quindi, valutazioni strettamente inerenti a detto rapporto nel momento funzionale e riguarda il rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione urbanistica, della quale Marina Verde sostiene l’inadempimento da parte del Comune, alla luce della ritenuta applicabilità del sopravvenuto nuovo testo dell’art. 158 R.U. (cfr. anche S.U. n. 3689 del 2012).

In contrario, non giova il richiamo all’eventualità dell’escussione della polizza fideiussoria.

Può infatti convenirsi con la considerazione che l’eventuale controversia concernente l’escussione della garanzia sfugge alla giurisdizione del giudice amministrativo, tenuto conto dell’autonomia di tale rapporto rispetto a quello nascente dalla Convenzione (in virtù del principio enunciato da S.U. n. 9592 del 2012; v. anche S.U. n. 17741 del 2015). Nondimeno, nella specie: una tale domanda non è stata proposta dal Comune; Marina Verde ha chiesto esclusivamente che l’adito Tribunale accerti che essa istante “nulla deve, in relazione alla convenzione urbanistica del 29.04.2009, al Comune di Caorle…) a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed accerti che essa istante “ha versato indebitamente…

la complessiva somma di Euro 70.000,00” (anche alla luce di una rinnovata valutazione dell’interesse pubblico), condannando quindi il Comune a pagare detta somma; la parte attrice ha notificato la citazione alla Banca, con l’espressa precisazione che non ha però inteso convenirla in giudizio (e dianzi è stato precisato che non appare possibile ritenerla parte del giudizio), avendola notiziata dell’atto al solo ed espresso scopo di “diffida(rla) a non aderire in alcun modo alla eventuale richiesta di escussione” della garanzia da parte del Comune, risultando altresì univoca la mera eventualità di quest’ultima e non avendo neppure l’istanza di regolamento prospettato che la stessa si sia concretizzata, sino a costituire oggetto di domande proposte nel giudizio (peraltro, non deducendo neppure – per quanto comunque ciò possa qui valere – che una tale richiesta sia stata formalizzata dal Comune, anche in sede extra giudiziaria).

Deve, quindi, concludersi ritenendo che la controversia in esame spetti alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Per questi motivi chiede che la Corte dichiari la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della controversia de qua”.

3.- La Corte condivide integralmente le conclusioni del P.G. e le argomentazioni che le sorreggono.

Va, dunque, affermata la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al giudizio promosso dalla ricorrente.

Le spese del procedimento per regolamento, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente.

PQM

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate in Euro 5.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016

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