Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13724 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. I, 03/07/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 03/07/2020), n.13724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 4010/2019 proposto da:

H.N., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avvocato Diego Giuseppe Perricone, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 507/2018 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 1/8/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/1/2020 dal Cons. Dott. PAZZI ALBERTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., del 16 gennaio 2017, rigettava il ricorso presentato da H.N., cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale, al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 e del diritto alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

2. La Corte d’appello di Caltanissetta, a seguito dell’impugnazione presentata da H.N.: i) ribadiva il giudizio di non credibilità del racconto del migrante (il quale aveva dichiarato di essersi allontanato dal Paese di origine per le minacce di morte ricevute dal gruppo terroristico (OMISSIS), a causa di una denuncia alla polizia presentata nei confronti di alcuni suoi membri); ii) escludeva, di conseguenza, la riconoscibilità del diritto al rifugio o della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b); iii) osservava che nella regione del Punjab, da cui il migrante proveniva, non sussisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto interno o internazionale; iv) rilevava che non erano state allegate e dimostrate specifiche situazioni soggettive tali da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria, così come non risultava significativo il radicamento del migrante nel territorio italiano.

Sulla scorta di simili argomenti la Corte distrettuale, con sentenza del 1 agosto 2018, respingeva l’impugnazione proposta dal richiedente asilo.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso H.N. prospettando tre motivi di doglianza.

L’amministrazione intimata non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 8, in quanto la Corte di merito, non applicando i criteri normativi previsti per apprezzare la credibilità del racconto del migrante, avrebbe erroneamente omesso di riconoscergli lo status di rifugiato.

4.2 Il motivo è inammissibile.

In materia di protezione internazionale il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare nel caso in cui questi, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. 15794/2019).

Questa valutazione di affidabilità del dichiarante è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici indicati all’interno del citato art. 3, oltre che di criteri generali di ordine presuntivo idonei a illuminare il giudice circa la veridicità delle dichiarazioni rese (Cass. 20580/2019). La norma in parola obbliga in particolare il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto a un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche a una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (Cass. 21142/2019).

La Corte di merito si è ispirata a questi criteri laddove, all’esito dell’esame delle dichiarazioni rese dal migrante, ha rilevato – come previsto dall’art. 3, comma 5, lett. a) e c), appena citato – che il racconto offerto dal richiedente asilo era assolutamente generico (e dunque non era stato adeguatamente circostanziato), non era suffragato da riscontri obbiettivi nè risultava plausibile sotto il profilo della credibilità razionale della concreta vicenda narrata (in ragione della breve distanza a cui si trovava la città dove l’odierno ricorrente si sarebbe trasferito per sfuggire ai talebani).

Una volta constatato come la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo sia il risultato di una decisione compiuta alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sufficiente aggiungere che la stessa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito censurabile in questa sede solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

Si deve invece escludere l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura e interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, nel senso proposto in ricorso, trattandosi di censura attinente al merito; censure di questo tipo si riducono infatti all’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che però è estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce invece alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 3340/2019).

5.1 Il secondo motivo lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), poichè la Corte distrettuale avrebbe escluso la sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante da una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato senza indicare nè citare alcuna eventuale fonte consultata, malgrado il Punjab fosse teatro di uno scontro fra forze governative e gruppi armati terroristici.

5.2 Il motivo è fondato.

Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018).

Il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle “fonti informative privilegiate” deve perciò essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. 13449/2019).

A fronte del dovere del richiedente asilo di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche della regione di provenienza del medesimo doveva quindi avvenire, anche mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si disponeva pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione; la corte di merito non poteva invece limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui venivano tratte le conclusioni assunte (Cass. 13897/2019).

La Corte distrettuale non si è ispirata a simili criteri quando si è limitata a negare che la regione del Punjab sia “interessata attualmente da situazione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto interno o internazionale”, in quanto una simile valutazione, di tenore del tutto generico, è stata compiuta in maniera apodittica, senza la citazione di alcuna fonte internazionale di riferimento, onde consentire alla parti di controllare il loro specifico contenuto e la loro effettiva attualità.

La sentenza impugnata andrà dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

6. Rimane assorbito il terzo motivo di ricorso (concernente il ricorrere dei presupposti per ottenere il riconoscimento della protezione umanitaria), non essendovi necessità, allo stato, di provvedere in merito alla forma di protezione internazionale minore richiesta in subordine dal ricorrente.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo e assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Appello di Caltanissetta in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020

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