Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13723 del 31/05/2017
Cassazione civile, sez. un., 31/05/2017, (ud. 09/05/2017, dep.31/05/2017), n. 13723
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Pres. f.f. –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8500-2016 proposto da:
SEA PRIME S.P.A. (già ALI TRASPORTI AEREI ATA S.P.A.), in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatosi
in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell’avvocato MARINA
ROSSI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO
FUMAGALLI;
– ricorrente –
contro
ARGOS VIP PRIVATE HANDLING S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA,
CORSO VITTORIO EMANUELE II 187, presso lo studio dell’avvocato
MASSIMO GIORDANO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.
47851/2015 del TRIBUNALE di MILANO.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/05/2017 dal Consigliere ANGELINA-MARIA PERRINO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Luisa
De Renzis, la quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di
cassazione determinino la giurisdizione del giudice ordinario.
Fatto
RILEVATO
che:
-su ricorso di s.p.a. SEA Prime (già denominata Ali Trasporti Aerei – A.T.A. s.p.a.), sub-gestore del terminal di aviazione generale dell’aeroporto di Milano Linate, il Tribunale di Milano, emise, nei confronti di Argos Vip Private Handling s.r.l., decreto ingiuntivo dell’importo capitale di Euro 316.926,33, preteso dalla ricorrente a titolo di corrispettivi approvati da E.n.a.c., per l’utilizzo da parte dell’ingiunta delle menzionate infrastrutture aeroportuali;
-la società ingiunta promosse opposizione, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e contestando, nel merito, la pretesa avversaria con riguardo sia alla ricorrenza dei relativi presupposti, sia alla legittimità delle Tariffe E.n.a.c. imposte da A.T.A. ed alla loro conformità alla normativa unionale;
-nella pendenza del giudizio, Sea Prime, ha, quindi, proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, illustrato con memoria, instando per l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, cui ha replicato Argos Vip Private Handling con controricorso, parimenti illustrato con memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
-conformemente a quanto già stabilito da queste sezioni unite in relazione alle medesime parti ed a fattispecie similare (con ord. 20 luglio 2015, n. 15153), spetta al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., la giurisdizione sulla domanda (quale quella in rassegna) avente ad oggetto il pagamento di somme a titolo di corrispettivo per la prestazione di servizi concernenti l’uso delle infrastrutture e dei beni di aerostazione;
-si verte, difatti, in tema di lite su corrispettivi determinati in base a tariffe stabilite dalle stesse società titolari della gestione dei servizi, con riguardo alla propria natura di organismi di diritto pubblico ed alle finalità ad esse specificamente connesse (e, poi, sottoposte all’approvazione del Ministero dei Trasporti ai sensi della L. n. 319 del 1991, art. 1 richiamato anche dal D.Lgs. n. 18 del 1999, art. 9);
-non si discute semplicemente dei presupposti economico-fattuali da cui le tariffe applicate possano essere condizionate, ma viene necessariamente in questione anche l’esercizio di poteri discrezionali/valutativi immanenti alla determinazione dell’an e del quantum correlativi, giacchè la controversia ha ad oggetto la legittimità dei criteri e delle modalità procedurali con cui dette tariffe sono state determinate, essendone contestata la conformità ai parametri dettati in proposito da direttive comunitarie o indicati dal Cipe;
– l’oggetto e le parti della controversia rendono irrilevanti le considerazioni svolte dal pubblico ministero in relazione all’avvenuta conclusione del procedimento di validazione delle tariffe, non vertendo la controversia tra il gestore aeroportuale e l’Enac in relazione alle valutazioni da quest’ente compiute;
– irrilevante è altresì la circostanza su cui punta la ricorrente, che Sea Prime era ed è società a capitale integralmente privato, in quanto, secondo quanto rilevato in altra occasione in relazione alle medesime parti (Cass., sez. un., 20 luglio 2015, n. 15154), in esito a Convenzione intervenuta nel maggio 2008 tra la S.E.A. e Ali Trasporti Aerei, quest’ultima è stata istituita subconcessionaria e subgestore delle infrastrutture dell’Aeroporto di Linate-Ovest ed è stata conseguentemente investita, ai sensi del D.Lgs. n. 18 del 1999, attuativo della dir. 96/67/Ce, delle facoltà e dei diritti riconducibili a rapporto pubblicistico di concessione del bene in merito all’erogazione, sotto vigilanza E.n.a.c., dell’attività d’interesse generale di assistenza a terra;
– in generale, d’altronde, il gestore delle infrastrutture aeroportuali, in quanto svolge un complesso di attività finalizzate a soddisfare gli interessi generali della collettività al funzionamento delle aerostazioni ed all’apprestamento delle condizioni di efficienza, è ascrivibile al genus degli organismi di diritto pubblico (Cass., sez. un., 4 novembre 2009, n. 23322);
– non pertinente alla fattispecie è, inoltre, il precedente citato dal pubblico ministero (Cass., sez. un., 18 aprile 2016, n. 7663), che ha affermato la giurisdizione ordinaria in relazione alla controversia riguardante la subconcessione di spazi aeroportuali per lo svolgimento dell’attività di avvolgimento dei bagagli con pellicola protettiva. Ciò in quanto, hanno rimarcato in quell’occasione queste sezioni unite, in quel caso si aveva riguardo alla concessione di un’area demaniale nella quale trova svolgimento un servizio, quello di avvolgimento di bagagli, che non ha natura necessaria, nel contesto di operazioni di assistenza a terra, propedeutiche al trasporto, bensì meramente eventuale, su richiesta del cliente, e remunerata autonomamente (non già con una quota del prezzo del trasporto aereo);
-alla stregua delle osservazioni che precedono, va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo;
-le spese vanno, tuttavia, compensate, in considerazione dei profili di novità proposti.
PQM
la Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017