Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13723 del 31/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13723 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Mahoney Denise, elett.te dom.to in Roma, alla via degli Scipioni 152, presso lo studio
dell’avv. Marco Valerio Santonocito, rapp.to e difeso dall’avv. Gaetno Avarello , giusta
procura in atti Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n.
52/2010/34 depositata il 25/1/2010 ;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 8/5/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Ceniccola;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Mahoney Denise

contro l’Agenzia delle Entrate è stata

definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla contri-

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

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Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 31/05/2013

buente

contro la sentenza della CTP di Palermo n. 415/12/2006 che ne aveva respinto

il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. RJ7LS0400010-2004 . Il ricorso proposto si
articola in unico motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha
depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso . Il presidente ha
fissato l’udienza del 8/5/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La

Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile stante la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, primo
comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima
questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che
suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto
intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede
l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale
nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi. Infatti, l’esposizione
diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al
processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare
le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità
il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere
successivamente su di esse (Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011 (Rv. 619790)
La censura in ordine alla motivazione è altresì inammissibile in quanto priva della specifica
indicazione del fatto controverso nonché priva di autosufficienza non essendo trascritte nel
ricorso le censure mosse alla decisione di I grado ed il cui esame sarebbe stato omesso dal
giudice di appello.
Consegue da quanto sopra la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore
dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi
4.000, oltre spese prenotate a debito.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

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Ordinanza pag. 2

ricorrente ha depoitato memoria Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

P.Q.M.
la Corte

rigetta il ricorso e

condanna la ricorrente alla rifusione, in favore

dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi

e

4.000,00, oltre spese prenotate a debito.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Così deciso in Roma, 8/5/2013

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