Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13723 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 20/05/2021), n.13723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26937-2018 proposto da:

ESA ENTE SVILUPPO AGRICOLO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI RAMACCA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA

CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato GIUSEPPE GITTO;

– controricorrente –

contro

P.S., M.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1191/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 25/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 1191/2018, depositata in data 25/5/2018, notificata il 12/6/2018 – in controversia, promossa da P.S. e M.M., nei confronti del Comune di Ramacca, concernente richiesta risarcimento danni avanzata dai primi nei confronti del Comune per illecito civile consistito nell’occupazione, nel settembre 1999, di terreno per la realizzazione da parte dell’ESA nel territorio di Ramacca di una Biofabbrica per la produzione di ausiliari biologici, non seguita da provvedimento espropriativo e con radicale ed irreversibile trasformazione dell’area, con chiamata in causa del terzo ESA, – ha parzialmente riformato (in punto di quantum debeatur) la decisione di primo grado, che aveva condannato il Comune, in solido con l’ESA, in quanto entrambi responsabili del protrarsi dei lavori oltre tempore, al pagamento della somma di Euro 26.718,00 oltre accessori, a titolo di indennizzo dovuto per l’occupazione usurpativa.

In particolare, i giudici d’appello, respingendo anzitutto il gravame principale di Esa, hanno sostenuto che ESA era stata chiamata in garanzia dal Comune ma si era verificata l’estensione automatica della domanda degli attori verso il terzo, evocato in giudizio quale unico obbligato nell’unico complesso rapporto controverso, e che ESA era responsabile in solido sulla base di precedente della Corte di Cassazione (Cass. 1861/2008), spettando alla stessa di verificare la validità del titolo che costituiva la fonte della sua obbligazione; i giudici d’appello hanno poi accolto un motivo del gravame incidentale del Comune, relativo alla mancata detrazione di somma incamerata dai proprietari nel dicembre 2000.

Avverso la suddetta pronuncia, notificata il 12/6/2018, la ESA Ente Sviluppo Agricolo propone ricorso per cassazione, notificato l’11/9/2018 a mezzo PEC, affidato ad unico motivo, nei confronti del Comune Ramacca (che resiste con controricorso) e di P.S. e M.M. (che non svolgono difese).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 2359 del 1865, art. 13, e dell’art. 2043 c.c., non avendo l’ESA assunto il ruolo di delegato per la procedura espropriativa necessaria alla realizzazione dell’opera, essendosi il Comune di Ramacca, a seguito di bando emesso da ESA, in qualità di soggetto attuatore e gestore del progetto relativo alla biofabbrica, impegnato a cedere a titolo gratuito un fondo dove realizzare l’opera, così cofinanziando dall’esterno il progetto ed essendo l’ESA rimasta conseguentemente estranea alla procedura espropriativa in oggetto, opera dal Comune (come si evinceva anche dalle delibere comunali prodotte in atti).

2. La censura è infondata.

La Corte d’appello ha ritenuto sussistente, vertendosi in ipotesi di risarcimento del danno da occupazione illegittima ed irreversibile trasformazione dell’area, una responsabilità solidale del Comune e dell’ESA, soggetto che comunque aveva realizzato l’opera su area oggetto di illegittima occupazione non seguita da decreto di espropriazione, in forza di precedente di questa Corte (Cass. 18612/2008: “Qualora un Comune abbia delegato un’Azienda per l’edilizia residenziale già IACP per la realizzazione di alloggi da destinare ad edilizia economica e popolare, e l’opera sia stata realizzata in forza di un provvedimento di occupazione illegittimo, l’occupazione appropriativa delle aree integra un fatto illecito di cui sono corresponsabili l’ente delegante e quello delegato, in quanto entrambi interessati all’acquisizione delle aree, e la responsabilità dell’Azienda non è esclusa dalla mancata estensione della delega al compimento di tutte le operazioni ablatorie, qualora, comunque, comprenda la realizzazione dell’opera pubblica, essendo onere del delegato verificare la validità del titolo che costituisce la fonte della sua legittimazione ed attivarsi affinchè la fattispecie si mantenga entro la sua fisiologica cornice di legittimità”; cfr. Cass. SU 24397/2007, Cass. n. 7198/2011 e n. 13294/2012).

Tale precedente era conforme ad orientamento pregresso di questo giudice di legittimità (Cass. 1814/2000: “Nell’ipotesi di collaborazione di più enti alla realizzazione dell’opera pubblica, qualora l’occupazione risulti “ab initio” illegittima (essendo stato pronunciato l’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità da parte del giudice amministrativo), tutta l’attività svolta nel corso dell’occupazione, da chiunque esplicata, risulta, conseguentemente, illegittima, ove causalmente collegata al danno, nonchè fonte di responsabilità per gli autori, tenuti al relativo risarcimento ai sensi degli artt. 2043 e 2055 c.c. Pertanto, con la responsabilità dell’ente espropriante concorre quella dell’ente delegato alla costruzione di edifici sul suolo occupato qualora, nel comportamento di chi perseveri nell’occupazione del terreno e nella costruzione dei manufatti, pur essendo a conoscenza della prospettata illegittimità dell’occupazione, possano individuarsi tutti gli elementi della responsabilità aquiliana (condotta attiva od omissiva, elemento psicologico della colpa, danno, nesso di causalità tra condotta e pregiudizio), a prescindere dal fatto che l’opera eseguita entri o no nel patrimonio dell’autore della condotta illecita.”)

Il principio è stato di recente confermato da questa Corte (Cass. 1870/2016): ” Nell’ipotesi di collaborazione di più enti alla realizzazione di un’opera pubblica, qualora l’occupazione risulti “ab initio” illegittima (nella specie, in ragione dell’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità per mancata indicazione dei termini), tutta l’attività svolta nel corso dell’occupazione, da chiunque esplicata, risulta illegittima, ove causalmente collegata al danno, nonchè fonte di responsabilità per gli enti autori, i quali sono tenuti al risarcimento, ai sensi degli artt. 2043 e 2055 c.c., avendo perseverato nell’occupazione del terreno e nella costruzione dei manufatti, pur essendo (o dovendo ritenersi) a conoscenza della illegittimità del loro comportamento, a prescindere dal fatto che l’opera eseguita rientri, o meno, nel patrimonio dell’autore della condotta illecita”.

In dette pronunce, si afferma che è onere del soggetto che collabora alla realizzazione dell’opera pubblica, a prescindere se delegato o meno all’espletamento della procedura espropriativa, “non solo verificare la validità del titolo che costituisce la fonte della sua legittimazione, ma anche attivarsi affinchè la fattispecie si mantenga entro la sua fisiologica cornice di legittimità”.

Nella specie, lo stesso ESA deduce essergli stata ceduta dal Comune, con delibera del 24/9/1999, contestuale all’immissione in possesso dell’area, la proprietà della stessa area per la costruzione della biofabbrica, poi realizzata.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, nel rapporto ricorrente/Comune controricorrente, non avendo gli altri intimati svolto attività difensiva.

PQM

La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 100,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

 

 

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