Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13723 del 08/06/2010

Cassazione civile sez. II, 08/06/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 08/06/2010), n.13723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13270/2008 proposto da:

LEGI INTERNATIONAL SRL, in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIA CRESTINA 8,

presso lo studio dell’avvocato GOBBI Goffredo, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DEL BENE GIUSEPPE, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

E.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. DE

SAINT BON,89, presso lo studio dell’avvocato GALGANO GIUSEPPE,

rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLUCCI Egidio, LIMATOLA

ALESSANDRO, LEPERINO ETTORE, giusta procura a margine della memoria

difensiva;

– resistente –

avverso la sentenza n. 117/2008 del TRIBUNALE di VIGENZA, SEZIONE

DISTACCATA DI SCHIO, depositata il 16/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. TPPOLISTO PARZIALE;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LEGGISI, che si

riporta alle conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Così riassume la vicenda processuale la sentenza impugnata.

Con atto di citazione notificato in data 12.2.2007 E. A. conveniva in giudico la società LEGI INTERNATIONAL s.r.l. proponendo opposizione avverso il decreto n, 1357/06 con cui, in data 22.12.2006, il Tribunale di Vicenda, sezione distaccata di Schio, gli aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 41.592,00, oltre interessi e spese, in foraci delle fatture (OMISSIS) emesse dalla società intimante.

L’opponente eccepiva in via preliminare l’incompetenza (per materia e per territorio) del Tribunale adito a conoscere della controversia evidenziando che tra le parti era intercorso un rapporto di agenzia (cessato in data 28.7.2006), in forza del quale esso attore promuoveva e vendeva i prodotti commercializzati da LEGI INTERNATIONAL nella zona della regione Campania; rilevava che la pretesa creditoria ex adverso azionata riguardava il pagamento del corrispettivo di merci, fornite all’agente dalla società preponente per l’espletamento dell’incarico agenziale; deduceva quindi che la controversia insorta tra le parti rientrava nella competenza funzionale ed inderogabile del Giudice del lavoro di Napoli ai sensi dell’art. 409 c.p.c., n. 3 e art. 413 c.p.c..

Nel merito contestava la fondatezza della pretesa creditoria della controparte ed invocava la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto di ogni domanda avanzata da LEGI INTERNAIIONAL s.r.l., agendo altresì in via riconvenzionale per la condanna della società preponente al pagamento della somma di Euro 80.196,24 a titolo di provvigioni, indennità sostitutiva del preavviso, indennità di cessazione del rapporto ed indennità di maneggio denaro.

Con comparsa in data 29.5.2007 si costituiva in giudizio la società convenuta contestando il fondamento dell’opposizione di cui chiedeva il rigetto ed eccependo a sua volta l’incompetenza del Tribunale adito a conoscere delle domande riconvenzionali ex adverso proposte, in quanto rientranti nella competenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli.

Con ordinanza resa in data 30.10.2007 il Giudice non autorizzava l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto.

Senza alcuna attività istruttoria, all’udienza del 16.4.2008, all’esito di discussione orale, la causa era decisa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c..

2. Il Tribunale di VIGENZA, sezione distaccata di SCHIO, accoglieva l’eccezione di incompetenza, osservando quanto segue.

“E’ incontroverso tra le parti che LEGI INTERNATIONAL abbia agito in via monitoria alfine di ottenere il pagamento di merci (monili ed oggetti preziosi) che la stessa aveva affidato ad E. A. per l’espletamento dell’incarico agenziale.

Invero, come espressamente riconosciuto in comparsa di costituzione e risposta, la merce di cui alla fattura (OMISSIS) costituiva il campionario affidato all’agente dalla società preponente, mentre la merce di cui alle fatture (OMISSIS) era stata consegnata all’ E. in conto visione per lo svolgimento della attività di promozione e vendita dei prodotti LEGI INTERNATIONAL nella Zona della Campania.

Ne discende che il titolo in forza del quale l’odierno attore deteneva la merce per cui è causa è assolutamente pacifico tra le parti ed è rappresentato proprio dal rapporto di agenzia.

Tale circostanza e peraltro confermata dal fatto che, per quanto risulta dagli atti, l’ E. non è titolare di un impresa commerciale, svolgendo unicamente l’attività di agente di commercio, sicchè appare inconsistente la tesi difensiva, svolta dal patrocinio della convenuta, secondo cui la pretesa creditoria azionata con il ricorso per ingiunzione si fonderebbe su di un contratto di compravendita del tutto estraneo e diverso dal rapporto di agenzia intercorso tra le parti.

Ciò premesso si osserva che LEGI INTERNATIONAL si è rivolta al Tribunale di Schio dolendosi della mancata restituzione della merce di cui sopra e chiedendo alla controparte il pagamento del relativo prezzo. Come osservato dalla Corte di Cassazione (si veda sentenza n. 1400 del 20.3.1989), stante il collegamento tra l’affidamento in deposito della merce ed il rapporto di agenda all’epoca esistente tra le parti, la causa petendi della domanda proposta da LEGI INTERNATIONAL in sede monitoria va ravvisata, non già nella pura e semplice mancata restituzione di cose detenute per una qualsiasi ragione occasionale con l’obbligo di restituirle all’avente diritto che ne faccia richiesta, ma nel mancato adempimento di un obbligo nascente dal detto rapporto di agenzia e come tale rientrante nella previsione dell’art. 409 c.p.c., n. 3.

Nè a diversa conclusione può pervenirsi in considerazione del fatto che in sede monitoria la società ingiungente abbia chiesto non la restituzione della merce bensì il pagamento del relativo prezzo, ricorrendo anche ad apposita fatturazione, trattandosi, come osservato dalla Suprema Corte, di un espediente meramente contabile che non può mutare il titolo della pretesa.

Da tali considerazioni discende che LEGI INTERNATIONAL avrebbe dovuto azionare la propria pretesa creditoria avanti al giudice competente (per materia e territorio) a conoscere della stessa e cioè al Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli cui va evidentemente devoluta anche la cognizione relativa alle domande riconvenzionali svolte da E.A. nell’atto introduttivo del presente giudizio”.

3. – La ricorrente impugna tale sentenza, deducendo che la competenza va determinata in base all’oggetto della domanda e alla esposizione dei fatti posti a suo fondamento, senza che abbiano rilevanza alcuna le contestazioni del convenuto e che, quindi, la domanda proposta si fondava sul mancato pagamento del prezzo dei gioielli forniti all’ E. e rientrava nella competenza del giudice adito.

4. – L’ E. ha depositato memoria difensiva.

5. La Procura Generale ha concluso per iscritto per il rigetto del ricorso.

6. – La ricorrente Legi International srl ha depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c., deducendo la tardività della memoria del resistente, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

7. – Il ricorso è infondato e va respinto.

7.1 – Quanto alla tardività della memoria di costituzione dell’intimata occorre osservare che il ricorso in questione è stato notificato alla controparte il 15 maggio 2008 con la conseguenza che il termine ex art. 47 c.p.c., u.c., è venuto a scadenza il 4 giugno 2008, mentre la memoria è stata depositata il 19 giugno 2008. La ricorrente sostiene trattarsi di termine perentorio. Al riguardo occorre osservare che questa Corte, a Sezioni Unite, con ordinanza n. 20596 del 2007 ha qualificato il termine come ordinatorio, richiamando a tal fine il costante proprio orientamento al riguardo (Cass. 14659 del 2000, Cass 5030 del 2000, Cass. 3075 del 1999 e Cass. 4597 di 1982).

8. Il ricorso è infondato e vanno accolte le conclusioni della Procura Generale che al riguardo ha osservato quanto segue: “Il primo giudice ha ritenuto, sulla base dei fatti dedotti e delle risultanze processuali, che il credito vantato dalla LEGI INTERNATIONA, s.r.l. e azionato in via monitoria trae origine dal rapporto di agenzia stipulato e poi risolto con l’ E. e dall’adempimento del medesimo a eseguire la sua prestazione (consegna dei gioielli ricevuti in deposito) e non – come prospettato dalla ricorrente – dalla vendita dei preziosi avuto riguardo alla qualità di agente di commercio dell’ E.. L’accennata qualificazione giuridica, spettando il potere d’interpretare la domanda al giudice del merito, appare corretta, in quanto il tribunale ha esattamente individuato la causa petendi e il petitum e ha tratto la logica conseguenza che la controversia era devoluta alla cognizione del giudice del lavoro competente a conoscere, ai sensi dell’art. 409 cpv. c.p.c., n. 3 e art. 413 c.p.c., dei diritti e degli obblighi, cioè, dei rapporti derivanti dal contratto d’agenzia. Alla luce delle sue esposte considerazioni va confermata la declaratoria di competenza del giudice del lavoro del tribunale di Napoli sulla domanda proposta dalla ricorrente”.

Occorre osservare ancora che la stessa ricorrente con la comparsa sulla riconvenzionale indica la competenza del Tribunale del lavoro di Napoli e, comunque, non fornisce, alcuna prova circa il dedotto contratto di compravendita, non essendo all’uopo sufficiente la sola emissione di fattura.

9. Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 3.000,00 Euro per onorari e Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010

 

 

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