Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13723 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. I, 03/07/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 03/07/2020), n.13723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 1589/2019 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Attilio Regolo

n. 19, presso lo studio dell’Avvocato Giuseppe Lipera, rappresentato

e difeso dall’Avvocato Graziella Coco, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 457/2018 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 23/7/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/1/2020 dal Cons. Dott. PAZZI ALBERTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 15 marzo 2016, rigettava il ricorso presentato da M.A., cittadino pakistano proveniente dalla regione del Punjab, avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale, al fine di domandare il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 e del diritto alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

2. La Corte d’appello di Caltanisetta, a seguito dell’impugnazione presentata da M.A.: i) escludeva che la regione di provenienza del migrante fosse caratterizzata da una situazione di violenza indiscriminata in condizioni di conflitto armato di livello così elevato da far ritenere che un civile, per la sua sola presenza nel territorio, corresse un rischio effettivo di subire una minaccia alla sua vita o alla sua persona, poichè la situazione del Punjab, ancorchè connotata da un elevato grado di violenza e innegabili gravi criticità, non integrava quella condizione di guerra o violenza indiscriminata necessari per giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria; ii) riteneva di non poter riconoscere neppure la protezione umanitaria, in considerazione della limitata permanenza in Libia del migrante e del suo mancato radicamento nel territorio italiano, dove egli aveva trovato un contratto di lavoro di breve durata e imminente scadenza.

Sulla scorta di simili argomenti la Corte distrettuale, con sentenza del 23 luglio 2018, respingeva l’impugnazione proposta dal richiedente asilo.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso M.A. prospettando due motivi di doglianza. L’amministrazione intimata non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1 Il primo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 14, lett. c), nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio con riferimento alla sussistenza dei presupposti per ottenere il riconoscimento della protezione sussidiaria: la Corte di merito sarebbe giunta ad escludere la sussistenza in Pakistan di un contesto di violenza indiscriminata a dispetto del contenuto dell’ampia documentazione prodotta dal ricorrente, attestante l’esistenza, ad oggi, di una situazione immutata ed anzi in peggioramento.

4.2 Il motivo è fondato.

Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018).

Il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle “fonti informative privilegiate” deve perciò essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. 13449/2019).

A fronte del dovere del richiedente asilo di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche della regione di provenienza del medesimo doveva quindi avvenire, anche mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si disponeva pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione; la Corte di merito non poteva invece limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui venivano tratte le conclusioni assunte (Cass. 13897/2019).

La Corte distrettuale non si è ispirata a simili criteri quando ha rappresentato che nel Punjab (“ancorchè connotato “da un elevato grado di violenza” e pur in presenza di “innegabili criticità dovute ad un sistema che ricorre massicciamente alla pena di morte nonchè alla verificazione di attacchi terroristici”) “difetta nello specifico, tuttavia, quella condizione di guerra o di violenza indiscriminata che potrebbe giustificare l’accoglimento dell’istanza di protezione sussidiaria”, in quanto una simile valutazione, di tenore del tutto generico, è stata compiuta in maniera apodittica, senza la citazione di alcuna fonte internazionale di riferimento, onde consentire alle parti di controllare il loro specifico contenuto e la loro effettiva attualità.

La sentenza impugnata andrà dunque cassata, con rinvio della causa alla corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

5. Rimane assorbito il secondo motivo di ricorso (concernente il ricorrere dei presupposti per ottenere il riconoscimento della protezione umanitaria), non essendovi necessità, allo stato, di provvedere in merito alla forma di protezione internazionale minore richiesta in subordine dal ricorrente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Appello di Caltanissetta in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020

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