Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13722 del 31/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13722 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge

Ricorrente
Contro

Night Jeans soc. coop. a r.l. , in persona del legale rapp.te pro tempore — Intimata
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 16/2f; 1 0/45

depositata il 22/1/2010

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 8/5/2013
dal Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Ceniccola;
Svolgimento del processo

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– RG. n. 6676/11

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 31/05/2013

La controversia promossa da Night Jeans soc. coop. a r.l.

contro l’Agenzia

delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto
dell’appello proposto dalla Agenzia
553/21/07 che aveva accolto

contro la sentenza della CTP di Napoli n.

il ricorso avverso l’avviso di irrogazione sanzioni

n. REKLS0100112. Il ricorso proposto si articola in tre motivi.. Nessuna attività

chiedendo il rigetto del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 8/5/2013 per
l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La ricorrente ha depositato memoria;
il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente assume il difetto di giurisdizione del giudice tributario.
La censura è inammissibile essendosi formato all’esito della pronuncia di merito, il
giudicato implicito sulla giurisdizione (Sez. U, Ordinanza n. 14889 del 25/06/2009).
Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 3 d.l. 12/02 nonché
il vizio di motivazione della decisione. La violazione delle norma in questione sussisterebbe per il fatto della mancata annotazione dei lavoratori nei libri matricola e
retribuzione all’atto della verifica.
La censura è fondata. Questa Corte, in tema di sanzioni amministrative per l’impiego
di lavoratori non regolarmente denunciati, ha affermato (Sez. 5, Sentenza n. 21778
del 20/10/2011) che l’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 3, comma 3, del
d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, non richiede, da parte dell’Amministrazione, alcun onere
di dimostrare l’effettiva durata del rapporto di lavoro irregolare, essendo sufficiente il
mero accertamento dell’esecuzione di prestazione lavorativa da parte di soggetto che
non risulti da scritture o da altra documentazione obbligatoria.
La sentenza impugnata non ha osservato tale principio laddove ha escluso la violazione contestata sulla base delle dichiarazione dei lavoratori e delle comunicazioni
all’Ufficio di collocamento.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 6676/11

Ordinanza pag. 2

difensiva ha svolto l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.

Quanto sopra ha effetto assorbente sul terzo motivo.
La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio ad altra sezione della
CTR Campania anche per le spese.
P.Q.M.

cassa e rinvia alla CTR della Campania anche in ordine alle spese.
Così deciso in Roma, 8/5/2013

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, rigetta il primo;

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