Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13722 del 22/06/2011
Cassazione civile sez. II, 22/06/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 22/06/2011), n.13722
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
R.V., rappresentato e difeso, in forza di procura
speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Gobbi Vittorio,
elettivamente domiciliato nella Cancelleria civile della Corte di
cassazione, piazza Cavour, Roma;
– ricorrente –
contro
PREFETTO UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TORINO;
– intimato –
per la cassazione della sentenza del Giudice di pace di Torino n.
1400 in data 2 febbraio 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15 aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che il consigliere designato ha depositato, in data 1 febbraio 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “Il Giudice di pace di Torino, con sentenza in data 2 febbraio 2009, ha respinto l’opposizione proposta da V. R. avverso ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto della stessa città per violazione del codice della strada.
Per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il R. ha proposto ricorso, con atto notificato il 22 marzo 2010, sulla base di un motivo.
L’intimato Prefetto non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è inammissibile.
Il provvedimento impugnato non è ricorribile per cassazione, tenuto conto che il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26 – applicabile nella fattispecie, essendo stata la sentenza gravata emessa dopo il 2 marzo 2006 (art. 27, comma 2, D.Lgs. citato) – ha reso appellabili le sentenze emesse all’esito del giudizio di opposizione a sanzione- amministrativa, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, mantenendo la immediata ricorribilità per cassazione soltanto avverso le ordinanze di inammissibilità pronunciate ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, caratterizzate dall’essere adottate inaudita altera parte e prima del giudizio.
Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.
Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte dichiara, inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2011