Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13722 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 20/05/2021), n.13722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22252-2018 proposto da:

CONSORTILE CONSORZIO INFRASTRUTTURE SRL, in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SANNIO 61, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO ANTONIO

LA CORTE, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO RIZZO;

– ricorrente –

contro

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato SABINA CICCOTTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO MAZZU’;

– controricorrente –

contro

I.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 44/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 24/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 44/2018, depositata in data 24/01/2018, – in controversia promossa da I.S. nei confronti della Rete Ferroviaria Italia RFI spa e del Consorzio Stabile Infrastrutture al fine di sentire determinare la giusta indennità di espropriazione e di occupazione spettante in relazione ad un immobile, sito nel Comune di (OMISSIS), di proprietà della stessa, espropriato con decreto prefettizio del 2006 nell’ambito della realizzazione del completamento della progettazione definitiva del raddoppio della linea ferroviaria (OMISSIS) e di altre opere civili della sede del tratto a doppio binario tra (OMISSIS) e (OMISSIS), – ha determinato le indennità dovute unicamente dal Consorzio convenuto (succeduto a titolo particolare, a seguito di cessione del ramo d’azienda, alla Ing. N.F. – Impresa Costruzioni Generali srl, a sua volta succeduta alla Fratelli Costanzo spa, originario soggetto concessionario per le procedure espropriative, in forza di Convenzione stipulata con RFI n. 90/1984, ed ai sensi dell’art. 28 predetta Convenzione), trattandosi di area agricola, in Euro 2.328,00, a titolo di indennità di espropriazione, previo conguaglio con le somme già corrisposte, ed in Euro 1.329,29, oltre interessi legali dalla scadenza di ciascun anno di occupazione al soddisfo, a titolo di indennità di occupazione legittima, con ordine di deposito delle relative somme presso la Cassa depositi e Prestiti.

Avverso la suddetta pronuncia, la società Consortile a r.l. Consorzio Infrastrutture (già Consorzio Infrastrutture) propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della RFI Rete Ferroviaria Italiana spa (che resiste con controricorso) e di I.S. (che non svolge difese).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. La controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 115c.p.c., e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., lamentando la carenza di motivazione sull’eccezione sollevata dal Consorzio di carenza di legittimazione passiva, in capo al soggetto concessionario dell’ente espropriante, delegato all’espletamento in nome e per conto del concedente delle procedure espropriative, non essendosi fatto riferimento alla natura eventualmente traslativa della Convenzione del 1984 (peraltro non acquisita agli atti del giudizio); con il secondo motivo, si denuncia poi la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 865 del 1971, artt. 19 e 20, degli artt. 81 e 100 c.p.c., dell’art. 1372 c.c., della L. n. 17 del 1981, artt. 1 e 11, nonchè il D.M. Trasporti 30 gennaio 1982, art. 1, e D.M. Trasporti 13 febbraio 1982, art. 6, lett. a, d. I, dovendo ritenersi unico soggetto legittimato passivo l’ente espropriante, rispetto all’opposizione alla stima o alla diversa determinazione delle indennità, soprattutto alla luce della disciplina delle concessioni di prestazioni integrate dell’ente ferroviario, cui è riconducibile la convenzione n. 90/1984 in oggetto.

2. La prima censura è infondata.

Non ricorre il vizio di motivazione apparente o del tutto carente e contraddittoria apparente (cfr. Cass. S.U. 22232/2016: “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”), avendo la Corte territoriale motivatamente spiegato le ragioni del proprio convincimento in punto di esclusiva legittimazione passiva del Consorzio, quale soggetto subentrato nella convenzione n. 90/1984, in essere tra RFI spa e l’originaria ATI Raggruppamento Costanzo, cui era subentrata la Ing. N.F. Impresa Costruzioni Generali sr, poi il Consorzio Stabile Infrastrutture, implicante concessione per l’espletamento di tutte le procedure espropriative relative all’acquisizione, all’asservimento o all’occupazione temporanea di beni occorrenti per la realizzazione delle opere.

3. Anche la seconda censura è infondata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nell’ipotesi di concorso di più enti nell’attuazione delle opere pubbliche, il soggetto tenuto al pagamento dell’indennità e legittimato passivo dell’opposizione alla stima va generalmente individuato nel beneficiario dell’espropriazione come risultante dal decreto ablatorio, salvo che dal decreto stesso non emerga che il potere ed il compito di procedere all’acquisizione delle aree e di promuovere e curare direttamente le necessarie procedure espropriative, agendo in nome proprio, sia stato affidato ad altro ente con accollo dei relativi oneri. Peraltro, perchè si abbia un simile effetto, occorrono una previsione di legge o un atto amministrativo a rilevanza esterna (delegazione amministrativa, affidamento improprio, concessione traslativa) i quali abbiano trasferito al privato non solo l’esecuzione di attività preparatorie o successive agli atti ablatori, o la facoltà di chiedere all’autorità amministrativa la emissione di singoli atti del procedimento espropriativo, ma anche quella di compiere tali atti direttamente in nome e per conto proprio (Cass. n. 20827/2010; Cass. 27082/2019).

E’ stato inoltre precisato che nell’ipotesi di concessione cd. traslativa, la legittimazione appartiene esclusivamente al concessionario, il quale agisce come organo indiretto dell’Amministrazione concedente e la cui azione produce, nei confronti dei terzi, gli stessi effetti che determinerebbe l’azione diretta della P.A., alla quale il concessionario viene sostituito per effetto della concessione (Cass. n. 12260/2016; Cass. n. 26261/2007: “in tema di opere pubbliche, la concessione c.d. traslativa, comporta il trasferimento al concessionario, in tutto o in parte, dell’esercizio delle funzioni oggettivamente pubbliche proprie del concedente e necessarie per la realizzazione delle opere ed in particolare il compimento in nome proprio di tutte le operazioni materiali, tecniche e giuridiche occorrenti per la realizzazione del programma edilizio, ancorchè comportanti l’esercizio di poteri di carattere pubblicistico, quali quelli inerenti all’espletamento delle procedure di espropriazione, all’offerta, al pagamento o al deposito delle indennità di esproprio. Ne consegue che il concessionario, acquistando poteri e facoltà trasferitigli dall’amministrazione concedente, si sostituisce a quest’ultima nello svolgimento dell’attività organizzativa e direttiva necessaria per realizzare l’opera pubblica e diviene, in veste di soggetto attivo del rapporto attuativo della concessione, l’unico titolare di tutte le obbligazioni che ad esso si ricollegano”; Cass. 11830/2009).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito (Cass. 17190/2018) che “in tema di opere per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale per le zone terremotate, l’esclusiva responsabilità del concessionario per gli interventi di ricostruzione – la cui fonte si rinviene nella larga formulazione contenuta nella L. n. 219 del 1981, art. 81, che disciplina una speciale fattispecie di concessione cosiddetta traslativa – è prevista solo per gli atti ablatori che siano stati posti in essere dal citato concessionario”.

Nella specie, l’art. 28 Convenzione n. 90/1984, richiamata dalla decisione della Corte di merito ed allegata nel giudizio di merito (all. 1) dallo stesso Consorzio (come rilevato dalla controricorrente RFI), richiamante il D.M. Trasporti 13 gennaio 1982, art-6 lett. a), prevedeva che il concessionario avrebbe dovuto provvedere, in nome e per conto delle Ferrovie, all’acquisizione dell’area interessata mediante espropriazione e asservimento o mediante atti di acquisto svolgendo tutti gli adempimenti necessari “compresi quelli relativi alle vertenze con conseguente legittimazione attiva o passiva nei relativi giudizi”, configurandosi pertanto una concessione di tipo traslativo.

La sentenza impugnata risulta pienamente conforme a detti principi di diritto.

4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza nel rapporto ricorrente/controricorrente, non avendo invece l’intimata I. volto attività difensiva.

PQM

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, a titolo di compensi, oltre Euro 100,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

 

 

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