Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13722 del 08/06/2010
Cassazione civile sez. II, 08/06/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 08/06/2010), n.13722
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 5962/2008 proposto da:
B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
PINETA SACCHETTI 177, presso il prof. LANZA SALVATORE, rappresentato
e difeso dall’avvocato LOMBARDO LANZA Francesco, giusta procura a
margine del ricorso per regolamento di competenza;
– ricorrente –
contro
PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA in persona del Commissario
Straordinario legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio
dell’avvocato NAPOLITANI SIMONA, rappresentata e difesa dall’avvocato
FERLITO Alfio Maria (dell’Avvocatura dell’Ente), giusta procura a
margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 103/2008 del TRIBUNALE di CATANIA – Sezione
Distaccata di MASCALUCIA, depositata l’8/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
udito per la controricorrente l’Avvocato Alfio Maria Fedito che si
riporta agli scritti.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LEGGISI che
conferma le conclusioni scritte.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 26 febbraio 2008 B.E. ha proposto istanza per regolamento di competenza avverso la sentenza in data 8 febbraio 2008 con la quale il giudice unico del Tribunale di Catania, sezione distaccata di Mascalucia, dichiarava la propria incompetenza, competente essendo il Tribunale Regionale delle Acque pubbliche.
Il ricorrente ha dedotto che la competenza era del giudice adito trattandosi di danni prodotti al suo fondo rustico, situato nel Comune di Zafferana Etnea, dal deflusso di acque piovane provenienti dalla strada di proprietà della Provincia di Catania e cioè di acque che non potevano considerarsi pubbliche e non avevano natura demaniale.
2. – La Provincia di Catania ha depositato il controricorso e successivamente memoria.
3. Fissata udienza in Camera di consiglio, la Procura Generale ha rassegnato conclusioni scritte, confermate in udienza, con le quali e stato richiesto dichiararsi l’inammissibilità dell’istanza.
4. Il ricorso è inammissibile. Al riguardo vanno condivise le conclusioni della Procura Generale di seguito riportate: “Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito l’indirizzo che, quando la Corte di Cassazione è investita di un mezzo di impugnazione contro sentenze pubblicate in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 e, quindi, anche nell’ipotesi di regolamento di competenza, strutturato come specifico mezzo di impugnazione, si applicano, se non diversamente previsto, le norme dettate per il ricorso per cassazione e in specie il disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c.. Dalla lettura degli atti emerge che il B., denunciando la violazione e falsa applicazione del art. 9 c.p.c., comma 1, del R.D. 11 dicembre 1933, art. 140 e del D.P.R. 18 febbraio 1999 n. 238, art. 1, n. 2, non ha formulato il quesito di diritto, che deve concludere il motivo e non può risultare per implicito dalla esposizione e illustrazione del motivo, per cui l’assenza di tale requisito comporta la declaratoria di inammissibilità dell’istanza avanzata dal B.”.
4. – Le spese seguono la soccombenza.
P.T.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 1.000,00 euro per onorari e Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010