Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13721 del 31/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13721 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge

Ricorrente
Contro

Giacobbe Franca Rosaria e Romano Filippo

Intimati

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n. 35/2010/03 depositata il 4/3/2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 5/6/2012
dal Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. »asti,f04 -; cco’25

Corte Suprema di Cassazione —Sez. Sesta -T– RG. n. 4454/11

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 31/05/2013

Fatto e diritto
La controversia promossa da Giacobbe Franca Rosaria contro l’Agenzia delle
Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello
proposto dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Matera n. 10/2/2007

n. 06700197384902004 per invim e imposta complementare di registro. Il ricorso
proposto si articola in tre motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata.
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. All’esito dell’udienza del
5/6/2012 , fissata dal presidente per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio,
la Corte rinviava la causa a nuovo ruolo per la rinotifica del ricorso alle controparti
non costituite. L’Agenzia delle Entrate, non ha provveduto a tale adempimento. Il
P.G. ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Alla mancata notifica del ricorso ai controinteressati consegue la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, 8/5/2013.

che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento

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