Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13721 del 22/06/2011
Cassazione civile sez. I, 22/06/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 22/06/2011), n.13721
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI
86, presso lo studio dell’avvocato ILARIA SCATENA, rappresentato e
difeso dall’avvocato DEFILIPPI CLAUDIO, giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI PARMA;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 59/2009 del GIUDICE DI PACE di PARMA del
24.2.09, depositata il 04/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
p. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: “1.- A.G. ha proposto ricorso per cassazione – affidato a due motivi -contro il decreto del Giudice di Parma del 4.3.2009 con il quale è stata respinta la sua opposizione avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Parma dopo che il Questore ne aveva ordinato l’immediato allontanamento dal territorio nazionale e l’ordine era rimasto ineseguito.
Il Prefetto di Parma non ha svolto difese.
2.- Il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento emesso all’esito del giudizio d’opposizione al decreto prefettizio d’espulsione dello straniero, deve essere proposto (in analogia con il modello procedimentale delineato, in tema di sanzioni amministrative, dalla n. 689 del 1981, art. 23) a pena d’inammissibilità nei confronti dell’autorità che ha emanato il decreto impugnato e deve essere notificato presso di essa, salvo che nella precedente fase di merito il patrocinio non sia stato assunto dall’Avvocatura dello Stato. Ne consegue che, nel caso in cui il ricorso sia stato correttamente indirizzato al Prefetto ma la notificazione sia stata effettuata presso l’Avvocatura, benchè questa nella precedente fase di merito non abbia assunto la difesa, tale notificazione è da ritenersi nulla (non inesistente) e, come tale, rinnovabile, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., presso l’ufficio del Prefetto intimato (Sez. U, Ordinanza n. 118 del 07/11/2000). D’altra parte, nell’ipotesi di avvenuta costituzione dell’Avvocatura nella fase del merito, il ricorso deve essere notificato presso l’Avvocatura Generale dello Stato e non presso l’Avvocatura Distrettuale, come è avvenuto nella concreta fattispecie.
Il ricorso, pertanto, dovrà essere deciso in camera di consiglio per l’ordine di rinnovazione della notificazione”.
p. 2.- Il Collegio, in esito all’adunanza in camera di consiglio del 5 ottobre 2010, condivise le conclusioni della relazione, ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso presso l’ufficio del Prefetto di Parma, a cura del ricorrente, fissando all’uopo il termine di giorni sessanta dalla notificazione dell’ordinanza.
p. 3. – Dalla certificazione della cancelleria in atti risulta che l’ordinanza è stata ritualmente notificata presso la cancelleria della Corte di cassazione e che nel termine assegnato la notificazione non è stata rinnovata. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (Sez. 1, Sentenza n. 625/2008).
p. 2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Nulla va disposto in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2011