Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13720 del 31/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 31/05/2017, (ud. 12/04/2017, dep.31/05/2017),  n. 13720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina L. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28851-2015 proposto da:

R.S., B.A., R.E., R.C.,

elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO TEMISTOCLE SOLERA 7/10,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PIROCCHI, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCA DALLE MULE,

MARCO DE CRISTOFARO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

IMPRESA EDILE P. SRL in persona dell’Amministratore Unico e

legale rappresentante pro tempore P.F., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA F CONFALONIERI 5, presso lo studio

dell’avvocato SALVATORE DI MATTIA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LIVIO VIEL giusta procura a margine del

controricorso;

C.F., + ALTRI OMESSI

– controricorrenti –

e contro

FONDIARIA SAI SPA, ASTRA DI R.V. & C SAS;

– intimate –

avverso la sentenza n. 2459/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 04/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/04/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

Albergo Cavallino dei F.lli R. & C. s.n.c. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Belluno P.A. e altri nonchè l’Impresa Edile P. (la quale poi chiamò in garanzia Sai Assicuratrice s.p.a.) chiedendo il risarcimento del danno nella misura di Euro 910.771,74 cagionato al proprio immobile dai lavori eseguiti presso il fabbricato limitrofo di proprietà dei convenuti. Il Tribunale adito accolse parzialmente la domanda condannando i convenuti in solido al pagamento della somma di Euro 48.800,00, oltre accessori, con condanna del garante a tenere indenne l’Impresa Edile P.. Avverso detta sentenza proposero appello Albergo Cavallino s.n.c., nonchè B.A., in proprio e quale rappresentante di R.G., R.E., R.S. e R.C., nella qualità di cessionari del credito litigioso. A seguito di interruzione il processo venne riassunto esclusivamente dai sigg.ri B.- R.. Con sentenza di data 4 novembre 2014 la Corte d’appello di Venezia dichiarò inammissibile l’appello principale, per carenza della legittimazione ad impugnare difettando negli appellanti la qualità di successori a titolo particolare ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., e la perdita di efficacia, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, degli appelli incidentali tardivi.

Osservò la corte territoriale, con riferimento all’atto notarile di cessione delle quote da parte dei soci e in favore di Astra s.a.s. e il socio accomandatario Br.Gi. e contestuale trasformazione della s.n.c. in s.a.s., che dall’atto non emergeva la stipulazione di valido ed efficace negozio di cessione del credito risarcitorio litigioso perchè, inerendo il credito al patrimonio della società, era necessario l’atto di cessione del credito dalla vecchia s.n.c. o dalla nuova s.a.s. ai singoli soci, atto che era mancante, e che la partecipazione sociale, rappresentando solo l’insieme delle situazioni giuridiche soggettive spettanti al socio, non conferiva un diritto di proprietà su una frazione del patrimonio sociale, il quale era imputabile solo alla società. Aggiunse che irrilevante era la manifestazione di volontà del Br. nell’atto secondo cui “il preteso di diritto di credito” restava di pertinenza dei soci cedenti in proporzione delle quote in quanto non si era tradotta in un negozio di cessione per il fatto che, essendo stato escluso il credito dal valore delle quote cedute e dunque dal patrimonio sociale, il socio accomandatario difettava del potere di disporre del cespite.

Hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo B.A., in proprio e quale rappresentante di R.G., R.E., R.S. e R.C. e resistono con controricorso sia M.R. ed altri che l’Impresa Edile P.. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso si denuncia erronea dichiarazione di difetto di legittimazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osservano i ricorrenti che il giudice di appello, con motivazione intrinsecamente contraddittoria ed incorrendo in error in procedendo per violazione delle norme processuali in tema di legittimazione ad agire, per un verso afferma correttamente che stante la carenza di diritti dei singoli soci cedenti sul patrimonio sociale il credito litigioso, quale porzione di quest’ultimo, doveva intendersi trasferito alla nuova società, per l’altro esclude l’avvenuto trasferimento per non essere stato considerato il cespite all’interno del valore delle quote, negando così al socio accomandatario il potere di disporre del credito, in modo contraddittorio rispetto alla prima affermazione perchè se i soci non potevano disporre del credito litigioso in quanto riferibile alla società, non potevano escluderlo dal trasferimento della partecipazione non considerandolo nel valore della quota (il che avrebbe eventualmente realizzato un contratto iniquo, per la mancata considerazione di tutte le poste attive, ma non poteva precludere l’effetto traslativo). Aggiungono i ricorrenti di essere titolari della legittimazione a far valere in giudizio il credito perchè, a seguito del trasferimento del cespite, il socio accomandatario lo aveva ritrasferito in favore dei soci cedenti, i quali si erano obbligati a manlevare la s.a.s. per l’ipotesi di esito sfavorevole del giudizio (il che spiegava il mancato computo del credito nel corrispettivo di cessione).

Il motivo è inammissibile, sotto più profili. Va premesso che irrilevante è la mancata notifica del ricorso alle parti contumaci in appello perchè nel giudizio di cassazione il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio (Cass. 24 maggio 2013, n. 12995; 22 marzo 2010, n. 6826).

In tema di ricorso per cassazione, l’indicazione delle norme che si assumono violate non è un requisito autonomo ed imprescindibile ai fini dell’ammissibilità della censura, ma solo un elemento richiesto al fine di chiarirne il contenuto e di identificare i limiti dell’impugnazione, sicchè la relativa omissione può comportare l’inammissibilità della singola doglianza soltanto se gli argomenti addotti dal ricorrente non consentano di individuare le norme ed i principi di diritto asseritamente trasgrediti, così precludendo la delimitazione delle questioni sollevate (fra le tante Cass. 7 novembre 2013, n. 25044). Nel ricorso non risultano indicate le norme violate. Sulla base degli argomenti del motivo di censura non si comprende quale sia la norma violata, ed in particolare la norma processuale, stante il riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. I ricorrenti denunciano in rubrica l’erronea dichiarazione di difetto di legittimazione, ma articolano la censura in relazione al profilo della titolarità del diritto dedotto in giudizio, la quale è questione di merito e non attinente al rito (si rammenti che la successione nel diritto controverso non determina una questione di legittimazione attiva o di legitimatio ad processum, ma una questione di merito, attinente alla titolarità del diritto – Cass. 16 marzo 2012, n. 4208; 17 febbraio 2004, n. 3004). In tal modo viene a stabilirsi un’irrituale ed equivoca commistione tra figure giuridiche diverse, quali la legittimazione ad agire e la titolarità del diritto dedotto in giudizio.

In secondo luogo non risulta impugnata la statuizione secondo cui, posto che il credito ineriva al patrimonio della società, doveva verificarsi se vi fosse stato l’atto di cessione del credito dalla vecchia s.n.c. o dalla nuova s.a.s., titolare del credito litigioso, in favore dei singoli soci e che tale atto di cessione da parte della società Albergo Cavallino mancava (pagine 17 e 18 della sentenza impugnata). Parte ricorrente richiama l’intervento di un atto di disposizione da parte del socio accomandatario della società cui era stata trasferita la totalità delle partecipazioni sociali di Albergo Cavallino s.n.c., ma la censura resta priva di decisività stante la mancata impugnazione della statuizione relativa alla necessità che l’atto di cessione provenisse da dalla società Albergo Cavallino ed alla mancanza di tale atto.

Ed invero criticare la decisione deducendo che sussisteva la dichiarazione del socio accomandatario della società titolare delle quote della società Albergo Cavallino (anche nella veste di legale rappresentante della società titolare delle quote della società Albergo Cavallino, come per la prima volta si afferma nella memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.) non vale a neutralizzare la ratio decidendi, la quale è invece nel senso che la cessione doveva provenire dalla società Albergo Cavallino, titolare del credito, e che tale cessione mancava. Secondo la ratio decidendi della sentenza della Corte d’appello una cosa è l’atto di disposizione proveniente dalla società titolare del credito, altra cosa è la cessione proveniente dalla società titolare delle quote della società titolare del credito. Solo il primo atto di disposizione per il giudice di merito aveva efficacia traslativa del credito e tale ratio, come si è detto, non è stata specificatamente impugnata.

In terzo luogo la parte ricorrente censura l’interpretazione dell’atto di trasferimento di quote non sulla base del vizio motivazionale o della violazione delle regole ermeneutiche, ma per il risultato interpretativo, contrapponendo all’apprezzamento del giudice di appello una diversa valutazione di merito secondo cui l’atto notarile conterrebbe il negozio di trasferimento del credito litigioso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 – quater della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA