Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13720 del 31/05/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 13720 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Zaffalon Francesca, elett.te dom.ta in San Donà di Piave, alla via Pietro Nenni n. 23,
presso lo studio dell’avv. Riccardo Mazzon, dal quale è rapp.ta e difesa, giusta procura

in

atti

Ricorrente
Contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge Controricorrente
Per la cassazione della sentenza della CTR del veneto n. 14/2012 depositata il
14/2/2012;
Udita la relazione della causa svolta dal Dott. Marcello Iacobellis;

Corte Suprema di Cassazione — V Sez. Civ. – R.G. n. 9554/12

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Data pubblicazione: 31/05/2013

Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Ceniccola;
Svolgimento del processo
La controversia ha ad oggetto l’avviso di liquidazione n. 20061T012182000 per iva
relativa all’anno 2006, e irrogazione di sanzioni, con il quale l’Agenzia delle Entra-

te, Ufficio di Treviso, in relazione alla compravendita dell’ immobile di cui all’atto
per notar Bianconi rep. 91023, aveva revocato alla Zaffalon Francesca i benefici di
cui alla L. 549/95, in considerazione della superficie complessiva dell’immobile,
superiore a mq. 240. La CTP di Treviso, con sentenza n. 91/8/2010, rigettava il ricorso proposto dalla contribuente; analoga decisione veniva adottata dalla CTR del
Veneto con la sentenza oggetto di ricorso per cassazione.
Il ricorso si articola in tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il
P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Con primo motivo ( con cui deduce violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c.. Omessa, insufficiente motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio. Contraddittorietà della motivazione) la ricorrente lamenta la carenza di motivazione della
decisione che si limiterebbe a richiamare le conclusioni della C.T.U..
La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza. Ed invero la parte che, in
sede di legittimità, si duole della acritica adesione del giudice alla consulenza tecnica, pur in presenza di deduzioni comportanti uno specifico esame, non può limitarsi a
lamentare genericamente l’inadeguatezza della motivazione, ma, in considerazione
del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e del carattere limitato del
relativo mezzo di impugnazione, ha l’onere di indicare quali siano le circostanze e gli
elementi rispetto a cui essa invoca il controllo di logicità, riportando per esteso le
pertinenti parti della consulenza tecnica ritenute insufficientemente o erroneamente
valutate e svolgendo concrete e puntuali critiche alla contestata valutazione, per consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione, esaurendosi
diversamente la doglianza nell’invito ad una diversa ricostruzione dei fatti e ad una

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diversa valutazione delle prove (Sez. 2, Sentenza n. 13845 del 13/06/2007; Sez. 1,
Sentenza n. 4885 del 07/03/2006). Va altresì rilevato che la ricorrente non ha indicato in maniera specifica e perspicua tutte le ragioni che in fatto e in diritto supportavano la pretesa formulata in sede di merito e asseritamene trascurate o mal valutate dal
giudice di merito; così da non consentire a questo giudice di legittimità di rilevare

ricorso e senza la necessità di accedere a fonti a questo estranee, e quindi ad elementi
o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, la natura ed il contenuto di quelle ragioni e, simmetricamente, la congruità delle contrarie ragioni sottese alla statuizione
impugnata (Sez. 5, Sentenza n. 7178 del 15/04/2004).
Con secondo motivo ( con cui deduce: violazione dell’art. 360 nn. 3 e 5 . violazione e
falsa applicazione di norme di diritto) la ricorrente lamenta che la CTU abbia considerato utili, ai fini del computo delle superfici, il vano scale, i ballatoi e la centrale
termica.
La censura di violazione di legge è inammissibile in quanto priva di specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo
determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi
in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione
delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità. Il mero richiamo alla CTU,
senza la trascrizione delle considerazioni in proposito espresse dal CTU , non consente a questa Corte di valutare la sussistenza dell’assunta violazione di legge.
Inammissibile è la censura in ordine alla motivazione in quanto priva di una specifica
indicazione del fatto controverso.
Con terzo motivo ( con cui deduce la violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c.. quanto alla
inclusione del bene de quo tra gli edifici di pregio storico ambientale) la ricorrente
assume che all’immobile, in considerazione della sua tipologia, andrebbe applicata
l’aliquota del 3%.
La censura 4tuoil4~b4egge è inammissibile in quanto priva di specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo

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con sufficiente chiarezza e precisione, sulla base delle sole deduzioni esposte nel

determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi
in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione
delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità.
La natura della controversia e le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese tra le parti.

la Corte rigetta il ricorso compensando tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, 8/5/2013.

P.Q.M.

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