Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13720 del 07/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 07/06/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 07/06/2010), n.13720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Avv. E.M. residente a (OMISSIS), rappresentato e difeso da

se

stesso nonchè, giusta delega in calce al ricorso, dall’Avv.

Frattarelli Piero, domiciliato nel proprio studio in Roma, Via

Faleria, 37;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– intimata –

avverso la sentenza n. 199/14/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma – Sezione n. 14, in data 01/07/2008, depositata l’8

luglio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

13 aprile 2 010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Sostituto Procuratore Generale dr. Riccardo Fuzio.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 20949/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 199/14/2008 pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione n. 14, il 1.07.2008 e DEPOSITATA l’8 luglio 2008. Con tale decisione, la C.T.R., ha respinto l’appello del contribuente e confermato la decisione di primo grado, che aveva negato il diritto al rimborso dell’Irap. 2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del silenzio rifiuto relativa ad IRAP degli anni dal 1999 al 2002, è affidato a sei mezzi, con cui si deduce, sotto un duplice profilo, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè contraddittoria motivazione su punti controversi e decisivi, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 insufficiente motivazione su punti decisivi e controversi, ed illegittimità costituzionale del precitato D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2.

3 – L’intimata Agenzia, non ha svolto difese in questa sede.

4 – La CTR ha giustificato la decisione impugnata rilevando che dal modello UNICO degli anni di riferimento non solo era possibile desumere l’entità del reddito ma pure la rilevante incidenza dei costi sostenuti nell’espletamento dell’attività e che tutti detti elementi erano tali da non potersi considerare esclusa l’esistenza di una autonoma organizzazione.

5 – Le questioni poste dal terzo e dal quinto motivo, vanno risolte, sia richiamando quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c) l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate (Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007), sia pure, rifacendosi al consolidato orientamento secondo cui il vizio di motivazione è configurabile, quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico- giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento (Cass. n. 890/2006, n. 1756/2006, n. 16762/2006, n. 1754/2007).

5 bis – La sentenza, in vero, non appare in linea con i richiamati principi, avendo tentato di giustificare il decisum con affermazioni generiche ed apodittiche, senza indicare i singoli elementi presi in considerazione nell’iter decisionale, omettendo una approfondita disamina logico-giuridica ed ogni riferimento alla concreta realtà fattuale, oggetto delle deduzioni del contribuente, quali riproposte in questa sede, con particolare riferimento all’attività di docente, alle spese per compensi a terzi, nonchè ai beni strumentali utilizzati.

In particolare, non sono offerti sufficienti elementi di valutazione idonei a dare esatta contezza dell’iter decisionale seguito per affermare la sussistenza e la rilevanza degli elementi indice dell’autonoma organizzazione, nel senso delineato dal citato orientamento giurisprudenziale, risultandone esemplificativamente indicati alcuni, – considerati, per altro, idonei solo a non escludere l’esistenza di una autonoma organizzazione – senza, però, una loro concreta disamina sottesa ad evidenziarne la consistenza e rilevanza probatoria.

6 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti – per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione con il relativo accoglimento per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. del terzo e del quinto mezzo, assorbiti gli altri.

Il Relatore Cons. Dr. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;

visti il ricorso, la successiva memoria del contribuente, nonchè tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso del contribuente va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR del Lazio, la quale procederà al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito e sulle spese del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie, nei sensi di cui alla parte motiva, il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2010

 

 

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