Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13720 del 05/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 05/07/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 05/07/2016), n.13720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11806-2015 proposto da:

FALLIMENTO BELCHI 86 SRL, n persona del rappresentante legale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI

DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’Avvocato MASSIMO PAGLIARI,

che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCO DI SARDEGNA SPA, in persona del rappresentante legale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 33,

presso lo studio dell’Avvocato ELIO LUDINI, che lo rappresenta e

difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 328/2015 del TRIBUNALE di ROMA del 16/03/2015,

depositata il 03/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito l’Avvocato PAGLIARI MASSIMO, difensore del ricorrente, il

quale si riporta agli scritti, accoglimento ricorso;

udito l’Avvocato LUDINI ELIO, difensore del controricorrente, il

quale si riporta al controricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che il Tribunale di Roma, con decreto, ha accolto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento Belchi 86, proposta dal Banco di Sardegna SpA, per un credito pignoratizio a garanzia di un finanziamento erogato in ragione di un Piano “regolarmente attestato” di risanamento dell’esposizione debitoria e di riequilibrio della situazione finanziaria dell’intero gruppo societario (cd. Gruppo Dimafin), di cui era parte anche la società poi fallita, non potendosi accedere alla richiesta della curatela di revocare, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 3, lett. d), la garanzia concessa (il 15 dicembre 2009) in ragione di quel finanziamento volto a favorire la continuità aziendale;

che secondo il giudice circondariale, per quello che ancora interessa e rileva in questa sede, il credito andava ammesso: a) perchè l’atto costitutivo del pegno era un atto esecutivo del piano di risanamento attestato ai sensi della L. Fall., art. 67, lett. d), così come risultante dai documenti in atti e, particolarmente, dalle premesse del contratto di finanziamento e di erogazione della nuova finanza al Gruppo; b) perchè non era condivisibile la tesi esposta dal curatore fallimentare secondo cui il piano attestato non produrrebbe automaticamente l’effetto di esentare dalle azioni revocatorie (ordinaria e fallimentare) la garanzia in esame, specie quando l’attestazione del professionista risulti gravemente carente per non aver attestato la veridicità dei dati contabili ed economico-

finanziari posti a base del piano; e) perchè il terzo, che sia estraneo alla formazione del piano ed alla relazione attestativa di un professionista, non sarebbe tenuto a verificare il giudizio di fattibilità reso dal professionista attentatore, al fine di verificare la sua convenienza alla partecipazione al piano;

che avverso tale pronuncia ricorre la soccombente curatela, con ricorso affidato a due mezzi con i quali si chiede di cassare il decreto impugnato nella parte in cui ha accolto l’opposizione.

Considerato che il ricorso per cassazione è (in)fondato;

che, infatti, va premesso che il piano attestato di risanamento, di cui alla L. Fall., art. 67, lett. d, appartiene al genus delle convenzioni stragiudiziali adottate dall’imprenditore per rimediare alla situazione della crisi d’impresa, che trova la sua giustificazione nella volontà del legislatore di incentivare il riacquisto – da parte dell’impresa – della capacità di stare sul mercato e di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, così esaltando il valore della cd. continuità aziendale;

che, in tale prospettiva, viene giustificata l’esenzione, per gli atti esecutivi del piano di risanamento, dall’azione revocatoria (fallimentare ed ordinaria);

che, secondo la curatela ricorrente, la mancata verificazione da parte del professionista attentatore della “veridicità dei dati contabili, economici e finanziari sottesi al piano”, renderebbe quest’ultimo non conforme al modello legale ed escluderebbe il suo effetto protettivo, riconosciuto illegittimamente dal Tribunale a quo;

che, quest’ultimo avrebbe errato in diritto in quanto non avrebbe tenuto conto di quanto stabilito dalle SSUU civili nella pronuncia n. 1521 del 2013, circa il dovere di controllo del professionista attestatore;

che, la disposizione invocata, nel testo applicabile ratione temporis (2009 e cioè anteriormente alle modifiche apporta nel 2012 secondo cui: d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purchè posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall’art. 28, lett. a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano – il professionista è indipendente quando non è legato all’impresa e a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore), era così formulata: ” d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purchè posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall’art. 28, lett. a) e b), ai sensi dell’art. 2501 bis c.c., comma 4″;

che, infatti, tale diverso tenore della disposizione non consentiva l’interpretazione che tende a darne la Curatela, pienamente legittima dopo la modifica apportata nel 2012, ma che è da leggersi come limitata alla verifica dei dati per una valutazione in chiave prospettica e non già ad una attestazione di veridicità dei dati aziendali, divenuto preciso dovere del professionista solo dopo il 2012;

che, di conseguenza, il principio di diritto invocato dalla Curatela (e relativo all’omologazione del concordato preventivo) non è riferibile al caso in questa sede esaminato;

che, del resto, il sindacato del Tribunale (con verificazione da compiersi ex ante, non ex post) non poteva (ratione temporis) – una volta escluso il carattere fraudolento del piano (e dell’attestazione) – che essere mirata a verificare la ragionevolezza del piano di risanamento, questione che è posta con il secondo mezzo di ricorso e che deve essere dichiarata fondata;

che, infatti, indipendentemente dalla verificazione dei dati aziendali da parte del professionista attentatore, riguardo ai quali il Tribunale ha correttamente risposto, resta il dovere del giudice circondariale di compiere una valutazione ex ante in ordine alla verifica mirata alla ragionevole possibilità di attuazione del piano di risanamento, senza la quale l’esenzione dalla revocatoria non è ammissibile;

che, infatti, questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11497 del 2014) ha enunciato il principio di diritto secondo cui, se “il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica intesa come realizzabilità nei frati del medesimo, può essere svolto solo nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obbiettivi prefissati individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole”;

che tale principio, sebbene elaborato con riferimento al concordato preventivo, può dirsi valevole anche per la valutazione in esame (svolta ai fini delle azioni revocazione), per i cd. piani attestati di risanamento, rispondendo alla medesima ratio legis;

che, pertanto, nella specie è mancata quella valutazione di macroscopica valutazione di attitudine del piano alla realizzazione dei suoi scopi;

che, in conclusione, il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione perchè riesamini la controversia facendo applicazione del seguente principio di diritto:

in tema di azioni revocatorie relative agli atti esecutivi del piano attestato di risanamento di cui alla L. Fall., art. 67, comma 3, lett. d), (nel testo vigente ratione temporis, e cioè anteriormente alle modifiche del 2012), il giudice, per ritenere non soggette alla domanda della curatela gli atti esecutivi del piano attestato medesimo ha il dovere di compiere, con giudizio ex ante, una verifica mirata alla manifesta attitudine all’attuazione del piano di risanamento, del quale l’atto oggetto di revocatoria da parte della curatela costituisce uno strumento attuativo.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, al Tribunale ordinario di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 1 della Corte di cassazione, il 13 giugno 2016, dai magistrati sopra indicati.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA