Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1372 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/01/2021, (ud. 09/09/2020, dep. 22/01/2021), n.1372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25513-2018 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

FERRARI FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato MASTROCOLA ANTONELLA,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANDRIA DANIELA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 909/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 26/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE

MARGHERITA MARIA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con sentenza n. 909/2017 la corte di appello di Salerno aveva confermato la decisione con la quale il Tribunale di Salerno aveva condannato B.R. a pagare a C.M. differenze retributive attinenti a maggiorazione dell’orario di lavoro ordinario, lavoro straordinario, lavoro domenicale, 13 mensilità permessi e ferie non godute e TFR. La corte territoriale aveva ritenuto che la sentenza appellata non era affetta da contraddizione motivazionale, che i testi escussi avevano confermato le eccedenze dell’orario di lavoro, poi considerate dal ctu nei limiti della domanda, e che gli stessi testi erano da considerarsi attendibili anche in considerazione del principio di attendibilità frazionata delle fonti testimoniali (Cass. 10347/2016). La Corte aveva anche confermato il giudizio di inattendibilità dei testi di parte resistente dando atto dei vincoli di parentela per uno di essi e dei profili di conflitto di interesse per altro teste.

Avverso tale decisione B.R. aveva proposto ricorso affidato a due motivi di censura cui aveva resistito con controricorso C.M..

Era depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1) Con il primo motivo è dedotta la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione art. 112c.p.c., poichè la corte di appello si era pronunciata oltre i limiti della domanda proposta originariamente dalla C.. La ricorrente ha rilevato che, nel confermare la decisione del tribunale quanto alle differenze retributive relative alle eccedenze dell’orario di lavoro, la corte territoriale abbia violato il principio di ultrapetizione poichè ha validato un accertamento dell’orario di lavoro diverso da quello in origine allegato dalla lavoratrice.

Nella sentenza impugnata la corte territoriale ha dato atto delle censure proposte dalla Busiello circa la contraddittorietà della sentenza di primo grado chiarendo che, a fronte della domanda originaria in cui la stessa lavoratrice aveva riferito di aver svolto tre differenti turni di orario nello stesso mese, ed a fronte dell’orario stabilito nel contratto a tempo parziale stipulato tra le parti e quello indicato nel ccnl di riferimento, era stato accertato dal ctu un orario eccedente, ma che, ai fini del conteggio del dovuto, era stato considerato dallo stesso consulente solo l’orario non in contrasto con la richiesta della lavoratrice (” a pg 5 della sentenza la corte territoriale dà atto della determinazione del ctu nei limiti del petitu m).

Rispetto a tali argomentazioni risultano quindi inconferenti le attuali doglianze della ricorrente perchè non si confrontano con le precise statuizioni contenute in sentenza, ma ribadiscono quanto già dedotto in sede di gravame. Il motivo è pertanto inammissibile.

2) Con il secondo motivo è dedotta la nullità della sentenza impugnata (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 e 191 c.p.c e art. 2697 c.c., per aver, il giudice di merito, fondato la prova testimoniale e la ctu su fatti diversi da quelli in origine allegati. Il motivo trova origine e collegamento con la precedente censura sul vizio di ultrapetizione e pertanto la accertata inammissibilità della stessa non può che determinare l’assorbimento della seconda.

Il ricorso è inammissibile.

Le spese del presente giudizio seguono il principio di soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura di cui al dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. n. 30 maggio, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.600,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge; con distrazioni in favore del difensore antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

 

 

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