Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1372 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. I, 22/01/2020, (ud. 11/10/2019, dep. 22/01/2020), n.1372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11555/2018 proposto da:

I.G., elettivamente domiciliato in Napoli, piazza Cavour n.

139, presso lo studio dell’avv. L. Migliaccio, che la rappresenta e

difende per allegata procura;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

08/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/10/2019 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Bologna ha respinto il ricorso proposto da I.G. cittadina nigeriana, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato alla richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale sia come “rifugiato” che nella forma della protezione sussidiaria che di quella umanitaria. La ricorrente ha riferito di essere rimasta incinta molto giovane a seguito di una relazione con un ragazzo anch’egli molto giovane che però non voleva sposarla. A quel punto, i suoi genitori le avevano proposto di sposare un uomo più anziano che lei non aveva voluto sposare; a causa della vergogna che la sua condizione suscitava nella famiglia di origine, aveva deciso di lasciare la casa familiare poco dopo la nascita del figlio per recarsi a Benin City presso una donna che l’aveva ospitata e per la quale lavorava come parrucchiera, ma poi, molestata dal marito era partita con un’altra donna per la Libia e poi, senza pagare nulla, era riuscita ad imbarcarsi per l’Italia. In una prima versione del suo racconto, erano i genitori che l’avevano mandata via di casa, ma poi, aveva riferito che per non far vergognare la sua famiglia era stata anche lei d’accordo ad andare via, mentre, in altra narrazione, la decisione di allontanarsi era frutto di una sua volontà autonoma.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi di ricorso.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, artt. 4 e 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, relativi all’obbligo di cooperazione istruttoria incombente sul giudice della protezione internazionale; (ii) sotto un secondo profilo, per omesso esame del pericolo di persecuzioni dedotto dalla ricorrente e a cui andrebbe incontro se rimpatriata in Nigeria; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione dell’art. 60 della Convenzione di Istambul del giorno 11 maggio 2011 (in tema di prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne, in particolare, relativamente al matrimonio forzato) e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e), artt. 3, 4, 5, 6, 7 e art. 8, comma 1 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 per motivi di persecuzione diretta e personale di genere; (iv) sotto un quarto profilo, per omesso esame del rischio di danno grave dedotto ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) e art. 14, lett. b); (v) sotto un quinto profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), artt. 3, 4, 5, 6, art. 14, lett. b) e art. 17 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 1 per non aver riconosciuto la protezione sussidiaria, in ipotesi di costrizione a un matrimonio non voluto che costituisce una grave violazione della dignità; (vi) sotto un sesto profilo, per omessa pronuncia sui presupposti legittimanti il riconoscimento della protezione umanitaria.

Il primo motivo di censura è inammissibile, in presenza di un approfondito giudizio da parte del Tribunale” sulla non credibilità della ricorrente su elementi essenziali della narrazione.

Il secondo motivo è inammissibile, in quanto non sussiste nessun omesso esame di fatti decisivi, in quanto la ricorrente mira a una nuova valutazione nel merito dei fatti narrati (infatti, la ricorrente è fuggita dalla Nigeria per le molestie del marito della donna che la ospitava a Benin City, e non per sottrarsi al matrimonio che non voleva contrarre).

Il terzo motivo è infondato, in quanto non solo manca la credibilità della richiedente, ma non è stata violata la normativa sulla protezione internazionale, in quanto, la violenza di genere (intesa come matrimonio forzato), come già detto, non è stato il motivo che ha indotto la ricorrente a lasciare il proprio paese.

Il quarto motivo è inammissibile in quanto è genericamente dedotto il rischio di subire un danno grave dovuto a trattamenti inumani e degradanti per la giovane età della donna.

Il quinto motivo, sulla protezione sussidiaria, è da rigettare infatti, va rilevato come il Tribunale ha accertato sulla base dell’esame delle più recenti ed accreditate COI (v. p. 5 del decreto impugnato) che nell'(OMISSIS), da cui proviene la ricorrente, non si riscontra una violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno tale da porre in pericolo l’incolumità della popolazione civile per il solo fatto di soggiornarvi, nè la ricorrente ha rappresentato peculiari fattori individualizzanti del rischio.

Il sesto motivo è inammissibile, infatti, non sussiste nessuna omessa pronuncia sulla protezione umanitaria, avendo la ricorrente promosso distinto giudizio con autonomo atto di citazione.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte del Ministro controricorrente, esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

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