Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1372 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/01/2017, (ud. 10/11/2016, dep.19/01/2017),  n. 1372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27874-2015 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE

104, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO FARINA giusta procura

in calce al ricorso

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., già Fondiaria-SAI S.p.A., C.F.

(OMISSIS), in persona del suo procuratore speciale, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo studio

dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e

difende giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.C.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3713/2014 del TRIBUNALE di CATANIA, emessa

l’1/10/2014 e depositata il 03/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. AUGUSTO TATANGELO;

udito l’Avvocato Enrica Fasola (delega Avvocato Tommaso Spinelli

Giordano), per la controricorrente, che si riporta alla memoria.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. F.F. agì in giudizio nei confronti di P.C.D. e della Fondiaria Sai Ass.ni S.p.A. (quale Impresa Designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada) per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro stradale.

La domanda fu rigettata dal Giudice di Pace di Catania.

La Corte di Appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il F., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso la Unipolsai Assicurazioni S.p.A. (già Fondiaria Sai S.p.A.).

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro intimato.

2. Ad avviso del relatore il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere accolto/rigettato/dichiarato inammissibile.

Con il primo motivo si denunzia “violazione degli artt. 115 e 116 in relazione a quanto emerso dalla prova testimoniale nonchè degli accertamenti della c.t.u. tecnica che, sulla base dei danni riportati dall’autovettura (dati oggettivi), riteneva compatibile con gli stessi la sola ricostruzione del sinistro fornita dall’attore, escludendo ogni altra ricostruzione; ed in relazione alle conseguenze ex art. 232 c.p.c. della mancata presentazione del convenuto contumace P. a rendere l’interrogatorio deferitogli dall’attore (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Con il secondo motivo si denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., commi 1 e 2 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Con il terzo motivo si denunzia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione all’art. 111 Cost. – giusto processo – che al comma sei prevede che “tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.”) in ordine al difetto di motivazione della sentenza da parte del Tribunale circa le critiche dell’appellante alla sentenza del Giudice di Pace, in relazione alla ricostruzione del sinistro fatta dall’attore, al travisamento di tale ricostruzione ed al mancato esame della c.t.u. disposta dal giudice per ricostruirne la dinamica”.

I tre motivi, connessi e quindi da esaminare congiuntamente, appaiono manifestamente inammissibili.

Il ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe valutato in modo erroneo le prove testimoniali e le risultanze della consulenza tecnica di ufficio sulla dinamica del sinistro, sostiene che in realtà non sarebbero emersi elementi sufficienti per ritenere superata la presunzione di corresponsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, e che, in particolare, sarebbe stato omesso l’esame della consulenza tecnica di ufficio sulla dinamica del sinistro fatta espletare in primo grado.

Non viene peraltro concretamente denunziata alcuna effettiva violazione delle norme richiamate nella rubrica dei primi due motivi.

Il tribunale ha comunque deciso la causa sulla base della valutazione, secondo il suo prudente apprezzamento, del materiale probatorio acquisito, in conformità a quanto previsto dagli artt. 115 e 116 c.p.c..

E di certo va esclusa qualunque violazione delle disposizioni di cui all’art. 2054 c.c., essendo stata ritenuta raggiunta, sulla base della dinamica del sinistro come ricostruita in base alla prudente valutazione degli elementi istruttori, la dimostrazione della esclusiva responsabilità del F. nella causazione dello stesso.

Si osserva infine che il richiamo al mancato interrogatorio formale del P. appare del tutto generico (non risultando indicati in dettagli i capitoli dello stesso), così come quello alle risultanze della consulenza tecnica di ufficio (di cui non è specificamente richiamato il contenuto nè è indicata l’esatta allocazione nel fascicolo processuale).

Il ricorrente mira in sostanza ad ottenere una diversa ricostruzione dei fatti, sulla base di un riesame del materiale probatorio, il che non è consentito in sede di legittimità.

3. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere dichiarato inammissibile”.

La relazione è stata notificata come per legge.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto della relazione.

Ritiene invece non decisive le contrarie osservazioni svolte da parte ricorrente nella propria memoria.

In particolare, non possono ritenersi decisivi i rilievi in ordine all’esistenza nel fascicolo di primo grado della relazione di consulenza tecnica di ufficio e in ordine al richiamo delle conclusioni della stessa nella parte narrativa del ricorso, nè le argomentazioni relative alla presunzione di corresponsabilità di cui all’art. 2054 c.c.(che peraltro si limitano a richiamare quanto già esposto in ricorso). Risulta infatti assorbente la considerazione che – in tema di sinistri stradali – costituiscono accertamenti di fatto non censurabili in sede di legittimità la ricostruzione della dinamica dell’incidente e l’accertamento della condotta e della responsabilità dei soggetti coinvolti, così come l’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti coinvolti e l’evento dannoso (ex plurimis: Cass. 25 gennaio 2012 n. 1028; 5 giugno 2007 n. 13085; 18 aprile 2007 n. 9243; 8 settembre 2006 n. 19301; 23 febbraio 2006 n. 4009; 10 agosto 2004 n. 15434; 15 dicembre 2003 n. 19188; 14 luglio 2003 n. 11007; 11 novembre 2002 n. 15809).

Nella specie, l’accertamento di fatto in ordine alla esclusiva responsabilità del F. nella causazione del sinistro risulta adeguatamente motivato (essendo appena il caso di rilevare che il giudice del merito non è tenuto a dare conto di tutte le risultanze probatorie non ritenute rilevanti ai fini della decisione: cfr. ad es. Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 2498 del 10/02/2015, Rv. 634531; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 13448 del 01/07/2015, Rv. 635853) e comunque si sottrae certamente alle censure tuttora ammissibili in tema di vizio di motivazione, ai sensi del testo vigente (e applicabile alla controversia, in ragione della data di pubblicazione della sentenza impugnata) dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. in proposito Cass., Sezioni Unite, 7 aprile 2014 n. 8053 e n. 8054).

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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