Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13719 del 31/05/2017

Cassazione civile, sez. III, 31/05/2017, (ud. 12/04/2017, dep.31/05/2017),  n. 13719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina L. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7189-2015 proposto da:

FLLI T. DI T.Z.A. E T.E., in

persona del socio amministratore – legale rappresentante

T.Z.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO BERTON giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.L., M.S., P.A., P.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 644/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/04/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. PEPE ALESSANDRO che ha concluso

chiedendo l’accoglimento dei motivi 3, 4 e 5 del ricorso per

cassazione proposto, annullando la gravata sentenza n. 644/2014 e

rinviando gli atti ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.

Fatto

RILEVATO

che:

S.L. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Milano – sezione distaccata di Cassano d’Adda P.C. e A. nonchè F.lli T. s.n.c. di T.Z.A. e T.E. proponendo azione revocatoria dei due atti di compravendita immobiliari stipulati dalla società con gli altri due convenuti, debitori dello S.. Intervenne nel giudizio M.S., quale acquirente dalla società convenuta dell’immobile in (OMISSIS). Il Tribunale adito accolse la domanda limitatamente all’immobile sito in (OMISSIS), con declaratoria d’inefficacia dell’atto di vendita, e dichiarò la validità ed opponibilità dell’acquisto in favore del M. stante l’antecedenza della trascrizione. Avverso detta sentenza propose appello F.lli T. s.n.c.. Con sentenza di data 17 febbraio 2014 la Corte d’appello di Milano rigettò l’appello, condannando la società appellante a rifondere le spese in favore di S.L. e M.S. (nei confronti di quest’ultimo perchè inutilmente chiamato in giudizio in quanto, essendo stata rigettata la domanda relativamente all’immobile in (OMISSIS), l’appellante non aveva interesse a proporre l’impugnazione).

Osservò la corte territoriale, con riferimento al motivo di appello secondo cui la sentenza era nulla per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di Primavera 96 s.r.l. quale società cui era fiduciariamente intestato l’immobile in (OMISSIS) e di T.Z. per essere state le vendite effettuate a titolo di pagamento di un debito dei P. nei confronti dello Z., che mancava l’interesse ad impugnare essendo stata rigettata la domanda in relazione all’immobile in (OMISSIS) e che il litisconsorzio necessario ricorreva solo fra debitore alienante e terzo acquirente, a nulla rilevando la posizione di altri creditori. Aggiunse il giudice di appello che la prova dell’esistenza del credito dello S. era data dalla confessione giudiziale dei P., “elemento di prova liberamente apprezzabile nei confronti dell’altra parte F.lli T. s.n.c.” e dai titoli di credito e che la scientia damni risultava provata sulla base delle dichiarazioni rese in giudizio dai debitori, che avevano affermato che gli atti di disposizione avevano avuto quale unica finalità quella di sottrarre i beni dal loro patrimonio. Affermò inoltre il giudice di appello che l’argomento della mancata corresponsione del prezzo non aveva rilevanza perchè l’azione revocatoria presupponeva un effettivo trasferimento con pagamento del prezzo.

Ha proposto ricorso per cassazione F.lli T. s.n.c. sulla base di cinque motivi. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2. Il pubblico ministero ha depositato le conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 102 cod. proc. civ.. Osserva il ricorrente che cedente l’immobile sito in (OMISSIS) era stata Primavera 96 s.r.l., cui lo stesso immobile era apparentemente intestato, e che acquirente reale per entrambe le compravendite era T.Z., essendo stati gli immobili trasferiti per l’adempimento di debito nei confronti di costui, sicchè doveva essere integrato il contraddittorio nei confronti di entrambi questi due soggetti.

Il motivo è infondato. Relativamente alla società Primavera 96 s.r.l., essendo stata dichiarata l’opponibilità al creditore dell’acquisto in favore del subacquirente, non necessario si appalesa il rinvio al giudice di merito per l’integrazione del contraddittorio, determinando la partecipazione del litisconsorte esclusivamente una diseconomia temporale (Cass. n. 895 del 2016, n. 11523 del 2013, n. 4342 del 2010, n. 18410 del 2010). Quanto alla posizione di T.Z., pur ipotizzando che la vendita in favore della società sia stata effettuata per un credito nei confronti della persona fisica, sulla base della prospettazione della domanda, rispetto alla quale va valutata la necessità dell’integrazione del contraddittorio (fra le tante Cass. n. 13435 del 2010), terzo acquirente è comunque la società.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2733, 1988 e 2702 cod. civ. e art. 115 cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente, con riferimento alla prova del credito, che la confessione non ha efficacia di prova legale nei confronti di persona diversa dal confidente e che gli assegni, quale scrittura privata contenente la promessa di pagamento, possono formare la prova contro colui che li ha sottoscritti e non nei confronti di terzi. Aggiunge che la ricostruzione fattuale del giudice di appello in ordine alla scientia damni contrasta con la prospettazione delle controparti, che hanno sostenuto che le vendite erano state effettuate per onorare i debiti nei confronti di T.Z..

Il motivo è inammissibile. La censura non intercetta la ratio decidendi: la confessione giudiziale è stata valutata non quale prova legale ma come “elemento di prova liberamente apprezzabile nei confronti dell’altra parte F.lli T. s.n.c.” (cfr. Cass. n. 24187 del 2014 e n. 1513 del 2002) e l’efficacia probatoria degli assegni è stata valutata congiuntamente all’elemento di prova rappresentato dalle dichiarazioni confessorie. Quanto al profilo della scientia damni la censura mira ad una rivisitazione del merito preclusa nella presente sede di legittimità.

Con il terzo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Lamenta il ricorrente che il giudice di appello ha omesso di esaminare la circostanza della mancata evocazione in giudizio di T.Z. e la data in cui il rapporto debitorio sarebbe insorto con quest’ultimo. Aggiunge che è stata omessa anche la valutazione della sussistenza in capo al terzo acquirente dell’elemento psicologico.

Il motivo è inammissibile. La questione della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del T. è una questione di rito e non un fatto storico rilevante ai fini della denuncia del vizio motivazionale. Quanto alla circostanza della data di insorgenza del debito nei confronti di T.Z. non si denuncia l’omesso esame di un fatto storico ma l’insufficienza dell’indagine del giudice di appello, che è profilo di merito precluso nella presente sede di legittimità (peraltro il motivo non rispetta le regole di deduzione del vizio motivazionale – il “dato”, testuale o extratestuale, da cui il fatto storico risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”). Infine estraneo alla ratio decidendi è il rilievo relativo alla scientia damni, essendo stata la circostanza accertata dal giudice di merito. Ha infatti affermato il giudice di appello che la scientia damni risultava provata sulla base delle dichiarazioni rese in giudizio dai debitori, che avevano affermato che gli atti di disposizione avevano avuto quale unica finalità quella di sottrarre i beni dal loro patrimonio.

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 1414 cod. civ.. Osserva il ricorrente, con riferimento all’affermazione in sentenza dell’irrilevanza della questione del pagamento del prezzo di compravendita, che se il pagamento non vi è stato dovrebbe trovare applicazione l’art. 2901 c.c., comma 3, in base al quale non è soggetto a revocazione il pagamento di un debito scaduto e che dirimente è accertare ai fini dell’elemento psicologico se la compravendita sia anteriore o meno all’insorgenza del credito dello S..

Il motivo è inammissibile. L’esenzione di cui all’art. 2901 c.c., comma 3, presupponendo l’allegazione in giudizio di fatti non rilevabili d’ufficio dal giudice, ma rientranti nella disponibilità della parte, costituisce oggetto di eccezione in senso stretto del convenuto in revocatoria (Cass. n. 16793 del 2015), la quale deve essere tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado. In violazione del principio di autosufficienza il ricorrente non ha specificatamente indicato se e quando l’eccezione in discorso sia stata sollevata. Quanto alla questione dell’anteriorità o meno della compravendita rispetto all’insorgenza del credito trattasi di censura che non intercetta la ratio decidendi avendo il giudice accertato l’esistenza della scientia damni.

Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ.. Osserva il ricorrente che M.S. ha spiegato intervento volontario, sicchè non è stato evocato in giudizio da F.lli T. s.n.c. e che, stante l’errore materiale del giudice di primo grado che aveva indicato in dispositivo quale compravendita da revocare quella relativa all’immobile sito in (OMISSIS), in via prudenziale era stato appellato anche il capo relativo all’acquisto in favore del M.. Aggiunge che ingiustificato era pertanto l’onere delle spese a carico della società ricorrente.

Il motivo è fondato. In un giudizio svoltosi con pluralità di parti in cause scindibili ai sensi dell’art. 332 cod. proc. civ., cioè cause cumulate nello stesso processo per un mero rapporto di connessione, la notificazione dell’impugnazione (nella specie, l’appello) e la sua conoscenza assolvono alla funzione di litis denuntiatio, così da permettere l’attuazione della concentrazione nel tempo di tutti i gravami contro la stessa sentenza. In tal caso, pertanto, il destinatario della notificazione non diviene per ciò solo parte nella fase di impugnazione e, quindi, non sussistono i presupposti per la pronuncia a suo favore della condanna alle spese a norma dell’art. 91 cod. proc. civ., che esige la qualità di parte, e perciò una “vocatio in ius”, e la soccombenza (Cass. 16 febbraio 2012, n. 2208; 30 giugno 2015, n. 13355).

La sentenza va cassata limitatamente al motivo accolto, senza rinvio trattandosi di provvedimento (la pronuncia sulle spese processuali in favore del M.) che non poteva essere adottato.

Nulla per le spese in mancanza di partecipazione al giudizio delle parti intimate in relazione ai motivi di ricorso disattesi. Si deve provvedere sulle spese esclusivamente quanto al rapporto processuale con il M.. La mancata resistenza da parte del M. con controricorso, in una vicenda processuale caratterizzata in secondo grado dalla mera litis denuntiatio, costituisce giusto motivo di compensazione delle spese.

PQM

 

Accoglie il quinto motivo e rigetta per il resto il ricorso; cassa senza rinvio la sentenza nei limiti del motivo accolto; dispone la compensazione delle spese processuali relativamente al ricorso notificato nei confronti di M.S..

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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