Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13719 del 22/06/2011

Cassazione civile sez. I, 22/06/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 22/06/2011), n.13719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.C. ((OMISSIS)) in qualità di erede di

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL

POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato FRISANI PIETRO L., che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 247/09 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

27.5.09, depositato il 22/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2011 dal Consigliere Dott. Relatore ANTONIO DIDONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il ricorrente C.C. impugna per cassazione, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze il decreto depositato in data 22/06/2009 con il quale la Corte di appello di Milano ha rigettato la sua domanda di equa riparazione in relazione a giudizio iniziato in data 23.5.1970 dal proprio dante causa C.G. (deceduto in data (OMISSIS)) dinanzi alla Corte dei conti, riassunto dalla parte attrice in data 29.4.2006 e definito in data 12.3.2008.

Ha osservato la Corte di merito che la domanda proposta iure proprio era infondata perchè, dopo la riassunzione, il giudizio era stato definito in meno di tre anni mentre in relazione alla domanda proposta iure ereditario il diritto era prescritto – come eccepito dall’Avvocatura dello Stato – perchè maturato oltre dieci anni prima della proposizione della domanda ex lege Pinto, in difetto di atti interruttivi. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

2.- Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente denuncia violazione di legge lamentando l’applicazione dell’istituto della prescrizione nel mentre la legge prevede solo la decadenza ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4.

Formula il quesito: “se la Corte territoriale sia incorsa in violazione dell’art. 2934 c.c. e art. 2946 c.c. in relazione alla L. n. 89 del 2001, art. 4, ritenendo applicabile l’istituto della prescrizione al diritto al risarcimento del danno per eccessiva durata del processo, e considerando prescritto il periodo trascorso dal 01.08.1973 (entrata in vigore della CEDU poichè il ricorso iniziale alla Corte dei Conti era stato depositato il 23.05.1970) al (OMISSIS) (data del decesso dell’originario ricorrente) e dica conseguentemente se, nel caso di specie l’eccessiva durata del procedimento presupposto avrebbe dovuto essere quantificata con riferimento al periodo trascorso dal 01.09.1973 al (OMISSIS)”.

3.- Il ricorso è fondato.

Infatti, secondo una recente pronuncia di questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 20564 del 2010) “la legge configura la sola definitività della decisione come dies a quo per la proponibilità della domanda a pena di decadenza, mentre il diritto dell’erede di agire in tale qualità dopo la morte del dante causa si prospetta come possibilità di esercitare quel diritto. E questa Corte ha già chiarito che la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo articolo 4 per la proposizione della domanda (Cass. n. 27719 del 30 dic. 2009)”.

Il decreto impugnato, dunque, deve essere cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può decidere la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c..

All’uopo deve essere applicato il principio per il quale in tema di equa riparazione per la irragionevole durata del processo, la fonte del riconoscimento del relativo diritto non deve essere ravvisata nella sola L. n. 89 del 2 001, poichè il fatto costitutivo del diritto attribuito dalla legge nazionale coincide con la violazione della norma contenuta nell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. n. 848 del 1955, condizionatamente all’accettazione della clausola opzionale recante il riconoscimento da parte degli Stati contraenti della competenza della Commissione (oggi, della Corte europea dei diritti dell’uomo), avvenuta per l’Italia il 1 agosto 1973. Pertanto, il diritto all’equa riparazione spetta anche agli eredi della parte che abbia introdotto il processo prima dell’entrata in vigore della L. n. 89 del 2001, dovendosi a tal fine tenere conto del periodo decorrente dalla data della domanda fino a quella del decesso dell’attore originario, al quale tuttavia, in caso di mancata costituzione in giudizio dell’erede, non può essere cumulato il periodo di pendenza successivo al decesso, attesa la mancanza di una parte processuale attiva, danneggiata dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo (Sez. 1, n. 1309/2011; Sez. 1, Sentenza n. 16284/2009; Sez. 1, n. 2983/2008; Sez. 1, n. 23416/2009).

La Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali firmata in Roma il 4.11.1950 e ratificata in Italia il 26.10.1955 prevedeva all’art. 25, paragrafo 1, che la presentazione del ricorso individuale fosse condizionata al riconoscimento delle competenze in materia da parte dell’Altra Parte contraente chiamata in causa. Tale dichiarazione è stata resa dall’Italia solo il 31.7.1973, con la conseguenza che solo i fatti successivi a tale data possono essere contestati allo Stato italiano.

In tal senso si sono pronunciate sia la Corte di Strasburgo (Br. C. Italia 19.12.1991; Ba. C. Italia 25.6.1987) e sia questa Corte (Cass. 14286/06; Sez. 1, n. 9/2008).

Pertanto nella concreta fattispecie il periodo da prendere in considerazione – sebbene il giudizio presupposto sia iniziato in data 23.5.1970 – è quello dal 1.8.1973 sino al decesso del dante causa di parte ricorrente, C.G. (deceduto in data (OMISSIS)). La durata complessiva è pari, quindi, a circa 22 anni.

La Corte deve procedere alla liquidazione dell’indennizzo in favore dei ricorrenti, pro-quota, nella misura complessiva di Euro 11.166,00. Ciò in applicazione della più recente giurisprudenza di questa Sezione e dei criteri desumibili dalle decisioni della Corte di Strasburgo del 2010 sui ricorsi MARTINETTI ET CAVAZZUTI c. ITALIE e GHIROTTI ET BENASSI c. ITALIE per i giudizi contabili e amministrativi e, in particolare, del principio enunciato da Sez. 1, Sentenza n. 13019 del 2010.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente, nella qualità in atti, la somma di Euro 11.166,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il primo giudizio di merito nella somma di Euro 50 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge; e per il presente giudizio di legittimità in Euro 965,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2011

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