Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13719 del 07/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 07/06/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 07/06/2010), n.13719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

TENUTA DELLA LUIA DI ALESSANDRO GORI & C. S.S., in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Silvio Pellico n. 24, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Valvo,

rappresentata e difesa dagli avv.ti Ercoli Marina e Stefano Caasini;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Toscana, sez. 31^, n. 118, depositata il 21 febbraio

2008.

Letta la relazione scritta del relatore dott. Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che, avverso la decisione indicata in epigrafe, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi, illustrati anche con memoria;

che l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso;

osservato:

che il ricorso per cassazione – in quanto meramente consegnato e non formalmente notificato all’Agenzia delle Entrate di Empoli – è inammissibile;

che questa Corte ha, invero, reiteratamente affermato che, in tema di contenzioso tributario, la possibilità, concessa al ricorrente ed all’appellante dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 20, 22 e 53 di proporre il ricorso anche mediante la consegna diretta o la spedizione a mezzo posta, non si estende al ricorso per cassazione, la cui notificazione, integrando elemento costitutivo indefettibile perchè l’atto produca gli effetti che la legge gli riconnette, deve, pertanto, essere effettuata esclusivamente nelle forme previste dal codice di procedura civile, a pena d’inammissibilità, rilevabile d’ufficio ed insanabile (cfr. Cass. 12982/07, 21726/06, 19577/06, 15847/06, 3569/05, 17955/04);

che il precedente di questa Corte (Cass. 18291/04), richiamato in memoria dalla società contribuente, non è pertinente alla presente controversia (tanto più alla luce della copiosa specifica giurisprudenza sopra richiamata), in quanto attinente a modalità di instaurazione del contraddittorio affatto differente;

ritenuto;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che, per la soccombenza, la società contribuente va condannata al pagamento delle spese di causa, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso; condanna la società contribuente al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessi Euro 2.300,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali, contributi unificata ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA