Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13719 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 03/07/2020), n.13719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9941-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

VILLA TIBERIA SRL IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6808/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 03/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 3 ottobre 2018 la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla Villa Tiberia s.r.l. avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale, in relazione all’anno di imposta 2010, l’Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF, IRAP ed IVA, costi non deducibili.

Riteneva la CTR – per quanto ancora rileva – deducibile il costo relativo ai contributi erogati in favore dell’Associazione polisportiva Villa Tiberia poichè la L. n. 289 del 2002, art. 90, prevede espressamente che il corrispettivo in denaro in favore di associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore ad Euro 200.000,00, spesa di pubblicità.

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate, con atto del 23 marzo 2019, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

La contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Censura la sentenza impugnata per non avere la CTR considerato che la L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8, richiede che le elargizioni in favore delle associazioni sportive dilettantistiche siano finalizzate a promuovere l’immagine del soggetto erogante a fronte di specifiche attività promozionali poste in essere dal beneficiario. Il ricorso è fondato.

La L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8, prevede che: “Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonchè di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 Euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 74, comma 2”. Come già precisato da questa Corte (Cass. n. 5720/2016; Cass. n. 14232/2017), tale norma agevolativa ha introdotto una “presunzione legale assoluta” circa la natura pubblicitaria e non di rappresentanza di dette spese di sponsorizzazione, ponendo tuttavia precise condizioni per la sua applicabilità e precisamente che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.

Ebbene, la sentenza impugnata ha riconosciuto la deduzione dei costi sostenuti per i contributi versati all’associazione sportiva dilettantistica senza valutare – in particolare – i requisiti sub c) e d) sopra indicati, la cui effettiva ricorrenza costituisce condizione di applicabilità della norma agevolativa.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA