Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13718 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/05/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 19/05/2021), n.13718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21339-2019 proposto da:

M.V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TIBURTINA, 352, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SELLARO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI DI RELLA;

– ricorrente –

contro

AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO CORSETO N. 29, presso

lo studio dell’avvocato BARBARA CATALDI, rappresentata e difesa

dall’avvocato FERDINANDO VISTA;

– controricorrente –

e contro

S.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 98/2019 del TRIBUNALE di TRANI, depositata il

15/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. SCRIMA

ANTONIETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.V.M. convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Ruvo di Puglia, T.G., S.L. e la Carige Assicurazioni S.p.a. per sentirli condannare al risarcimento dei danni riportati a seguito del sinistro stradale avvenuto in Terlizzi il giorno 20 luglio 2011, allorchè, mentre procedeva in sella alla sua bicicletta, l’attore era stato urtato dallo specchietto retrovisore dell’auto Peugeot 106 tg (OMISSIS), condotta dallo S., asseritamente di proprietà di T.G. e assicurata con la convenuta società assicuratrice.

Successivamente alla notifica dell’atto di citazione, il M., resosi conto di aver convenuto la T. ritenendola erroneamente proprietaria della già indicata auto, di cui era, invece, proprietario lo S., non iscrisse la causa a ruolo e notificò alla T. una “dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio”.

Successivamente, l’attore notificò atto di riassunzione soltanto allo S., nella duplice qualità di conducente e proprietario dell’auto Peugeot 106, e a Carige Assicurazioni S.p.a., dando atto della già richiamata rinuncia nei confronti della T..

Si costituì la società assicuratrice e contestò nel merito la domanda.

S.L. rimase contumace.

Il giudice adito, con sentenza n. 106/2014, depositata in data 7 luglio 2014, rigettò, per difetto di prova, la domanda e condannò l’attore alle spese in favore della società convenuta.

Avverso la sentenza di primo grado il Ruvo propose appello, del quale chiese il rigetto, costituendosi, Carige Assicurazioni S.p.a., mentre S.L. rimase contumace.

Il Tribunale di Trani accolse l’appello nei confronti dello S. e, per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, lo condannò al pagamento, in favore dell’appellante, della somma di Euro 6.181,96, oltre interessi, nonchè delle spese del doppio grado di giudizio; pose definitivamente a carico dello S. le spese di c.t.u.; rigettò ogni altra domanda; condannò l’appellante a rifondere a Carige Assicurazioni S.p.a. le spese di lite del secondo grado del giudizio.

Avverso la sentenza del Tribunale M.V.M. ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi e illustrato da memoria, cui ha resistito Amissima Assicurazioni S.p.a. (già Carige Assicurazioni S.p.a.) con controricorso, pure illustrato da memoria.

L’intimato non ha svolto atività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di Consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va disattesa l’eccezione di carenza di interesse ad impugnare del ricorrente sollevata dalla controricorrente, alla luce del principio, ormai consolidato, affermato dallo giurisprudenza di legittimità, secondo cui quando sono dedotte in giudizio obbligazioni solidali, il preteso creditore, che consegua l’accoglimento della domanda solo nei confronti di alcuno dei pretesi debitori solidali, ha interesse ad impugnare limitatamente al rigetto parziale dell’avanzata istanza globale, senza che trovi ostacolo nel passaggio in giudicato della sentenza nei punti non investiti dall’impugnazione, perchè la definitività di alcuno dei dedotti rapporti obbligatori non fa venir meno il vantaggio derivante al creditore dalla concorrenza degli altri, concernenti la stessa prestazione (Cass. 16/12/1980, n. 6513).

2. Con il primo motivo, lamentando “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella par4te in cui il Tribunale ha riconosciuto il valore probatorio del modulo CID sottoscritto dal ricorrente e dallo S. solo nei confronti di quest’ultimo e non anche della società assicuratrice, per essere stato tale modulo “sottoscritto dal conducente dell’autovettura e non già dal suo proprietario”, senza tenere conto che, contrariamente a quanto dedotto dallo stesso attore con il primo atto di citazione e come precisato con l’atto di riassunzione, lo S. era anche il proprietario dell’auto; ciò risulterebbe dallo stesso tenore del predetto modulo, in cui lo S. sarebbe indicato non solo quale conducente ma anche quale contraente/assicurato con la Carige Assicurazioni S.p.a., e ciò non sarebbe stato contestato dalla società assicuratrice, sicchè tale circostanza avrebbe dovuto ritenersi provata, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., comma 1.

2.1. Il motivo è inammissibile, per difetto di specificità, non essendo stato riportato il tenore letterale degli atti richiamati nè potendo a tanto rimediarsi in sede di memoria. Inoltre, il motivo in esame sarebbe, comunque, infondato, in quanto non ricorre, nella specie, la non contestazione, stante la contumacia in tutti i gradi di S.L..

3. Con il secondo motivo, denunciando “violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, artt. 18 e 23”, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto le dichiarazioni confessorie contenute nel CID sottoscritte dal contraente/assicurato S. non opponibili all’assicuratore, pervenendo così “ad un… accertamento di responsabilità difforme tra tali litisconsorti”.

3.1. Il motivo è infondato, in quanto, avendo il Tribunale ritenuto S.L. non già proprietario ma solo conducente del veicolo investitore – circostanza, questa, non efficacemente contestata nella presente sede, come risulta dall’esame del primo motivo -, non sussiste il lamentato vizio di violazione di legge, atteso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la confessione proveniente da un soggetto litisconsorte facoltativo, qual è il conducente danneggiante non proprietario del veicolo, rispetto all’assicuratore ed al proprietario dello stesso, è liberamente apprezzabile dal giudice nei riguardi di costoro in applicazione dell’art. 2733 c.c., comma 3, mentre ha valore di piena prova nei confronti del medesimo confidente, come previsto dall’art. 2733 c.c., comma 2 (Cass., ord., 4/04/2013, n. 8214; Cass., ord., 19/02/2014, n. 3875; Cass. 3/08/2017, n. 19327; v. anche Cass. 7/05/2007, n. 10304).

4. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituire, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell’intimato, non avendo lo stesso svolto attività difensiva in questa sede.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

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