Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13718 del 07/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 07/06/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 07/06/2010), n.13718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale dell’Emilia Romagna, sez. 17^, n. 129, depositata il 12

novembre 2007.

Letta la relazione scritta del relatore dott. Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che la contribuente, informatrice farmaceutica, propose ricorso avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Agenzia all’istanza di rimborso dell’irap versata per gli anni dal 1998 al 2001, assumendo di svolgere la propria attività professionale senza l’ausilio di “autonoma organizzazione”; propose, quindi, ricorso sul silenzio- rifiuto conseguentemente formatosi;

– che il ricorso fu respinto dall’adita commissione provinciale, con decisione, tuttavia, integralmente riformata dalla commissione regionale;

– che il giudice di appello rilevò, tra l’altro, “come risulta dagli atti processuali, la contribuente abbia sufficientemente dimostrato l’assenza di una. autonoma organizzazione e di fattori in grado di produrre autonomamente ricchezza prescindendo dall’attività della titolare. Risulta, inoltre, precisato, documentato e non smentito che effettivamente la Dott.ssa M.A. non si è avvalsa, della collaborazione di terzi nè di impieghi di beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione. Appare, quindi, evidente nel caso in esame una condizione che colloca. l’attività svolta decisamente fuori dal campo impositivo Irap. che, dalla documentazione acquisita emergeva che il contribuente svolgeva la propria attività senza dipendenti e con apporto minimo di beni strumentali, desumibile dalla documentazione versata in atti, tale da non giustificare la pretesa dell’Ufficio”;

rilevato:

– che l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi – deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, commi 1 e 3, artt. 2882, 2195 e 1742 c.c. nonchè vizio di motivazione – ed ha censurato la decisione impugnata per non aver considerato che l’irap è sempre dovuta dagli agenti di commercio, giacchè, per loro, il requisito dell’autonoma organizzazione sarebbe intrinseco alla stessa natura dell’attività svolta (art. 2082 c.c.) ed, inoltre, per non aver idoneamente motivato l’assunta carenza, in concreto, di detto requisito;

– che la contribuente non si è costituita;

osservato:

– che il ricorso è infondato.

che le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, puntualizzato che in tema di irap, a norma del combinato disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1 è escluso dall’applicazione dell’imposta qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata e che il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni;

– che deve, peraltro, rilevarsi che – mentre la decisione impugnata (sintetizzata in precedenza nei suoi tratti salienti) reca una di per se coerente valutazione critica degli elementi probatori posti dall’Ufficio a fondamento della pretesa fiscale, evidenziando i fattori in funzione dei quali ha ritenuto in concreto insussistente il requisito organizzativo – la censura svolta dell’Agenzia nel secondo motivo si rivela carente sul piano dell’autosufficienza, giacchè priva di qualsiasi indicazione e descrizione degli elementi in base ai quali pervenire ad una conclusione diversa da quella del giudice a quo;

ritenuto:

– che, pertanto, il ricorso va respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, stante l’assenza d’attività difensiva dell’intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte: respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2010

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