Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13718 del 05/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/07/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 05/07/2016), n.13718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10921-2015 proposto da:

D.M.G., IN PROPRIO E PER INGEFIN SRL IN LIQUIDAZIONE,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso

lo studio dell’Avvocato GIORGIO ASSUMMA, che li rappresenta e

difende unitamente all’Avvocato FRANCO MARIA MASTRACCHIO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M., A.S. SPA IN LCA;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di GENOVA del 19/03/2015, depositato

il 30/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito l’Avvocato ASSUMMA GIORGIO, difensore del ricorrente, il

quale insiste nell’istanza di rinuncia.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che il Tribunale di Genova, con decreto del 30 marzo 2015, “parzialmente pronunciando in via definitiva limitatamente all’intervento” proposto dal sig. D.M.G. e dalla società Ingefin srl, nel procedimento di opposizione allo stato passivo della A.S. SpA in LCA, introdotto dalla signora C.M., ha dichiarato inammissibile, perchè tardivo, l’intervento ed ha condannato gli interventori al pagamento delle spese processuali;

che secondo il giudice circondariale poichè, ai sensi della L. Fall., art. 99, l’intervento “non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per questo previste”, quello proposto dagli odierni ricorrenti era inammissibile e, trattandosi di pronuncia definitiva, da regolarsi anche con il pagamento delle spese processuali;

che avverso tale pronuncia ricorrono i soccombenti, con ricorso affidato a cinque mezzi con i quali si chiede di cassare il decreto impugnato perchè illegittimo sotto diversi profili: a) avendo deciso la controversia solo parzialmente, in contrasto con il principio della decisione integrale e definitiva della controversia (L. Fall., art. 99, comma 11) e con il principio di unicità della decisione sulla questione dell’intervento unitamente al merito; b) avendo violato il diritto di difesa e del contraddittorio (artt. 24 e 111 Cost.), per avere deciso la causa senza raccogliere le conclusioni, previa rimessione della causa davanti al Collegio (artt. 272 e 187 c.p.c.); c) avendo interpretato la L. Fall., art. 99 in contrasto con i principi valevoli in materia processuale e secondo i quali l’intervento tardivo non è inammissibile ma comporta solo limitazioni alle facoltà della parte;

che gli intimati, sig. C.M. e A.S. SpA in LCA, non hanno svolto difese.

Considerato che con atto sottoscritto dai ricorrenti (rappresentante legale della Ingefin e sig. D.M.), depositato in Cancelleria, prima dell’udienza, i predetti hanno dichiarato di non aver interesse alla decisione ed hanno rinunciato al ricorso per cassazione;

che tale atto risulta idoneo a determinare l’estinzione del giudizio, in quanto risponde ai requisiti formali prescritti per la rinuncia, recando l’autenticazione delle sottoscrizioni ed essendo sottoscritto anche dai difensori (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., Sez. 3, 31 gennaio 2013, n. 2259; Cass., Sez. 1, 15 settembre 2009, n. 19800);

che, pertanto, ricorrono i presupposti richiesti dall’art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del giudizio di legittimità, alla quale non occorre far seguire alcun provvedimento in ordine alle spese processuali, considerato che gli intimati non hanno svolto difese in questa sede;

che, quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. sez. 6, Ordinanza n. 6888 del 2015 e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. sez. 6, Ordinanza n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la NON sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile della Corte di cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016

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