Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13717 del 31/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/05/2017, (ud. 11/04/2017, dep.31/05/2017),  n. 13717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SPAZIANI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7359-2015 proposto da:

S.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

20, presso lo studio dell’avvocato SALVINO GRECO, che lo rappresenta

e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.R., LIGURIA ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3000/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

09/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/04/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO SPAZIANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ALESSANDRO PEPE che ha concluso per l’inammissibilità;

udito l’Avvocato S.N. personalmente parte e avvocato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.N. convenne in giudizio A.R. dinanzi al Giudice di pace di Roma per ottenere sentenza di accertamento dell’invalidità dell’offerta reale (dell’importo di Lire 2.839.900) fatta per conto del convenuto, nonchè di accertamento negativo del diritto di quest’ultimo al risarcimento dei danni conseguenti all’azione esecutiva da lui esercitata.

Con sentenza n.11313/2002 il Giudice di pace, senza pronunciare nel merito, dichiarò la propria incompetenza per valore e fissò il termine per la riassunzione dinanzi al tribunale, ufficio giudiziario ritenuto competente.

Avverso tale decisione l’attore propose appello e il Tribunale di Roma, con sentenza n. 25040/2005, lo dichiarò inammissibile ritenendo, per un verso, che l’appellante avrebbe dovuto impugnare il provvedimento con istanza di regolamento di competenza e, per altro verso, che il processo si fosse estinto per mancata riassunzione nel termine fissato dal Giudice di pace.

In accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall’appellante, questa Corte, con sentenza n. 19908 del 18 luglio 2008, cassò la predetta decisione e rinviò la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione.

In seguito alla riassunzione del ricorrente, il tribunale, con sentenza 9 febbraio 2015, n.3000, dopo avere ammesso la chiamata in garanzia della Liguria Assicurazioni s.p.a. ad opera dell’appellato A.R., ha nuovamente dichiarato inammissibile l’appello, condannando il ricorrente a rimborsare le spese ad entrambi le controparti, sui rilievi:

– che l’appellante aveva riproposto davanti al giudice di appello le medesime domande già formulate nell’originario atto di citazione dinanzi al Giudice di pace, dichiaratosi incompetente, non considerando che la pronuncia sul merito era ottenibile solamente in un giudizio di primo grado;

– che il giudice di appello non poteva “emettere una decisione di merito sulla controversia introdotta nel primo grado di un giudizio estintosi a causa della mancata tempestiva riassunzione a seguito della declaratoria di incompetenza per valore”.

Avverso questa decisione propone ricorso per cassazione S.N. formulando due motivi di censura, illustrati da memoria. Gli intimati non svolgono attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (violazione o falsa applicazione degli artt. 383, 394 e 112 c.p.c.) il ricorrente si duole, in primo luogo, dell’illegittima ammissione da parte del tribunale, della domanda di garanzia formulata dall’appellante A.R. nei confronti della Liguria Assicurazioni s.p.a.. Deduce che nel giudizio di rinvio non è consentito proporre domande nuove. Invoca la declaratoria di nullità della chiamata in causa e l’estromissione della società di assicurazioni con conseguente espunzione del capo di pronuncia concernente la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della chiamata in causa.

1.1. Con il medesimo motivo S.N. lamenta, in secondo luogo, la violazione, ad opera del tribunale, del dispositivo della sentenza di rinvio cui invece avrebbe dovuto attenersi. Evidenzia che con la sentenza n. 19908/2008, la Corte di cassazione aveva ribadito il principio secondo cui la sentenza sulla competenza resa dal Giudice di pace separatamente dal merito della causa è impugnabile soltanto con appello al tribunale, non trovando applicazione nei giudizi dinanzi a tale giudice le regole sul regolamento di competenza. Afferma che la Suprema Corte aveva disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al tribunale, il quale non avrebbe potuto dichiarare nuovamente inammissibile l’appello. Si duole che il giudice del rinvio abbia ritenuto estinto il giudizio per mancata riassunzione nei termini di legge, omettendo di considerare che la rituale proposizione dell’appello (e cioè dell’unico mezzo di impugnazione ammissibile) aveva determinato la sospensione dei termini medesimi.

2. Con il secondo motivo (violazione o falsa applicazione degli artt. 163 e 164 c.p.c.) il ricorrente censura infine la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la nullità dell’atto di appello per indeterminatezza del petitum e della causa petendi delle domande con esso formulate.

3. Il secondo motivo è inammissibile in quanto l’affermazione secondo la quale l’atto di appello sarebbe nullo per indeterminatezza del titolo e dell’oggetto delle domande con esso formulate non costituisce la ratio decidendi della decisione impugnata, la quale, come si è sopra evidenziato, è fondata invece sul diverso e duplice rilievo che l’invocata pronuncia di merito non sarebbe ottenibile se non nell’ambito di un giudizio di primo grado e che il giudice di appello non potrebbe emettere una decisione di merito sulla controversia introdotta nel primo grado di un giudizio ormai estintosi per mancata riassunzione dinanzi al giudice competente.

L’affermazione circa la nullità dell’atto di appello è dunque un’affermazione ad abundantiam e costituisce un obiter dictum privo di effetti giuridici che non ha determinato alcuna influenza sul dispositivo della decisione.

La censura rivolta avverso tale affermazione è dunque inammissibile per difetto di interesse (Cass. 22/10/2014, n. 22380; Cass. 20/08/2015, n. 17004; Cass. 04/01/2017, n. 101).

4. Fondate sono invece le censure formulate nella seconda parte del primo motivo e dal loro accoglimento restano assorbite quelle svolte nella prima parte dello stesso.

Come è stato correttamente osservato dal ricorrente, nella sentenza di rinvio era stato affermato il principio, peraltro conforme ad un consolidato orientamento di questa Corte (cfr., solo tra le più recenti, Cass. 12/11/2010, n. 22959; Cass. 04/09/2013, n. 20324; Cass. 22/09/2015, n. 18734; Cass. 07/03/2017, n. 5645), secondo cui, stante la perdurante vigenza dell’art. 46 c.p.c., le sentenze con cui il Giudice di pace, decidendo cause di valore superiore al limite stabilito dall’art. 113, cpv. c.p.c., pronuncia sulla competenza senza decidere il merito della causa, non sono impugnabili con l’istanza di regolamento di competenza ma con il mezzo ordinario dell’appello.

Sulla base di queste considerazioni, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 19908 del 2008, aveva dunque ritenuto manifestamente fondato il ricorso proposto da S.N. ed aveva cassato la sentenza del tribunale dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello, rinviando allo stesso tribunale, in diversa composizione, perchè decidesse sull’impugnazione.

Investito nuovamente in sede di rinvio dell’appello avverso la declinatoria di competenza del Giudice di pace, il tribunale dunque avrebbe potuto rigettare o accogliere l’impugnazione.

Nel primo caso, confermata la sentenza del Giudice di pace e riconosciuta la propria competenza, sarebbe quindi restato investito dell’esame del merito, non potendo immaginarsi un provvedimento di rimessione delle parti davanti allo stesso giudice.

Nel secondo caso, dichiarata la nullità della sentenza del Giudice di pace per erronea declinatoria di competenza, avrebbe dovuto decidere il merito quale giudice di appello, non essendo possibile rinviare al primo giudice in ragione della tassatività dei casi di rimessione di cui agli artt. 352 e 353 c.p.c., nonchè dell’abrogazione – ad opera della L. n. 353 del 1990, art. 89 – del citato art. 353 c.p.c., u.c. il quale prevedeva che il pretore rimandasse le parti dinanzi al conciliatore allorchè, riformandone la sentenza, ne dichiarasse la competenza (Cass. 10/08/2004, n. 15430; Cass. 02/07/2015, n. 13623; Cass. 24/03/2016, n. 5887).

Il tribunale, invece, non avrebbe potuto dichiarare nuovamente l’inammissibilità dell’appello sul rilievo che l’appellante aveva formulato le stesse domande di merito proposte in primo grado, sia perchè l’oggetto del giudizio di rinvio non è determinato dalla domanda di parte ma è fissato dalla sentenza di cassazione (Cass. 08/11/2005, n. 21664; Cass. 06/03/2012, n. 3458; Cass. 04/04/2013, n. 8225) sia perchè questa Corte, con la citata sentenza n. 19908 del 2008, aveva appunto rinviato la causa al giudice del merito proprio acciocchè decidesse sull’impugnazione ritualmente proposta ed erroneamente dichiarata inammissibile.

A maggior ragione, inoltre, il tribunale non avrebbe potuto pronunciare l’inammissibilità dell’impugnazione sul rilievo, invero di difficile comprensione, che il giudice di appello non poteva “emettere una decisione di merito sulla controversia introdotta nel primo grado di un giudizio estintosi a causa della mancata tempestiva riassunzione”, in quanto evidentemente, nel caso di specie, nessuna estinzione si era verificata, avendo il ricorrente ritualmente esperito avverso la declinatoria di competenza del Giudice di pace il mezzo di impugnazione specificamente previsto dalla legge.

5. In accoglimento delle censure in esame, la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al tribunale di Roma, in diversa composizione, che si uniformerà ai principi di diritto sopra illustrati.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso e accoglie il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al tribunale di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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