Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13717 del 31/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13717 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 77-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente contro

OFFICINE MECCANICHE GALLI SRL 00896380581 in persona
dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MARCO POLO 84,
presso lo studio dell’avvocato CIPOLLONE LINDA, che la
rappresenta e difende, giusta delega a margine del
controricorso;

Data pubblicazione: 31/05/2013

- con troricorrente –

avverso la sentenza n. 233/7/2010 della Commissione
Tributaria Regionale di ROMA del 27.9.2010, depositata
il 28/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

GIUSEPPE CARACCIOLO;
udito per la controricorrente l’Avvocato Linda Cipollone
che ha chiesto il rinvio del ricorso alla pubblica
udienza.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
PIERFELICE PRATIS che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.

consiglio dell’11/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott.

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
Osserva
La CTR di Roma ha respinto l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la
sentenza n.220/06/2008 della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso della società
contribuente “Officine Meccaniche Galli srl”- ed ha così annullato l’avviso di diniego
di condono con cui l’Agenzia aveva —sulla premessa della decadenza dall’istanza di
definizione agevolata ai sensi dell’art.9-bis della legge n.289 del 2002 per effetto del
pagamento delle sole prime rate dell’importo rateizzato dovuto per la definizione
agevolata- preavvisato di voler recuperare integralmente le imposte non pagate od
omesse (coi relativi interessi e sanzioni) per IVA 2001.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che, nulla prevedendo
espressamente l’art.9 bis circa le conseguenze del mancato pagamento nei termini
previsti dalla norma, doveva darsi rilievo alla ratio della disposizione, omogenea ed
integrativa rispetto alle altre della stessa disciplina di legge, nelle quali è
espressamente confermata l’efficacia dell’istanza di definizione, sicché —nella specie
di causa- perteneva all’Ufficio soltanto la facoltà di iscrizione a ruolo delle rate non
versate e della sanzione del 30% sui soli residui importi non pagati.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La contribuente si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primo motivo di censura (rubricato come:”Violazione e falsa
applicazione dell’art.9.bis della legge n.289/2002, in relazione all’art.360 n.3 cpc”) la
ricorrente si duole in sostanza che il giudice di appello abbia ritenuto sufficiente il
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letti gli atti depositati

pagamento delle sole prime rate dell’importo dovuto per la definizione agevolata, con
conseguente inefficacia del provvedimento di revoca (o diniego di efficacia)
dell’istanza di definizione dei pagamenti ritardati o omessi.
Il motivo è fondato e da accogliersi. Invero, con indirizzo condivisibile e qui
puntualmente applicabile per l’identità di fattispecie, questa Corte ha già avuto modo
relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e
delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento
dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza
aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale
come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7,8,9, 15 e 16 della
legge n. 289 del 2002, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di
chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a
quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo
necessaria alcuna attività di liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, in
ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo
specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con gli
interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto
dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se
integrale, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua
l’adempimento delle successive” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20745 del 06/10/2010).
Non resta che concludere che la sentenza di appello, che non si è conformata ai
predetti principi, merita senz’altro la cassazione, sicché poi la Corte potrà decidere la
controversia nel merito, non apparendo necessari ulteriori accertamenti.
Del secondo motivo appare frustraneo l’esame, atteso che esso concerne un obiter
dictum del giudice del merito che è rimasto irrilevante ai fini delle argomentazioni
dettate a sostegno dell’esito della lite in quel grado di giudizio.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
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di evidenziare che:”Il condono previsto all’art. 9 bis della legge n. 289 del 2002,

Roma, 30 ottobre 2012
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che la parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa nella quale ha
l’orientamento di questa Corte circa la natura “clemenziale” del condono disciplinato
dal menzionato art.9-bis confligge con il dettato dell’art.16-bis della stessa legge
(introdotto con il D.L. n.185 del 2008 ed intitolato come “potenziamento delle
procedure di riscossione coattiva in caso di omesso versamento delle somme dovute a
seguito di definizioni agevolate”) che contempla la facoltà per i dipendenti della
Riscossione s.p.a. o delle societa’ dalla stessa partecipate ai soli fini della
riscossione mediante ruolo (e previa autorizzazione rilasciata dal direttore
generale degli agenti della riscossione), di utilizzare i dati di cui l’Agenzia delle
entrate dispone ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. La stessa norma prevede espressamente che
tale facoltà si applichi anche alle definizioni effettuate ai sensi dell’arto 9-bis dianzi
menzionato, sintomo evidente (secondo la predetta parte) che il legislatore considera
patrimonio da recuperare anche le somme derivanti dalle definizioni effettuate a
mente di detta ultima disposizione, non meno di quelle derivanti dalle definizioni
previste dalle altre norme contenute nella legge 289/2002, ciò che implica che tutte
dette tipologie di definizioni debbano considerarsi “concluse” una volta che si sia
provveduto al pagamento della prima rata;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (pur dovendosi dare atto che in essa
—per errore- si parla di omesso versamento di alcune rate del somma dovuta, mentre
in realtà si è trattato di solo ritardato pagamento delle rate in questione), senza che
possa rilevare in alcun modo la menzionata previsione dell’art.16-bis della legge
289/2002, atteso che essa incide soltanto sulle modalità con cui si esercitano le
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insistito per il rigetto dei motivi di impugnazione ed ha ulteriormente rilevato che

procedure esattive, comunque esse si originino, vuoi per necessità di riscossione delle
somme dovute per la definizione agevolata e non corrisposte, vuoi per le somme
originariamente dovute a titolo di imposizione per effetto della procedura di
definizione non perfezionatasi;
che, anche alla luce della non conferenza degli ulteriori argomenti proposti dalla
che la regolazione delle spese di lite può essere improntata alla compensazione tra
le parti, attesa la peculiarità della questione controversa, risolta solo all’esito della
affermazione dell’indirizzo giurisprudenziale menzionato.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e -decidendo nel meritorigetta il ricorso della parte contribuente avverso l’avviso di diniego di condono.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma il 11 aprile 2013.

parte controricorrente nella memoria illustrativa, il ricorso va senz’altro accolto;

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